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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01363 presentata da BUOMPANE GIUSEPPE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 05/11/2021

Atto Camera Interpellanza 2-01363 presentato da BUOMPANE Giuseppe testo di Venerdì 5 novembre 2021, seduta n. 589 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze , per sapere – premesso che: il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) definisce e disciplina gli enti bilaterali; l'articolo 2, comma 1, lettera h) , del suddetto decreto definisce gli enti bilaterali quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: [...] la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; [...] lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento»; la natura stessa dell'ente bilaterale è quella di favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro, e creare condizioni di lavoro migliori per i lavoratori ponendosi quindi come «mediatore» di interessi tra quelli del sindacato e quelli del datore di lavoro; l'esistenza dell'ente bilaterale è prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e il finanziamento degli enti bilaterali ricade sui datori di lavoro e sui lavoratori stessi, nelle modalità indicate nel testo di riferimento; le aree di intervento sono molteplici: mercato del lavoro e formazione professionale e continua, regolarità contributiva, certificazione dei contratti di lavoro, salute e sicurezza, sostegno al reddito ed assistenza e previdenza integrativa; tra le aree di intervento rientra, quindi, l'erogazione di contributi liberali a favore di lavoratori ed imprese dettata anche da situazioni eccezionali, come quella determinatasi per l'anno 2020, caratterizzato dalla crisi pandemica; l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 492 del 20 luglio 2021, ha stabilito che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i bonus straordinari erogati da enti bilaterali ai lavoratori dipendenti durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, escludendo da tassazione i contributi erogati ai datori di lavoro/imprese; in seguito all'emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia di COVID-19, infatti, un ente bilaterale ha previsto a beneficio dei lavoratori dipendenti aderenti in regola con la contribuzione verso l'ente, l'erogazione di un «bonus» economico straordinario una tantum in denaro a valore fisso; alle imprese in difficoltà economica, che hanno dovuto ricorrere all'utilizzo di ammortizzatori sociali per i propri dipendenti, l'ente bilaterale ha donato dispositivi di protezione individuali (Dpi) e attrezzature necessarie all'apertura dell'attività per un valore economico variabile rispetto al numero dei dipendenti; l'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 492 del 20 luglio 2021, si è espressa a seguito dell'istanza posta dall'ente bilaterale suddetto; ne è derivata l'assoggettabilità a tassazione delle prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, esaudendo da tassazione invece le erogazioni effettuate alle imprese/datori di lavoro; l'articolo 10- bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto che i contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono a tassazione in considerazione della finalità propria dell'aiuto economico; l'Agenzia delle entrate pertanto, non rinvenendo la natura giuridica del bonus erogato dall'ente bilaterale, ha ritenuto che la somma straordinaria di « una tantum in denaro a valore fisso» erogata a favore dei lavoratori dipendenti, concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente; sembrerebbe tuttavia opportuno che i princìpi generali di tassazione siano contestualizzati ed interpretati in un'ottica di sistema, considerato anche che il richiamo all'articolo 10- bis non sembra dirimente, lasciando la necessità di ulteriori verifiche caso per caso e comunque nel rispetto dell'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi –: se i Ministri interpellati intendano adottare le iniziative di competenza al fine di individuare una soluzione appropriata in relazione alle criticità esposte in premessa, con particolare riguardo alla natura ed alla finalità del contributo erogato dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti iscritti ai medesimi. (2-01363) « Buompane , Nappi , Manzo , Villani ».