Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11125 presentata da CONTE FEDERICO (LIBERI E UGUALI) in data 18/01/2022

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11125 presentato da CONTE Federico testo di Martedì 18 gennaio 2022, seduta n. 629 CONTE . — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: con l'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 del presidente della giunta regionale della Campania è stata disposta, a causa dell'emergenza pandemica, la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso presso il Tar della Campania da un gruppo di genitori di minori e dall'avvocatura dello Stato; la quinta sezione del Tar Campania, con ordinanza n. 19 del 2022, emessa con decreto monocratico, ha accolto l'istanza cautelare proposta e ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza 1/2022 della regione Campania, fissando la trattazione collegiale in Camera di Consiglio per l'8 febbraio 2022; a seguito dell'ordinanza regionale sopra menzionata, diversi sindaci dei comuni della Campania avevano, a loro volta, con ordinanze sindacali, sospeso le lezioni scolastiche in presenza, ampliando in taluni casi il provvedimento alle scuole secondarie di secondo grado presenti sui loro territori; risulta che, in alcuni comuni, come ad esempio quelli di Maiori e Minori, in provincia di Salerno, siano rimasti in essere le ordinanze sindacali di chiusura delle scuole dal momento che non tutte richiamavano esplicitamente l'ordinanza regionale annullata e dunque avrebbero richiesto apposito e nuovo ricorso al tribunale amministrativo; i sindaci della Costa d'Amalfi, secondo quanto riportato dalla stampa, hanno spiegato che «pur prendendo atto degli sviluppi giudiziari dell'ordinanza regionale di rinvio della didattica in presenza, la Conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi ritiene di confermare le decisioni già prese. Restano pertanto in vigore le 14 ordinanze sindacali per ciascuno dei comuni costieri»; tutto ciò avviene benché alcuni prefetti, tra cui quello di Salerno, abbiano invitato i sindaci a ritirare in autotutela le ordinanze per evitare di interrompere servizi essenziali; come ha adeguatamente motivato il Tar Campania, con la sua ordinanza, la dettagliata normativa, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di «prevenire il contagio» e di garantire, nel contempo, il loro espletamento «in presenza», il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività; le ordinanze emergenziali si giustificano nell'ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all'urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l'abbia regolata; non può mantenersi – secondo il Tar Campania – l'efficacia di un provvedimento amministrativo palesemente contrastante rispetto alle scelte politiche operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente, in maniera così evidentemente impattante, sui livelli uniformi di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico; a maggior ragione, ciò non può non valere anche per le analoghe ordinanze disposte dai sindaci che negano, così, un servizio primario operando scelte in totale difformità rispetto alla norma primaria e mancando le condizioni oggettive di emergenza stante la mancata collocazione del territorio regionale in zona rossa –: se il Governo intenda assumere iniziative, per quanto di competenza e quali, per l'immediato ripristino del servizio scolastico nei territori dove esso è attualmente negato a causa delle ordinanze di cui in premessa. (4-11125)