Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01517 presentata da CARABETTA LUCA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 13/05/2022

Atto Camera Interpellanza 2-01517 presentato da CARABETTA Luca testo di Venerdì 13 maggio 2022, seduta n. 693 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale , per sapere – premesso che: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, all'articolo 2, commi 1 e 3, dispone che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro «possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e che, in caso di utilizzo di tali modelli uniformi, «il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C)-Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà»; il termine sopra indicato è spirato il 12 febbraio 2022 e, a quanto risulta da un articolo di R. Ricciardi su Repubblica del 9 maggio 2022, questo ritardo sta determinando un significativo aumento dell'onere per la costituzione delle società: «Da noi in media costa circa 3 mila euro e 10 giorni di lavoro, mentre nel Regno Unito bastano 12 pound e qualche ora, in Francia 100 euro e 24 ore», sicché «oggi costituire online una startup costa 10 volte più rispetto a quando era in vigore la vecchia procedura»; le start-up innovative fino al marzo 2021 avevano potuto redigere l'atto costitutivo tramite piattaforma digitale e senza costi, attraverso il modello uniforme di atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata, emanato in base all'articolo 4, comma 10- bis , del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il cui utilizzo decadde per effetto della sentenza n. 02643/2021 del Consiglio di Stato riguardante il decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello sviluppo economico, con motivazioni non legate a difetti del modello stesso, ma all'indebita esclusione da parte del decreto ministeriale della modalità alternativa di costituzione delle start-up innovative attraverso il tradizionale atto pubblico, prevista dalla norma primaria; tale modello di statuto riscosse apprezzamento tra gli operatori del settore non solo per l'abbattimento dei costi, ma anche per la sua versatilità e l'ampiezza delle situazioni che era in grado di accogliere; «con la procedura in vigore fino alla sentenza del Consiglio di Stato – prosegue l'articolo –, a una startup bastavano 200 euro per registrarsi. Ora, a una Srl ordinaria servono circa 1.500 euro di notaio e 600 di imposte, per una startup innovativa circa 2.000 di notaio e 200 di imposte. E la procedura online non ha abbattuto questi costi, mentre i modelli standard come quelli già approvati dal 2016 consentirebbero un risparmio di un migliaio di euro»; se i modelli ritardassero o se risultassero più limitanti del precedente, non preservando la ratio del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la previsione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, di fatto non sarebbe utilizzabile da moltissime società, vanificando gli effetti sperati di semplificazione e riduzione dei costi di costituzione; risulta all'interpellante che non abbiano avuto riscontro i tentativi di contattare il Ministero dello sviluppo economico da parte di associazioni di categoria e privati, al fine di fornire all'amministrazione elementi per tenere conto, nella stesura del nuovo modello di atto costitutivo e statuto, delle esigenze degli imprenditori e in particolare modo degli imprenditori di aziende innovative e tecnologiche, mentre l'articolo citato conferma che questa interlocuzione ha avuto luogo con i rappresentanti del Notariato; la legge 22 aprile 2021, n. 53, in attuazione della quale fu adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, all'articolo 1 richiama il Governo al rispetto de «i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234», tra i quali quello che «gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse», specificando che tra questi vi sono «l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard , obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive» e «l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive» –: in quali tempi ritenga il Governo di poter emanare il decreto richiamato in premessa; se il Governo, nella redazione dei modelli in parola, intenda aver cura che essi consentano alla platea delle start-up innovative di ridurre l'assai accresciuta onerosità sopraggiunta e presentino le caratteristiche, menzionate in premessa, di agilità e versatilità proprie del precedente modello e già apprezzate dagli operatori e se, a tale fine, intenda coinvolgere anche associazioni od operatori delle aziende innovative e tecnologiche nel confronto di merito utile a predisporre modelli capaci di realizzare tali fini. (2-01517) « Carabetta ».