Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07931 presentata da BUTTI ALESSIO (FRATELLI D'ITALIA) in data 21/04/2022
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-07931 presentato da BUTTI Alessio testo di Giovedì 21 aprile 2022, seduta n. 680 BUTTI . — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che: la legge n. 3 del 2012 contiene disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento, essa è denominata la «legge salva suicidi»; l'articolo 6 della legge n. 3 del 2012 disciplina la procedura diretta a regolamentare una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile; l'esito favorevole della procedura conduce alla rinegoziazione dei crediti con l'intervento di apposito organismo per la composizione della crisi (Occ) nonché la valutazione del giudice; l'articolo 12- bis della medesima legge disciplina il procedimento di omologazione del piano del consumatore prevedendo che il giudice, ove la proposta soddisfi tutti i requisiti previsti dalla legge, omologhi il piano; l'articolo 12- ter disciplina gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore prevedendo che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; al termine del periodo di pagamento, secondo i termini previsti dal piano omologate, il debitore-consumatore fruirà della piena esdebitazione; la legge nulla prevede in ordine alle azioni monitorie lasciando spazio interpretativo ai singoli giudici; tale vulnus sta determinando una giurisprudenza contrastante sul territorio nazionale, frustrando lo stesso spirito della norma, dando luogo a trattamenti sperequati e, pertanto, generando una grave violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione; infatti, mentre alcuni tribunali non consentono l'emissione di decreti ingiuntivi su debiti rientrati nel piano del consumatore omologato ai sensi della procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 3 del 2012, ovvero se emessi, li revocano (ad esempio Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, sentenza n. 497 del 1° luglio 2021 r.g. 1285/14), altri Tribunali emettono decreti ingiuntivi ovvero rigettano l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti rientrati nel piano del consumatore omologato, sinanche nelle ipotesi in cui il debitore – da anni – stia pagando regolarmente (ad esempio Tribunale ordinario di Como, sentenza del 11 marzo 2022 r.g. 3296/2019); il contrasto giurisprudenziale trova fonte nella lacuna normativa che, dopo aver affermato che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, non specifica il divieto di porre in essere azioni di accertamento e condanna funzionali e prodromiche al procurarsi del titolo giudiziale (nella specie il decreto ingiuntivo) –: se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative normative per colmare tale vulnus presente nella legge n. 3 del 2012 prevedendo, nell'articolo 12- ter, comma 1, che non si possano iniziare o proseguire, oltre ad azioni esecutive, anche azioni monitorie individuali, ovvero se non intenda assumere altre iniziative normative volte a tutelare i consumatori ammessi al piano del consumatore omologato dal giudice. (5-07931)