Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/05027 presentata da GIANNATTASIO PIETRO (FORZA ITALIA) in data 20000202
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il Centro di addestramento musicale della banda dei carabinieri opera con 32 dei suoi elementi in seno alla stessa banda, ricoprendo da svariati anni i posti vacanti; la Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 giugno 1998 riporta un bando di concorso pubblico per la copertura di 21 posti di orchestrali della banda dei carabinieri senza alcun riferimento a quel personale del suddetto Centro di addestramento musicale della banda che da anni svolge attivita' musicale all'interno della banda stessa, con grado e retribuzione economica inferiore a quella concessa agli effettivi; nelle altre bande militari (esercito, marina), prima di bandire un concorso pubblico, si e' provveduto con un concorso riservato al personale militare (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 9 luglio 1996 4^ serie speciale); l'attuazione del concorso pubblico bandito con la Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 giugno 1998 pone a rischio 32 persone che, pur servendo da anni nella banda dei carabinieri, dovranno competere con altri concorrenti provenienti dalla vita civile che potranno produrre titoli didattici e professionali quali: 'incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola' ed 'attivita' ed incarichi svolti, trascrizioni, composizioni e pubblicazioni' (allegato 5 al bando di concorso) che non potranno essere prodotti dai carabinieri in servizio presso il Centro addestramento musicale in quanto derivanti da attivita' non consentite ai carabinieri in servizio; la legge 1^ marzo 1965 n. 121 'Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'aeronautica militare ed Istituzione della banda dell'esercito' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 15 marzo 1965, all'articolo 14 prescrive che '...possono partecipare ai suddetti concorsi: 1. i sottufficiali ed i militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle forze armate e dei corpi di polizia; 2. i giovani che non abbiano concorso alla leva'; ammettendo, con la prescrizione del comma 2), una categoria che, data la giovane eta', non puo' possedere titoli di merito tali da privilegiarli rispetto ai militari; il decreto legislativo n. 78 del 27 febbraio 1991 'Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, supplemento n. 20, introduce il principio del 'pubblico concorso, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani', trascurando evidentemente gli interessi dei militari in servizio -: per quale motivo il comando generale dell'Arma non tuteli i propri dipendenti che gia' operano nell'ambito della banda dei carabinieri nei posti vacanti, a differenza di quanto attuato nelle bande dell'esercito e dell'aeronautica; se non debba essere stigmatizzato tale comportamento discriminatorio dal momento che si tratta in ogni caso di militari e di bande di forze di polizia; perche', in occasione del decreto legislativo 27 febbraio 1991 n. 78, contrariamente a quanto attuato dalla guardia di finanza, sempre con decreto legislativo 27 febbraio 1991 (stessa data) n. 79 e dalla polizia di Stato con decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 30 aprile 1987, il comando generale abbia limitato la partecipazione a coloro che erano in servizio presso il Centro addestramento musicale da almeno due anni a partire dalla data del 20 novembre 1987, escludendo in tal modo militari validi che avevano diritto per capacita' artistica ad entrare nell'organico della banda (vedasi articolo 41 del decreto legislativo n. 79 della guardia di finanza). (3-05027)