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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07391 presentata da PEZZOPANE STEFANIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 18/01/2022

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-07391 presentato da PEZZOPANE Stefania testo di Martedì 18 gennaio 2022, seduta n. 629 PEZZOPANE , BRAGA , BURATTI , MORASSUT , MORGONI , PELLICANI e ROTTA . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: il comma 28, lettera f) , dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, attraverso l'inserimento del comma 8- ter all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (relativo al cosiddetto Superbonus del 110 per cento) stabilisce che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi, a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1- ter , 4- ter e 4- quater , spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8- bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento; si rammenta il contenuto dei commi 1- ter , 4- ter e 4- quater dell'articolo 119: 1- ter: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 (detrazione del 110 per cento) spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; 4- ter : i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. 4- quater : nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; con riferimento al comma 8- ter si stanno determinando due linee interpretative differenti: la prima, a quanto consta agli interroganti, prevederebbe l'attuazione degli interventi eco-bonus e sisma-bonus, estesi fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, su «immobili» ubicati nei territori comunali, inseriti nella dichiarazione dello Stato di emergenza a far data dal 1° aprile 2009, «a prescindere dalla presenza di un esito di danno dell'immobile oggetto di intervento»; la seconda prevede l'attuazione degli interventi eco-bonus e sisma-bonus, estesi fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento su «immobili» ubicati nei territori comunali, inseriti nella dichiarazione dello stato di emergenza a far data dal 1° aprile 2009, a condizione che l'immobile abbia un esito di danno accertato da scheda Aedes (esito b, c, e) –: se, al fine di favorire il processo di ricostruzione delle aree colpite dal sisma, intenda confermare la correttezza dell'interpretazione in base alla quale il nuovo comma 8- ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 si applica agli immobili ubicati nei territori comunali, inseriti nella dichiarazione dello stato di emergenza a far data dal 1° aprile 2009, a prescindere dalla presenza di un esito di danno dell'immobile oggetto di intervento. (5-07391)