Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00017 presentata da JANNONE GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 18/05/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00017 presentata da GIORGIO JANNONE giovedì 18 maggio 2006 nella seduta n.004 JANNONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di giustizia», uniformandola in un unicum organico, ha modificato la complessa ed articolata normativa riguardante le spese di giustizia, ovvero i costi che lo Stato tradizionalmente affronta per l'erogazione o anticipazione di spese a favore di soggetti processuali; il succitato decreto del Presidente della Repubblica ha modificato altresì le normative inerenti i costi a carico dei soggetti interessati da procedimenti civili e penali, costituiti da diritti di cancelleria, tasse di registro, imposte di bollo e vario altro genere; il Titolo VI del summenzionato testo unico, agli articoli 45 (L) e 48 (L), laddove si tratta del «testimone nel processo penale, civile, amministrativo e contabile», definisce, in un succinto articolato, la figura del testimone come «colui il quale, essendo a conoscenza di fatti e cose, è chiamato a deporre davanti all'autorità giudiziaria penale o civile, e con proprio giuramento conferma o riporta fatti, cose e dichiarazioni che possono sicuramente essere di ausilio al giudice»; detta figura, da sempre considerata un tassello fondamentale nei procedimenti civili e penali ed essenziale per il pieno soddisfacimento dell'attività giuridica che ha il suo fine ultimo nella ricerca della verità, non gode di una congrua e dignitosa indennità giornaliera, né tantomeno di un'adeguata corresponsione delle spese di diaria; per le indennità dei testimoni, contrariamente a quanto previsto per altre figure professionali - consulenti tecnici, periti, ed iscritti agli albi professionali - non è previsto alcun meccanismo di aggiornamento per tariffe la cui entità risulta tanto simbolica da apparire offensiva; segnatamente il summenzionato testo unico, prevede che al testimone residente nello stesso comune del tribunale presso il quale dovrà rendere deposizione, ovvero in un comune diverso, ma non oltre i due chilometri e mezzo, venga liquidata l'indennità giornaliera pari ad euro 0,36, mentre nulla è previsto per la liquidazione delle spese di viaggio; per coloro che non si considerano residenti nel luogo dell'ufficio giudiziario, presso cui avverrà la testimonianza, la legge, prevedendo la liquidazione di un importo pari al prezzo del biglietto di seconda classe dei servizi di linea, di fatto non consente la liquidazione di alcuna spesa, o compenso integrativo, per la tratta di viaggio effettuata con mezzi privati; in caso si renda necessaria una testimonianza di più giorni, ovvero qualora la testimonianza debba essere resa in luoghi tali per cui si renda obbligatorio uno spostamento dall'abituale residenza, è previsto un rimborso pari ad euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, ed un'indennità pari ad euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nella sede processuale; in tale contesto, va altresì considerato il lucro cessante relativo al mancati emolumenti che il lavoratore dipendente, assente giustificato dal posto di lavoro, non può percepire; pur sancendo, la legge, il diritto/dovere di testimoniare, si corre il rischio che, a fronte di tale situazione, il cittadino preferisca evitare di rendere allo Stato un prezioso servigio, con grave nocumento per il funzionamento della giustizia -: quali iniziative il Ministro della giustizia intenda adottare per porre un significativo e sostanziale rimedio alla situazione in essere, onde così salvaguardare la dignità umana e professionale dei testimoni, attori di un ruolo riconosciuto, storicamente ed istituzionalmente, di fondamentale importanza; inoltre, attesa l'evidente discrasia della situazione in essere, se siano allo studio ovvero se siano di prossima assunzione provvedimenti atti a riequilibrare, secondo adeguata e congrua tariffazione, il computo delle indennità di spesa e di trasferta dei testimoni chiamati a deporre in cause civili e/o penali. (4-00017)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 19 settembre 2006 nell'allegato B della seduta n. 037 All'Interrogazione 4-00017
presentata da JANNONE Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che nel corso della precedente legislatura le competenti articolazioni ministeriali, anche a seguito della presentazione da parte dell'interrogante di un'interrogazione di analogo contenuto, avevano esaminato l'ipotesi di modifica della normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia) per quanto attiene l'adeguamento del rimborso spese e della diaria giornaliera per i testimoni chiamati a deporre nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili. La citata ipotesi di modifica normativa prevedeva: 1) l'aumento dell'indennità giornaliera per testimoni residenti da euro 0,36 a euro 6,20; 2) il raddoppio dell'importo dell'indennità giornaliera per le audizioni dei testimoni superiori alle 3 ore; 3) il riconoscimento di una indennità di soggiorno pari a euro 31,00 a notte per il testimone non residente, in sostituzione dell'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio e dell'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame; 4) la previsione della corresponsione delle indennità anche ai minori di anni 14; 5) l'aggiornamento triennale, in relazione al tasso di inflazione programmato, delle predette indennità; l'estensione dell'integrazione prevista al comma 1 dell'articolo 48 del Testo unico sulle spese di giustizia anche ai dipendenti pubblici collocati in quiescenza quando la testimonianza riguarda fatti inerenti al servizio già prestato. Tuttavia non si potette procedere alla modifica normativa in parola poiché non risultavano disponibili le necessarie risorse finanziarie. L'eventuale reperimento di tali risorse, all'esito dell'approvazione della prossima legge finanziaria, potrebbe riportare allo studio le opportune iniziative per l'adeguamento delle indennità. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.