Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11119 presentata da CONTE FEDERICO (LIBERI E UGUALI) in data 18/01/2022
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11119 presentato da CONTE Federico testo di Martedì 18 gennaio 2022, seduta n. 629 CONTE . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: dando seguito alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione ed il Ministero della salute, ha adottato un atto di Indirizzo per la stipula da parte dell'Inps, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative, delle convenzioni per il conferimento di incaricai professionali a medici per l'espletamento delle funzioni relative all'invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziali attribuite per legge all'istituto; nell'Allegato A al decreto di cui sopra si sancisce all'articolo 7 sub «c» l'inconferibilità dell'incarico ai titolari di trattamento di quiescenza nel rispetto della normativa vigente; l'Inps in data 23 dicembre 2021 ha sottoscritto una pre-intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con conferma dell'inconferibilità degli incarichi ai medici in pensione, riferendosi al citato articolo 7 sub «c» dell'atto di indirizzo; i medici in pensione sono stati, in passato, sempre ammessi a partecipare ai bandi dell'Inps per l'arruolamento di personale esterno da destinare alle attività delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, compreso il contenzioso, e di altre incombenze previdenziali di specifica erogazione e competenza; da diversi anni, dopo la formulazione di graduatorie per titoli, valide un triennio, i medici, compresi i pensionati senza alcuna preclusione o limitazione, sottoscrivevano un contratto a scadenza annuale; l'esclusione dei medici pensionati, in ragione della loro posizione di percettori di un legittimo trattamento di quiescenza, ricadrebbe nell'incompatibilità con attività che tutti, indistintamente, hanno prestato in alcuni casi per oltre un decennio e che tuttora prestano, scevri da qualsivoglia interferenza con possibili conflitti di interesse, fra l'altro proprio perché inattivi su altri fronti lavorativi potenzialmente in contrasto con le funzioni in materia di invalidità civile e previdenziale; deve farsi rilevare che è stato ampiamente chiarito che i medici pensionati convenzionati con l'Inps non rivestono alcun ruolo di natura dirigenziale, ma espletano solo un'attività che può dirsi coordinata e continuativa, in pratica sono dei prestatori d'opera professionale su indirizzo dell'istituto; va ricordata l'elevata professionalità nella specifica materia dell'invalidità civile e dell'invalidità previdenziale acquisita in anni di pratica da parte di medici che in notevole numero sono specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o in medicina del lavoro; ciò ha consentito all'Inps di giovarsi delle prestazioni di medici di lunga carriera e di consolidata esperienza, evitando valutazioni improprie, con la conseguenza di elevato rischio di soccombenza nel contenzioso, tra l'altro con ampio travaso di conoscenze verso colleghi convenzionati giovani e privi di adeguate abilità nella materia medico-legale assicurativa; l'applicazione dell'inconferibilità dell'incarico ai medici pensionati rischia di innescare un esteso contenzioso giudiziario-amministrativo, con ricorsi nelle sedi competenti; il 22 dicembre 2021 è stata firmata la pre-intesa per l'accordo dei medici convenzionati; entro 60 giorni dovranno essere valutate osservazioni o integrazioni per poi passare alla firma finale del nuovo contratto –: se il Governo non intenda adottare un'iniziativa, nell'ambito delle sue competenze, al fine di rimuovere il criterio dell'inconferibilità per i medici in pensione degli incarichi di cui in premessa. (4-11119)