Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07369 presentata da PRESTIPINO PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 17/01/2022
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-07369 presentato da PRESTIPINO Patrizia testo di Lunedì 17 gennaio 2022, seduta n. 628 PRESTIPINO . — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che: il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, costituisce uno dei cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo di cui alla legge delega n. 86 dell'8 agosto 2019 e ha a oggetto l'attuazione dell'articolo 5, recante «riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivo professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo»; il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 («Sostegni- bis ») ha posticipato la decorrenza delle disposizioni previste nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ad esclusione degli articoli 10, 39 e 40 del titolo VI, al 1° gennaio 2023; in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il quale prevede il riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche in capo alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, e agli enti di promozione sportiva – organismi del Coni, è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2022; in aggiunta, il comma 2 del medesimo articolo istituisce il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito registro) presso il Dipartimento per lo sport e in sostituzione del registro telematico del Coni. L'iscrizione nel registro certifica l'effettiva natura dilettantistica dell'associazione o società sportiva, condizione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali e previdenziali; il registro non è ancora operativo; l'applicazione della normativa che dispone l'istituzione e il funzionamento del registro (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39) è stata anticipata dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022, data dalla quale saranno necessari ulteriori 6 mesi per l'emanazione di un decreto che stabilisca le regole per l'operatività del registro stesso. Pertanto, il Coni sarà l'unico organismo abilitato a certificare la natura dilettantistica degli enti sportivi fino al prossimo 31 agosto; con il trasferimento delle competenze dal Coni al Dipartimento per lo sport appare poco chiaro se l'elenco tassativo di discipline predisposto dal Coni e nell'ambito delle quali è possibile ottenere il riconoscimento rimarrà invariato –: se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda adottare iniziative per definire una disciplina transitoria al fine di dare certezza agli enti sportivi e armonizzare la normativa; se non ritenga di adottare iniziative per estendere la nozione di «disciplina sportiva», dandone una definizione più ampia così come previsto dalla riforma del terzo settore. (5-07369)