Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07328 presentata da CENTEMERO GIULIO (LEGA - SALVINI PREMIER) in data 11/01/2022
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07328 presentato da CENTEMERO Giulio testo di Martedì 11 gennaio 2022, seduta n. 625 CENTEMERO , CANTALAMESSA , CAVANDOLI , COVOLO , GERARDI , GUSMEROLI , ALESSANDRO PAGANO , RIBOLLA e ZENNARO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto per i dirigenti e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata che lavorano per le imprese operanti nel settore finanziario un'aliquota addizionale dell'Irpef nella misura del 10 per cento, da calcolarsi sui compensi a titolo di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione; la sopra menzionata disposizione – come risulta dal comma 1 – è stata prevista «in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options »); tuttavia, sin dall'entrata in vigore di tale norma, si riscontrano rilevanti dubbi interpretavi e criticità in merito all'ambito di applicazione della medesima che hanno condotto a molteplici contenziosi in materia: sotto il profilo soggettivo, in mancanza di un'espressa definizione di «settore finanziario» – in sede di commento alle novità introdotte dal sopracitato decreto-legge n. 78 del 2010 – l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 4/E/2011, aveva precisato che tale disposizione dovesse applicarsi anche a «le banche nonché, ad esempio, le società di gestione (Sgr), le società di intermediazione mobiliare (Sim), gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) , del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali»; successivamente, l'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 106/2018, nonostante le intervenute modifiche legislative nel settore finanziario, ha continuato a ritenere che il rinvio operato dalle norme fiscali al decreto legislativo n. 87 del 1992 (vigente ratione temporis e oggi abrogato) dovesse essere interpretato in senso «statico» e restare, quindi, valido nonostante le intervenute modifiche; sotto il profilo oggettivo, l'amministrazione finanziaria, con circolare n. 41/E del 5 agosto 2011, ha ritenuto corretto applicare, a partire dal 17 luglio 2011, la sopracitata addizionale sull'intero importo della componente variabile di retribuzione e non, come previsto dal primo comma, sull'importo della componente variabile di retribuzione che eccede del triplo rispetto alla componente fissa –: quali siano gli orientamenti del Governo in relazione agli effetti applicativi e di finanza pubblica della sopracitata disposizione, nell'ottica di prevedere l'abrogazione del prelievo addizionale di cui alla norma sopramenzionata, tenuto conto dell'ormai mutato contesto politico-economico rispetto a quanto descritto in premessa e tale da rendere del tutto anacronistica la citata misura, nonché foriera di effetti discriminatori verso un'ampia categoria di lavoratori altamente qualificati. (5-07328)