Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03041 presentata da FEDELI VALERIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 01/02/2022
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03041 presentata da VALERIA FEDELI martedì 1 febbraio 2022, seduta n.399 FEDELI, LAUS, CERNO, FERRARI, ALFIERI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, CIRINNA', COLLINA, COMINCINI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, MANCA, MARCUCCI, NANNICINI, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, PORTA, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, MARGIOTTA, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione . - Premesso che: l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, prevede che il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL, con il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa; l'applicabilità di tale disposizione, il cui termine era in origine fissato al 31 dicembre 2021, è stata estesa al 31 marzo 2022 in forza del disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, attualmente all'esame della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato; non trova più applicazione, invece, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, che prevedeva che il lavoratore dipendente, genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, potesse svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL; tale disposizione è rimasta applicabile, infatti, fino al 30 giugno 2021; la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022, avente a oggetto "lavoro agile", prevede che "ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus)"; per i datori di lavoro privati, invece, la medesima circolare raccomanda "il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività", rinviando a quanto previsto dall'articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge "rilancio"); considerato che: il combinato della disciplina vigente (articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, applicabile fino al 31 marzo 2022) e della circolare del 5 gennaio 2022 pone specifici problemi interpretativi in relazione alla perdurante possibilità, per i genitori con figli minori in didattica a distanza, positivi al COVID-19 o comunque in quarantena, di chiedere e ottenere l'adibizione al lavoro in modalità agile; da un lato, infatti, non trova più applicazione la disposizione primaria che espressamente consentiva tale possibilità (e cioè l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 30 del 2021); dall'altro, la circolare non fornisce specifiche indicazioni al riguardo sebbene lasci ampio margine di autonomia ai datori di lavoro privati e menzioni, tra le ragioni che possono orientare la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nella definizione delle modalità organizzative interne, anche le "contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantena breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus)"; appare necessario, pertanto, un chiarimento interpretativo; infatti, in assenza della possibilità di svolgere le proprie mansioni in modalità a distanza, al lavoratore dipendente con un figlio minore di anni 14 positivo al COVID-19, in regime di didattica a distanza o comunque in quarantena, resta solo l'opzione di astenersi dal lavoro e fruire di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ai sensi del richiamato articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 146 del 2021; tale opzione, obbligata, secondo quanto esposto, ha comprensibili e rilevanti ricadute economiche sulle famiglie: infatti, l'importo di tale indennità, per numerose categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai redditi medio-bassi e alle donne, su cui nella maggior parte dei casi pesa il carico familiare e che hanno spesso già fatto scelte di decurtazione retributiva quali contratti part-time per conciliare vita e lavoro, rischia di rivelarsi insufficiente per far fronte alle numerose necessità che sono emerse in questi ultimi mesi, in ultimo l'aumento dei costi dell'energia, si chiede di sapere quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti, genitori di figli minori in didattica a distanza, positivi al COVID-19 o comunque in quarantena, la possibilità di svolgere il proprio lavoro in modalità agile senza essere costretti a usufruire del congedo parentale, con conseguente riduzione della retribuzione; e se, in particolare, intendano perseguire tale obiettivo attraverso un chiarimento interpretativo che, a integrazione della circolare del 5 gennaio 2022, raccomandi ai datori di lavoro pubblici e privati di considerare, tra le ragioni che possono giustificare il ricorso al lavoro agile, anche la circostanza che il figlio minore del lavoratore o della lavoratrice si trovi in regime di didattica a distanza, ovvero in quarantena. (3-03041)