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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03150 presentata da DE BERTOLDI ANDREA (FRATELLI D'ITALIA) in data 09/03/2022

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03150 presentata da ANDREA DE BERTOLDI mercoledì 9 marzo 2022, seduta n.412 DE BERTOLDI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della giustizia . - Premesso che: l'articolo 11, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, ha istituito un contributo integrativo per gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e ne dispone l'applicazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari rilevante ai fini IVA, e ne obbliga il versamento alla cassa nazionale di previdenza e assistenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore; l'obbligo (come si evidenzia dal regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza della cassa nazionale di previdenza e assistenza in favore dei dottori commercialisti) interessa fra l'altro anche le società professionali (STP) costituite in forma di società di capitali ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e successivi, della legge 11 novembre 2011, n. 183, e del relativo regolamento di attuazione che stabilisce che il singolo dottore commercialista socio della STP deve versare annualmente alla cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo della STP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso; nella dinamica statutaria delle STP, rileva altresì l'interrogante, tenuto conto del ruolo essenziale delle prestazioni professionali dei soci per lo svolgimento delle attività della STP nei confronti ed a beneficio della clientela, i professionisti hanno spesso obblighi di prestazione di servizi in via esclusiva con divieto di concorrenza verso la società; in considerazione del carattere continuativo di tale attività dei professionisti (finché dura la loro partecipazione nella STP), costoro (il cui rapporto partecipativo è così configurato) attivano la propria posizione ai fini IVA, addebitando alla società di appartenenza onorari e rimborsi di spese derivanti dalle prestazioni; risulta pertanto evidente, a parere dell'interrogante, che, rispetto a tali prestazioni, la STP non costituisce il cliente finale del professionista, dal momento che le utilità dei servizi così conseguiti dalla società sono strumentali allo svolgimento delle prestazioni professionali verso la clientela della società, di cui il professionista è socio; l'interrogante evidenzia ancora come, anche dal punto di vista formale, gli addebiti verso la società partecipata degli onorari ed accessori da parte dei professionisti soci, (con obbligo di prestazioni di servizio verso la società partecipata) sembrano interessati dalla maggiorazione del 4 per cento e dal relativo versamento alla cassa di previdenza; risulta di tutta evidenza che tale addebito si risolve in una sostanziale duplicazione del contributo integrativo da corrispondere alla cassa medesima, dal momento che al versamento si aggiunge quello avente ad oggetto il contributo riscosso dalla STP nei riguardi della clientela ed oggetto di riparto fra i soci professionisti, in adempimento di quanto stabilito dal ricordato regolamento unico; a giudizio dell'interrogante, tale duplicazione determina un ingiustificato aggravio di costi delle prestazioni professionali che si ripercuotono sulla clientela della società professionale e sulla concorrenzialità delle prestazioni; la duplicazione sarebbe peraltro agevolmente superabile ritenendo in alternativa che il professionista socio non addebiti alla STP la maggiorazione, o che la stessa (ove addebitata alla STP) debba scomputarsi dai contributi integrativi che la stessa STP attribuisce al professionista per i versamenti alla cassa; in seconda ipotesi, il versamento del 4 per cento dalla STP al socio professionista (sulle parcelle dal medesimo emesse verso la stessa STP) altro non costituirebbe che un anticipo di quanto la medesima STP deve attribuire al socio professionista in base al volume d'affari riferibile a quest'ultimo; il professionista effettuerebbe alla cassa, per parte sua, un versamento in parte costituito dal contributo addebitato alla cassa e in parte costituito dal contributo assegnatogli dalla cassa al netto della prima quota; l'interrogante evidenzia come i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze non abbiano condiviso tali possibilità, ritenendo che la normativa in materia non le consenta ed escludendo in particolare che la cassa possa provvedere in merito, avvalendosi dei propri poteri di autoregolamentazione; al riguardo, l'interrogante evidenzia che in contrapposizione a tali rilievi, ove si autorizzasse una STP dallo scomputo del contributo integrativo (addebitatole dal socio professionista dal contributo che la STP attribuisce al socio), si verrebbero a determinare evidenti disparità di trattamento con le associazioni professionali non costituite in forma di società di capitali; tale considerazione suscita evidenti perplessità, dal momento che la possibile soluzione idonea ad evitare la descritta duplicazione contributiva ha al contrario il vantaggio di parificare per questo aspetto, si chiede di sapere: quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto; se non ritengano opportuno chiarire, nell'ambito delle rispettive competenze, che l'addebito alle STP aventi forma di società di capitali degli onorari e delle spese rientranti nel volume d'affari ai fini IVA da parte dei soci professionisti, per le attività da loro svolte nell'ambito della società e nell'interesse della clientela (con vincolo di esclusiva e divieto di concorrenza stabiliti per statuto della società) non costituisce addebito di prestazioni professionali al cliente finale, ma sia strumentale all'assolvimento delle prestazioni della società verso la propria clientela e, di conseguenza, possano non essere assoggettati alla maggiorazione del 4 per cento del contributo integrativo, oppure in alternativa (ove lo siano) se il relativo ammontare sia scomputabile dalla maggiorazione calcolata dalla società sul volume d'affari di pertinenza del professionista, in base alla sua quota di partecipazione agli utili; se conseguentemente non intendano chiarire questa regola, affinché essa possa essere codificata all'interno del regolamento della cassa di previdenza dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in ragione dei poteri di autodeterminazione che ad essa si riconoscono per legge. (3-03150)