Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00009 presentata da BIONDI ALFREDO (FORZA ITALIA) in data 13/06/2006
Atto Senato Interpellanza 2-00009 presentata da ALFREDO BIONDI martedì 13 giugno 2006 nella seduta n.008 BIONDI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: nei prossimi giorni il Guardasigilli incontrerà la Commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura per il concerto sulla nomina ad un posto di Presidente di sezione della Corte suprema di cassazione: in tale occasione saranno sottoposti alla valutazione del Guardasigilli due nominativi di consiglieri di Cassazione, uno proposto dalla maggioranza e l'altro proposto dalla minoranza; nella proposta della minoranza emergono questioni di rilievo per il corretto funzionamento della giustizia, per un'equa gestione del personale togato che non mortifichi il lavoro giudiziario e non penalizzi chi decide di svolgerlo con continuità ed impegno, affermandosi in particolare che "con riguardo alla posizione del mandato della maggioranza proposto per il medesimo posto da altra parte della Commissione, va specificatamente rilevato che le valutazioni relative alla professionalità del candidato della minoranza, presenti nella documentazione, sono tutte molto elevate e certamente sotto nessun profilo inferiori a quello della maggioranza. La principale ragione per cui si deve preferire quello della minoranza a quello della maggioranza per la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione è, comunque, la sua maggiore esperienza giudiziaria anche con riferimento a quella maturata quale giudice della Corte di Cassazione, 13 anni, rispetto a quello del candidato della maggioranza, 11 anni. Quindi una maggiore anzianità di tre anni se calcolata rispetto alla data di nomina ad uditore giudiziario, anche se il candidato della maggioranza ha ricoperto la funzione di parlamentare dal 1994 al 2001. Nessuna norma prevede che, nel comparare i candidati ai fini dell'attribuzione di specifiche funzioni giudiziarie, si debbano calcolare anche funzioni istituzionali alla stessa stregua di quelle giudiziarie. Di conseguenza nella valutazione comparativa deve prevalere il candidato di minoranza proprio per la sua prolungata esperienza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Se da un lato sarebbe errato calcolare gli anni svolti nell'esercizio di un ruolo istituzionale di parte alla stregua di quelli svolti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie quando si decide dell'assegnazione a specifiche, ed in questo caso molto elevate, funzioni giudiziarie, d'altro canto esistono anche validissime ragioni che debbono orientare il Consiglio a deliberare in favore del candidato di minoranza. La Costituzione, ed in particolare l'articolo 105, assegna al CSM la gestione del personale togato, dal reclutamento alla cessazione del servizio. Tra le principali responsabilità di chi esercita tale funzione in qualsiasi organizzazione, vi è quella di assumere le proprie decisioni preoccupandosi anche di mantenere alte le motivazioni al lavoro. La proposta di maggioranza ignora anche questo aspetto e laddove il Plenum la facesse propria il messaggio chiaramente demotivante che verrebbe trasmesso a tutti i magistrati che esercitano effettivamente, con costanza ed impegno, le funzioni giudiziarie sarebbe di questo tenore: è conveniente coltivare quei contatti politici che possono consentire di essere eletti in Parlamento ed usufruire poi dei benefici di legge ma anche perché gli anni trascorsi nell'esercizio dell'attività politica di parte consentirebbero a questi ultimi di prevalere anche nell'assegnazione delle funzioni giudiziarie", si chiede di sapere: se nel corso della riunione per il concerto che avrà luogo a giorni con la Commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, con specifico riferimento alla nomina a Presidente della Corte suprema di cassazione, richiamare la Commissione stessa all'esigenza di tutelare il rilievo dell'esperienza giudiziaria, di non penalizzare e demotivare chi tali funzioni svolge con continuità, impegno ed elevata professionalità; se non ritenga opportuno utilizzare i poteri di cui è titolare per sollecitare il Consiglio superiore della magistratura a tener conto di questa esigenza. (2-00009)