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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03034 presentata da BINETTI PAOLA (FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC) in data 19/01/2022

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03034 presentata da PAOLA BINETTI mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n.397 BINETTI - Al Ministro della giustizia . - Premesso che: la disciplina inerente all'applicazione dei giudici onorari del tribunale è stata riformata mediante il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, avente ad oggetto "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57"; l'articolo 12 (destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali) stabilisce che "i giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale"; in ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e per il settore penale; né può far parte dei collegi del tribunale del riesame qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale; le limitazioni riguardanti la destinazione dei giudici onorari di pace ai reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale hanno come fondamento legislativo il complesso accertamento giudiziale dei reati indicati nella norma, dal momento che la complessità relativa all'accertamento dei fatti incide sulla durata massima delle indagini preliminari; la stessa ratio relativa all'accertamento della condotta criminosa nei reati più gravi è posta alla base delle limitazioni riguardanti la destinazione dei giudici ordinari di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, dal momento che il giudizio dinanzi al tribunale del riesame si caratterizza per la celerità dell'accertamento all'interno del procedimento principale entro termini brevi e perentori; si segnala il caso di Chiara Schettini, noto anche sulla stampa, tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia per rispondere dei reati di peculato, mentre svolgeva il ruolo di magistrato ordinario della Repubblica italiana, impegnato nella sezione fallimentare di Roma; il compito di giudicare i fatti e quindi identificare le relative responsabilità era stato affidato ad un giudice onorario di pace, contrariamente a quanto prevede la norma che riguarda i giudici di pace e le loro attribuzioni; infatti, come sopra riportato, l'art. 12 del decreto legislativo n. 116 del 2017 stabilisce che "in ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare"; d'altra parte, il fatto che la questione sia di preliminare importanza è confermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 9076, emessa in data 6 marzo 2020, secondo la quale "Il divieto di comporre i collegi del riesame (ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), da parte del giudice onorario di pace, non derogabile, introduce una limitazione alla capacità del giudice, ai sensi dell'art. 33 c.p.p. e determina un'ipotesi di nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p.", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che un giudice onorario di pace possa essere chiamato a far parte di collegi giudicanti nei procedimenti penali, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in particolare quando l'accertamento di condotte illecite commesse nell'ambito di procedimenti civili di competenza della sezione fallimentare sia di difficile accertamento giudiziario, e quindi quali provvedimenti il Ministro voglia adottare in mancanza di una disciplina specifica. (3-03034)