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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00151 presentata da FRIGATO GABRIELE (L' ULIVO) in data 31/05/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00151 presentata da GABRIELE FRIGATO mercoledì 31 maggio 2006 nella seduta n.008 FRIGATO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo è stato interessato da vicende, definite «gravi» dallo stesso Ministero della giustizia e che hanno determinato, su proposta del Collegio nazionale, l'adozione di un decreto di scioglimento in data 13 maggio 2005. I soggetti colpiti dal provvedimento di scioglimento lo contestavano tanto violentemente quanto vanamente; nelle successive elezioni alcuni dei componenti il disciolto Consiglio, nei cui confronti esistevano collaterali procedimenti disciplinari, venivano in parte riconfermati; in seguito i provvedimenti disciplinari che riguardavano i predetti soggetti giungevano a conclusione, con l'effetto di dichiarare radiato dall'Albo l'ex-Presidente, Giorgio Ferrighi, l'intero Collegio dei revisori dei conti e di sospendere - per periodi compresi fra 8 e 12 mesi - altri tre Consiglieri; il Collegio nazionale provvedeva allora a dare disposizioni affinché i soggetti radiati e sospesi venissero integrati in Consiglio con «...i candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute», come testualmente prescrive l'articolo 3, comma 4, della legge 6 giugno 1986, n. 251; nel frattempo, i soggetti colpiti dai provvedimenti disciplinari, nel tentativo di sfuggire all'afflizione conseguente, disconoscevano la giurisdizione professionale presentando ricorso ex articolo 700 presso il tribunale di Rovigo, ancora una volta vedendosi respingere il ricorso; essi allora, sostenendo la tesi di un complotto nei loro confronti, avviavano una sistematica azione volta ad ottenere la revoca extra-procedimento delle sanzioni disciplinari loro comminate ed impedire che il Consiglio del Collegio provinciale di Rovigo, così integrato, potesse continuare la propria attività in rispondenza ai compiti istituzionali previsti per legge; questa azione, secondo l'interrogante, incredibilmente, pare abbia trovato sponda negli uffici del Ministero della giustizia preposti alla vigilanza sugli ordini professionali, tanto che in data 9 febbraio 2006, con nota 16181, il Ministero della giustizia «ordinava» al Collegio nazionale di provvedere allo scioglimento del Collegio provinciale di Rovigo, nonché di indicare la terna di nomi entro cui nominare il Commissario straordinario, e ciò, secondo l'interrogante, in palese violazione della legge professionale e nonostante l'attuale Consiglio garantisse l'effettivo numero legale dei suoi componenti ed adeguata funzionalità; benché il Collegio nazionale facesse immediatamente rilevare, con nota del 14 febbraio 2006, l'illegittimità della richiesta ministeriale, per le motivazioni in appresso indicate il Ministero della giustizia ribadiva nuovamente la richiesta di scioglimento con nota del 17 febbraio 2006 protocollo n. 19714-U; il Collegio nazionale allora, con deliberazione del giorno 11 marzo 2006 esprimeva argomentato «parere negativo» al commissariamento del Collegio di Rovigo «avendo riscontrato che non ricorreva nessuna delle circostanze tassativamente all'articolo 3, comma 5, della legge professionale n. 251 del 1986 e, trovandosi in aperta divergenza con il Ministero, richiedeva l'indizione urgente di una Conferenza di servizi, strumento tipico previsto dalla legge per la risoluzione delle controversie nell'ambito della Pubblica amministrazione; in tutta questa vicenda appare all'interrogante quanto meno singolare il comportamento dell'Ufficio ministeriale il quale, investito del dovere istituzionale di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento degli ordini professionali, ha esercitato ripetute richieste al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con motivazioni, secondo l'interrogante, assolutamente inconsistenti ed opposte anche a precedenti decisioni dell'Ufficio medesimo, affinché detto Collegio nazionale adotti determinazioni, che appaiono all'interrogante, in contrasto con la legge professionale n. 251 del 1986 ma anche lesive sia dei diritti degli attuali componenti il Collegio di Rovigo (che si vedrebbero privati del loro diritto elettivo) che degli stessi soggetti colpiti da semplice sospensione (i quali si vedrebbero privati del loro diritto rientrare nell'organo consiliare al termine della sospensione che li ha colpiti) -: se non si ritenga doveroso disporre una immediata verifica presso l'indicato ufficio del Ministero della giustizia per verificare quale sia la ragione dell'adozione di atti, secondo l'interrogante, in contrasto con la legge professionale; se non ritenga, infine, accertata la gravissima situazione descritta dall'interrogante e valendosi dei poteri di auto tutela, revocare l'illegittimo ed infondato decreto del precedente Ministro della giustizia del 28 aprile 2006 con il quale è stato commissariato il Collegio di Rovigo. (4-00151)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 17 ottobre 2006 nell'allegato B della seduta n. 053 All'Interrogazione 4-00151
presentata da FRIGATO Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che, con decreto ministeriale del 13 gennaio 2005, è stato sciolto il Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo e nominato un Commissario Straordinario per l'indizione delle elezioni. In data 13 maggio 2005 si è insediato il nuovo Collegio, tra i cui componenti sono stati confermati quattro consiglieri uscenti, nonché, in qualità di Presidente, l'agrotecnico Ferrighi. Nel mese di dicembre 2005 sono state notificate al mistero della giustizia le decisioni disciplinari adottate dal Collegio di Milano nei confronti dei componenti del disciolto Collegio di Rovigo, con le quali, in particolare, sono state adottate le sanzioni della radiazione, nei confronti del Presidente Ferrighi, e quella della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti di due Consiglieri per un periodo di 12 mesi e, per un periodo di 8 mesi, nei confronti di un terzo Consigliere. I componenti del Collegio di Rovigo colpiti dalle predette sanzioni disciplinari sono stati tutti sostituiti con i primi dei candidati non eletti ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge professionale n. 251 del 1986. Con due note (la prima del 9 febbraio e la seconda del 17 febbraio 2006, in risposta alle osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio Nazionale con nota del 14 febbraio 2006), è stata rappresentata dal mistero la non correttezza della procedura seguita per le sostituzioni dei componenti del Collegio di Rovigo e si è richiesto al Consiglio nazionale l'indicazione di una terna di professionisti per il Commissariamento del Collegio, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge professionale, nei termini di seguito riportati. In particolare è stato rilevato che le sostituzioni effettuate, dietro indicazione del Presidente del Consiglio nazionale, con i primi dei candidati non eletti sono state fondate sul presupposto della «esclusione definitiva» del componente radiato e dell'«esclusione temporanea» dei componenti sospesi. Si è in particolare ritenuto, con la nota del 17 febbraio sopra citata, di dovere distinguere la fattispecie della radiazione da quella della sospensione. Per quanto riguarda la sanzione della radiazione, la quale comporta, ai sensi dell'articolo 9 della legge 251 del 1986, la cancellazione dall'albo del soggetto interessato e, conseguentemente, anche la decadenza dalla carica di componente del Consiglio per il venire meno del presupposto essenziale della funzione rappresentativa che essa riveste, si è ritenuto che la relativa sostituzione sia disciplinata dall'articolo 3 comma 4 della legge professionale e che, dunque, al professionista radiato debba subentrare - come in effetti si è verificato - il primo dei candidati non eletti. Per quanto riguarda, invece, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, si è evidenziato come la legge professionale, al riguardo, non preveda alcuna conseguenza della sanzione in questione sull'iscrizione all'albo né una «sospensione temporanea» dall'incarico di componente del Consiglio. In tale ipotesi, pertanto, si è ritenuto che non potesse trovare applicazione il disposto dell'articolo 3 comma 4 citato - come sostenuto dal Presidente del Consiglio Nazionale - in quanto esso disciplina i casi di decadenza dalla carica ovvero di dimissioni da componente del Consiglio. In assenza di specifiche previsioni di legge, dunque, si è ritenuto che i componenti di un Consiglio colpiti dalla sanzione della sospensione non potessero essere rimossi dalla carica nemmeno in via temporanea. Ciò posto, e considerato che i membri del Consiglio sospesi dall'esercizio della professione non possono esercitare in tale sede per tutto il periodo della durata della sanzione i diritti connessi all'esercizio della professione medesima, ivi compreso lo stesso diritto di voto, si è rilevato che il Collegio di Rovigo, con ben tre componenti sospesi, su sette complessivi, si sarebbe trovato ad operare con un Consiglio che superava di una sola unità la maggioranza, per un periodo dagli 8 ai 12 mesi (tali sono i termini delle sanzioni irrogate). In considerazione delle gravi e prevedibili ripercussioni che tale situazione avrebbe determinato sul piano della corretta funzionalità dell'Organo, è stata prospettata la necessità di ricorrere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge 251 del 1986 citata. Si è, inoltre, ritenuto che, nell'ipotesi in cui si dovesse sostenere - con una interpretazione che si colloca al di fuori del dettato normativo - la possibilità di sostituire i componenti colpiti dalla sanzione della sospensione, la soluzione, nel caso di specie, non potrebbe che essere quella dell'elezione dell'intero Collegio, per la cui indizione sarebbe comunque necessaria la nomina di un Commissario straordinario in considerazione dell'esclusione dal Consiglio del Presidente in quanto radiato. Con le due note sopra citate, in data 9 e 17 febbraio 2006, trasmesse dal ministero della giustizia al Presidente del Consiglio nazionale, si è, pertanto, rappresentata l'irregolarità della procedura applicata per la sostituzione dei componenti del Collegio di Rovigo, in virtù della quale è stata richiesta l'indicazione della terna di professionisti prevista dalla legge. In data 11 marzo 2006 il Consiglio Nazionale ha espresso parere contrario allo scioglimento del Collegio di Rovigo e all'indicazione della terna di professionisti richiesta dal ministero. Con tale parere il Consiglio nazionale ha confermato quanto già in precedenza sostenuto dal Presidente, riproponendo le medesime argomentazioni in ordine alla legittimità della procedura seguita per la sostituzione dei componenti del Collegio di Rovigo. Del pari il ministero della giustizia ha ritenuto di dovere confermare quanto già rappresentato in ordine alla non regolarità della procedura con cui è stata effettuata la sostituzione dei componenti del Consiglio di Rovigo, colpiti dalle sanzioni disciplinari di sospensione dall'esercizio della professione. In particolare si è rilevato che, a seguito della posizione assunta dal Consiglio nazionale, non si è comunque provveduto alla rimozione dei nuovi Consiglieri che hanno sostituito i componenti sospesi. Ciò ha impedito, di fatto, ogni possibile valutazione in concreto, da parte del ministero, in ordine alla funzionalità di un Consiglio regolarmente ricostituito, anche se dotato di una limitata maggioranza. Alla luce di quanto sopra esposto e considerata l'irregolarità dell'attuale composizione del Consiglio del Collegio di Rovigo, si è pertanto ritenuto necessario procedere con decreto ministeriale 28 aprile 2006 al Commissariamento del Collegio di Rovigo, nominando il Commissario Straordinario per l'indizione delle elezioni, a norma dell'articolo 3 commi 5 e 6 legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1991, n. 91. Si segnala, infine, che con decreto presidenziale inaudita altera parte del T.A.R. Lazio in data 12 maggio 2006 è stata disposta dal giudice amministrativo, in via cautelare e provvisoria, la sospensione del citato decreto di commissariamento, decisione che è stata confermata all'esito della Camera di Consiglio del 24 maggio 2006. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
lunedì 22 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia (1-00002), presentata dai deputati Franceschini (Ulivo), Migliore (RC-SE), Donadi (IDV), Villetti (RosanelPugno), Sgobio (Com.it), Bonelli (Verdi), Fabris (Pop-Udeur), è approvata con 344 voti favorevoli e 268 contrari.

lunedì 5 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Nassirya, in Iraq, un soldato italiano, impegnato nella missione militare “Antica Babilonia”, perde la vita in un attentato e altri quattro restano feriti.