Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00341 presentata da NAPOLI OSVALDO (FORZA ITALIA) in data 27/06/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00341 presentata da OSVALDO NAPOLI martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.014 OSVALDO NAPOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: le notizie apparse sulla stampa in questi giorni sulle intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto personaggi pubblici come Vittorio Emanuele di Savoia e comuni cittadini destano particolare allarme e dimostrano la necessità di una organica revisione legislativa della materia; la divulgazione di queste notizie è devastante anche per le persone non direttamente coinvolte nelle inchieste e si ripercuote negativamente sulla loro vita di relazione e viola le più elementari regole di diritto alla privacy ; il capitolo di spesa iscritto a bilancio del suo dicastero, secondo i dati disponibili relativamente al 2004, prevedeva un importo complessivo di 263 milioni di euro per l'attività di intercettazione. Quello stesso anno, il Financial Times in Inghilterra ha ritenuto di dar voce allo stupore e all'indignazione dei sudditi di Sua Maestà perché il governo aveva stanziato qualcosa come 9 milioni di sterline (circa 13,7 milioni di euro) nelle attività di intercettazione; è necessario, quindi, che, senza comprimere il diritto di cronaca e la libertà di stampa sia assicurato il rispetto rigoroso del segreto istruttorio; solo attraverso la garanzia del rispetto dei rigorosi principi costituzionali e dei diritti dei cittadini si può assicurare un processo giusto e equo come prevede la nostra Carta costituzionale -: quali iniziative legislative intenda adottare, per garantire il rispetto della privacy dei cittadini siano essi coinvolti o non coinvolti in inchieste giudiziarie e per ridefinire, ove lo ritenga il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali valutando la sua eventuale eliminazione visti i costi che esso comporta per i cittadini che pagano e passano ore a firmare documenti che dovrebbero garantire la riservatezza degli atti; se non ritenga di fornire cifre aggiornate sui costi sostenuti dall'erario italiano per finanziare l'attività del Garante per la protezione dei dati personali per avere il quadro esatto delle somme impegnate, da un lato, per l'attività di protezione dei soggetti rispetto al trattamento dei propri dati personali, dall'altro, per l'attività di intercettazione che mette in pericolo questa medesima riservatezza. (4-00341)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata venerdì 16 marzo 2007 nell'allegato B della seduta n. 128 All'Interrogazione 4-00341
presentata da OSVALDO NAPOLI Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, il Garante per la protezione dei dati personali ha riferito che la materia cui la stessa si riferisce è stata oggetto di particolare attenzione, sotto molteplici profili. Sul piano normativo, in tema di diffusione sui mezzi di informazione di notizie relative anche al contenuto di intercettazioni telefoniche legalmente effettuate, trovano applicazione, oltre che le pertinenti disposizioni del codice di procedura penale e le relative sanzioni, anche specifiche regole e garanzie previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (articolo 137 del Codice). Tali garanzie sono ulteriormente specificate negli articoli 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento di dati personali in ambito giornalistico (allegato al predetto Codice), i quali garantiscono al giornalista il diritto-dovere di informare su fatti di interesse pubblico, ma solo nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione. In particolare, risulta legittima la divulgazione di dati di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, per la descrizione delle modalità in cui sono avvenuti o per la qualificazione dei protagonisti. Il quadro normativo attuale - che ogni organismo, compreso lo stesso Garante, è tenuto a rispettare - è, tuttavia, carente sotto il profilo della divulgazione della trascrizione di intercettazioni telefoniche o di dati o notizie ad esse relativi, che possono riguardare cittadini anche non coinvolti in indagini giudiziarie, in quanto consente un'ampia conoscibilità dei risultati delle intercettazioni medesime. A tale riguardo, com'è noto, varie iniziative legislative, anche del Governo, stanno affrontando tale problematica, anche in relazione ad altri aspetti strettamente connessi (modalità e tempi della cosiddetta discovery degli atti di indagine; stralcio delle intercettazioni non rilevanti; disciplina del segreto delle indagini, eccetera). A tale proposito, infatti, si rammenta che il problema delle intercettazioni telefoniche non autorizzate e la pubblicazione delle stesse è stato avviato a soluzione con il decreto-legge n. 259 del 22 settembre 2006, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche», convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2006 n. 281. In ordine a tale complessa tematica, inoltre, è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1638, assegnato alla Commissione giustizia il 19 settembre 2006 e, al momento, all'esame dell'Aula, volto a ridefinire la delicata e complessa materia ed ispirato dal triplice obiettivo di contemperare le necessità investigative, assicurare ai cittadini la libertà di essere informati in ordine a vicende giudiziarie di pubblico interesse e garantire il diritto degli stessi a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. Per quanto riguarda, poi, i costi delle intercettazioni telefoniche, nel far presente che i dati concernenti il primo semestre del 2006 non sono ancora disponibili, si fa presente che nell'anno 2003 il fenomeno delle intercettazioni ha riguardato 77.615 bersagli, con fatture per intercettazioni, acquisizione di tabulati e noleggio apparati pari complessivamente a 255.883.813 euro. Nell'anno 2004, per un totale di 93.054 bersagli, si è sostenuto un impegno economico complessivamente pari a 263.543.563 euro. Nell'anno 2005 le intercettazioni hanno riguardato 100.393 bersagli, con fatture per intercettazioni, per acquisizione di tabulati e per noleggio di apparati complessivamente pari a 307.346.676 euro. Le disposizioni previste dal citato disegno di legge n. 1638, prevedendo un accentramento delle operazioni di intercettazione a livello distrettuale, comporteranno notevoli risparmi di spesa. Il fenomeno delle intercettazioni telefoniche è stato oggetto, altresì, di un'indagine conoscitiva presso la Commissione giustizia del Senato, che, nel suo documento conclusivo, nell'esprimere generale apprezzamento per l'attività svolta dal Garante in tale settore ha, tuttavia, auspicato un intervento normativo che potenzi gli strumenti ispettivi e sanzionatori a disposizione dell'Autorità, anche adeguandone i mezzi e le risorse. In relazione a vicende simili a quella oggetto dell'interrogazione, il Garante ha riaffermato in più occasioni i principi che regolano la pubblicazione delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche lecite, segnalando ai giornalisti e agli editori la necessità di operare con il massimo senso di responsabilità nel valutare, con scrupolo, l'essenzialità della notizia; ha altresì stigmatizzato l'attività di alcune testate giornalistiche che non avevano osservato i limiti della libertà di cronaca, anche inibendo la pubblicazione di alcuni brani di natura privata di conversazioni telefoniche. In particolare, l'Autorità, con un provvedimento generale adottato il 21 giugno 2006, ha ribadito e sviluppato i principi ispiratori dell'attività giornalistica rispetto alla pubblicazione di documenti coperti in tutto o in parte da segreto, con particolare riguardo alle trascrizioni di intercettazioni telefoniche. Nel provvedimento il Garante ha, inoltre, richiamato le prescrizioni vincolanti per tutti i mezzi di informazione nei casi in cui notizie e documenti possono, secondo la legislazione vigente, essere conosciuti anche da soggetti estranei al processo. Nell'occasione l'Autorità ha altresì riaffermato analiticamente i principi dell'essenzialità dell'informazione, dell'interesse pubblico di conoscere i fatti, del dovere di rispettare sempre la dignità e la sfera sessuale delle persone, dell'obbligo di prestare la dovuta attenzione ai minori e alle famiglie incolpevolmente coinvolte. Occorre sottolineare che tali prescrizioni sono rivolte sia agli editori, in quanto titolari del trattamento, sia ai giornalisti, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, e che la violazione di un provvedimento di blocco del trattamento dei dati o di un divieto di pubblicare ulteriormente informazioni disposti dal Garante, anche in attuazione del provvedimento generale descritto, può comportare, ai sensi dell'articolo 170 del Codice, sanzioni di natura penale (reclusione da tre mesi a due anni). Successivamente, in seguito all'apertura da parte della magistratura di un'inchiesta nella quale è emerso che un numero imprecisato di cittadini sarebbero controllati illegalmente, il Garante ha richiamato tutti coloro che possono venire a conoscenza di informazioni personali desumibili da tali forme abusive di controllo - e quindi anche i giornalisti - al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini che in questa vicenda sono vittime di reati gravissimi, ribadendo le prescrizioni contenute nel menzionato provvedimento del 21 giugno 2006 (comunicato stampa del 21 settembre 2006). L'Autorità è intervenuta anche sul fronte della sicurezza delle informazioni registrate in banche di dati e sulla problematica degli accessi abusivi a tali archivi, segnatamente ove si tratti di banche di dati di grandi dimensioni o nelle quali sono registrate informazioni di particolare delicatezza, avviando un'intensa attività ispettiva nei confronti di vari gestori dei servizi di telefonia per acquisire informazioni sulle modalità di conservazione e gestione dei dati di traffico. L'Autorità è poi tornata sull'argomento a seguito di un grave caso, sottoposto alla sua attenzione mediante ricorso, relativo ad un'indebita consultazione di tabulati telefonici di un abbonato e alla loro illecita comunicazione. All'esito degli accertamenti, il Garante, nell'accogliere il ricorso dell'interessato, ha impartito specifici obblighi a Telecom Italia S.p.a., anche allo scopo di garantire la massima sicurezza dei dati di tutti gli abbonati e, più in generale, ha prescritto alla società misure tecniche a protezione dei dati contenuti nei tabulati volte a rendere sicuro, trasparente e controllato l'accesso ai data base . In merito al primo quesito posto dall'interrogante, si fa presente che non risultano attualmente allo studio del Ministero della giustizia iniziative legislative volte a ridefinire il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali o dirette alla sua abolizione. A tale proposito, peraltro, il Garante per la protezione dei dati personali, nel ritenere di non dover commentare la prospettazione dell'interrogante secondo la quale la normativa in materia di protezione dei dati personali si risolverebbe sostanzialmente, invece che in forme di garanzia e di tutela per i diritti delle persone, in costi per i cittadini, si è rammaricato che istituti come l'informativa e il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali siano analizzati in maniera così riduttiva, trattandosi, viceversa, di istituti che danno significativi frutti sul piano della trasparenza del trattamento medesimo, per l'autodeterminazione informativa dei cittadini e per l'esercizio dei loro diritti. Sotto altro aspetto, corre l'obbligo di sottolineare che l'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali corrisponde ad un obbligo previsto specificamente dall'ordinamento comunitario. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 46 del 1995 già in premessa dichiara, infatti, essenziale, nella prospettiva della tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati che le riguardano, la designazione in ciascuno Stato membro di una (o più) autorità di controllo. L'atto comunitario, poi, afferma che ad esse va garantita la piena indipendenza nell'esercizio delle funzioni (28, par. 1). In attuazione di tale normativa, la legge 31 dicembre 1996, n. 675, ha attribuito al Garante importanti compiti a garanzia dei diritti dei cittadini, che spaziano dall'attività di informazione a quella di controllo e ispettiva, sino alla possibilità di adottare, anche d'ufficio, misure ed accorgimenti a garanzia dei diritti fondamentali che si sostanziano in provvedimenti suscettibili di incidere sulle situazioni giuridiche delle persone e che sono supportati, in alcuni casi, anche da sanzione penale. Il Garante svolge, poi, una funzione di tutela dei diritti dei cittadini, esaminando reclami, segnalazioni e ricorsi, ed esercita poteri prescrittivi e inibitori per ricondurre il trattamento dei dati a liceità o correttezza o per vietare il trattamento o disporne il blocco, qualora il trattamento stesso rischi di pregiudicare i diritti degli interessati. Tali compiti sono stati ulteriormente precisati dal Codice in materia di protezione dei dati personali e proprio in esplicazione di essi l'Autorità ha potuto, ad esempio, svolgere la descritta attività a garanzia degli interessati nel settore della divulgazione di dati e dell'informazione giornalistica. In merito, infine, alla quantificazione dei costi sostenuti per finanziare l'attività del Garante per la protezione dei dati personali, nel premettere che detto aspetto esula dalle competenze del Ministero della giustizia, lo stesso Garante ha sottolineato che nella legge finanziaria sono riportati gli stanziamenti previsti per legge per il funzionamento delle autorità indipendenti. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.