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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00325 presentata da PISCITELLO RINO (L' ULIVO) in data 27/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00325 presentata da RINO PISCITELLO martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.014 PISCITELLO. - Al Ministro della giustizia . - Per sapere - premesso che: l'ammontare delle indennità spettanti ai giudici di pace, in base ad una precisa disposizione di legge, avrebbe dovuto (e dovrebbe) essere rideterminato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente (articolo 11, comma 4, legge n. 374 del 1991); l'anzidetta legge, però, pur essendo ormai da alcuni anni maturato il triennio, è stata del tutto «ignorata»; tutti i magistrati professionali, compresi i giudici tributari, possono riscuotere le loro retribuzioni o i loro compensi anche mediante accredito su conto corrente bancario, mentre i giudici di pace, per riscuotere le loro indennità, debbono necessariamente recarsi presso gli uffici postali -: se e quando si intende dare attuazione alla legge che prevede la rideterminazione triennale delle indennità spettanti ai giudici di pace; se non si ritenga di adottare o di proporre qualche provvedimento per consentire l'accredito delle indennità spettanti ai giudici di pace sui rispettivi conti correnti bancari. (4-00325)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 19 settembre 2006 nell'allegato B della seduta n. 037 All'Interrogazione 4-00325
presentata da PISCITELLO Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che la corresponsione delle indennità ai giudici di pace è disciplinata dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). La citata norma richiama il disposto degli articoli 11 e 15, comma 2- bis e 2- ter , della legge 21 novembre 1991, n. 374. L'articolo 11, in particolare, prevede, al punto n. 4, la rideterminazione ogni tre anni dell'ammontare delle indennità spettanti ai giudici di pace «con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie». L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha stabilito il divieto per le Amministrazioni pubbliche, relativamente al triennio 2003-2005 «di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita». L'articolo 212 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) estende il predetto divieto al triennio 2006-2008. Pertanto, la citata legge finanziaria impedisce la rideterminazione triennale delle indennità cui fa riferimento l'interrogante. La competente Direzione generale di questo Ministero, peraltro, si è già espressa in tal senso sulla problematica con nota datata 21 ottobre 2004 diretta dall'Unione e all'Associazione nazionale dei giudici di pace. Si rileva, inoltre, che l'accreditamento delle indennità spettanti ai giudici di pace sui rispettivi conti bancari sarà possibile con l'attuazione delle modalità di pagamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 223/2006 (cosiddetto decreto-legge Bersani). Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.

mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.