Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00145 presentata da BULGARELLI MAURO (INSIEME CON L'UNIONE VERDI - COMUNISTI ITALIANI) in data 27/06/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00145 presentata da MAURO BULGARELLI martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.009 BULGARELLI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: le agenzie di stampa in data 31 maggio 2006 riportavano la notizia del suicidio di un detenuto di 50 anni, di cui non venivano fornite le generalità, avvenuto nel carcere di Iglesias; la morte sarebbe risalente a molti giorni prima ma la notizia è trapelata soltanto in data 31 maggio; l'uomo, la cui pena sarebbe scaduta tra un anno, era stato rinchiuso per circa due mesi in cella di isolamento perché trovato in possesso di un telefono cellulare; risulterebbe inoltre che dopo il reclamo presentato alla direzione del carcere, questa abbia espresso parere favorevole per il reinserimento nel regime ordinario di detenzione, ma il Tribunale di sorveglianza avrebbe accolto l'istanza solo dopo 2 mesi e il detenuto, poco dopo essere uscito dall'isolamento, ormai provato psicologicamente, si è dato la morte impiccandosi, si chiede di sapere: quali siano le generalità del detenuto deceduto; per quale motivo la direzione del carcere non abbia dato subito notizia del decesso e di esso si sia saputo solo alcuni giorni dopo per vie informali; se corrisponda al vero che la direzione del carcere, dietro istanza del detenuto, abbia dato parere favorevole al suo reinserimento nel regime ordinario di detenzione; se corrisponda al vero che il Tribunale di sorveglianza abbia vagliato l'istanza solo due mesi dopo la sua presentazione; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'ispezione presso il carcere di Iglesias per fare luce sull'esatta dinamica dell'episodio e per appurare se vi siano state negligenze da parte della direzione; se non ritenga opportuno interpellare nelle forme proprie il Tribunale di sorveglianza per acclarare se si siano effettivamente verificati ritardi ingiustificati nel vaglio dell'istanza presentata dal detenuto. (4-00145)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 047 all'Interrogazione 4-00145
presentata da BULGARELLI Risposta.
- Si comunica che gli elementi forniti portano ad individuare in Sandro
Vittorio Fadda, nato a Sassari il 9 ottobre 1956, il detenuto cui si riferisce
l'interrogante. Il predetto
detenuto, condannato in via definitiva per violazione della legge sulla
droga e maltrattamenti in famiglia, con fine pena previsto per il 27 dicembre
2006, era ristretto presso la caserma dei carabinieri di Iglesias dall'11
febbraio 2006. Già
sottoposto al regime della sorveglianza particolare di cui all'articolo
14- bis O.P. con decreto datato 22 marzo 2006, ne aveva ottenuto,
a seguito di reclamo, la revoca da parte del competente Tribunale di Sorveglianza
in data 16 maggio 2006. Risulta, peraltro,
che sin dall'inizio della detenzione il Fadda aveva messo in atto
talune manifestazioni di protesta a scopo dimostrativo, come lo sciopero
della fame ed alcuni gesti autolesionistici di lievissima entità
che, tuttavia, avevano indotto gli operatori sanitari a tenerlo sotto costante
controllo. In data 29
maggio 2006, senza che fosse dato ravvisare alcun sintomo delle intenzioni
autosoppressive, il detenuto si suicidava mediante impiccagione. Sull'evento
è stata immediatamente disposta una indagine amministrativa, all'esito
della quale non sono emerse responsabilità di sorta a carico degli
operatori in servizio presso l'istituto di Iglesias. Dagli atti
trasmessi dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, si
rileva, peraltro, che la comunicazione del decesso è stata data
alle autorità competenti nello stesso giorno. Per quanto
concerne il secondo quesito posto dall'interrogante, si precisa che
la Direzione della caserma dei carabinieri di Iglesias non ha trasmesso
alcun parere al Tribunale di Sorveglianza, né tanto meno avrebbe
potuto, posto che ai sensi della normativa vigente la citata autorità
giudiziaria non è chiamata, in sede di reclamo avverso il decreto
di sottoposizione alla sorveglianza particolare, ad esprimere valutazioni
di merito, ma solo a vagliare la legittimità dell'azione amministrativa
ed il rispetto dei limiti imposti dalla legge per l'applicazione del
citato regime penitenziario. L'atto
cui l'interrogante si riferisce è probabilmente la relazione
comportamentale redatta dall'educatore in data 8 maggio 2006 -
documento senza il quale non sarebbe stato possibile da parte del Tribunale
di Sorveglianza di Cagliari giungere ad una ponderata decisione -
che riferiva sulla posizione del condannato in relazione alla violazione
disciplinare attribuitagli, sulle sue condizioni personali e di salute
ed esprimeva un giudizio sulla funzione special-preventiva della pena applicata
al Fadda. Per quanto
concerne il lasso di tempo trascorso fra la proposizione del reclamo presentato
dal Fadda in data 25 marzo 2006 e la decisione del Tribunale di Sorveglianza,
intervenuta il 16 maggio 2006, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Cagliari ha fatto presente che il tempo medio intercorrente fra la presentazione
dell'istanza e la decisione è stato in questi ultimi anni ridotto
a quattro mesi e mezzo per tutti i detenuti, grazie al raddoppio delle
udienze previste tabellarmente, cui devono partecipare il magistrato di
sorveglianza competente e gli esperti previsti, non potendosi convocarle ad hoc . Nel caso di specie, il citato Presidente ha evidenziato
che il tempo medio è stato dimezzato. Infatti dal 27 marzo, data
in cui pervenivano al citato Tribunale i motivi a sostegno del reclamo
(richiesti a pena di inammissibilità) al 16 maggio (data dell'udienza)
sono trascorsi 49 giorni, inclusi i 10 giorni liberi antecedenti l'udienza,
richiesti dall'articolo 666 del codice di procedura penale a pena
di nullità. Tali tempi
sono stati occupati, come risulta da quanto sopra riferito, ad acquisire,
nel rispetto delle procedure, gli atti necessari a decidere. Pertanto,
si fa presente che non appaiono emergere, nel caso di specie, profili suscettibili
di valutazione in sede disciplinare in merito all'operato dei magistrati
che si sono occupati della vicenda in questione. Il Ministro della giustizia Mastella