Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00170 presentata da GIAMBRONE FABIO (MISTO - ITALIA DEI VALORI) in data 27/06/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00170 presentata da FABIO GIAMBRONE martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.009 GIAMBRONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno - Risultando all'interrogante: che la illegittima nomina del difensore civico della città di Palermo, effettuata da un Commissario ad acta illegittimamente nominato dal Dirigente generale dell'Assessorato regionale della famiglia e delle autonomie locali, ha suscitato preoccupate e meravigliate reazioni nell'opinione pubblica e sulla stampa regionale, nazionale ed europea, poiché non si è tenuto conto dei precisi requisiti e delle prescrizioni contenute nelle leggi, nello Statuto, nel Regolamento comunale e nel bando pubblico per la selezione del garante dei cittadini; che, in particolare, il soggetto nominato, avv. Antonio Tito, non è in possesso a giudizio dell'interrogante dell'essenziale requisito di indipendenza politica, necessario per ricoprire in maniera imparziale l'Ufficio di difensore civico, in quanto candidato nelle elezioni regionali del 2001 per il rinnovo dell'ARS (Assemblea regionale siciliana) - conseguendo 1.410 voti di preferenza nella lista "Biancofiore" capeggiata dal maresciallo on. Antonio Borzacchelli ben noto alla cronaca giudiziaria e - per quanto risulta all'interrogante - sotto processo a Palermo per reati gravissimi; che il neo nominato difensore civico, risulta, inoltre, essere esponente dell'UDC e molto vicino al Presidente della Regione Salvatore Cuffaro ed al Presidente del Consiglio comunale, avv. Toto Cordaro anch'egli dell'UDC; considerato: che proprio la mancanza del fondamentale requisito di indipendenza avrebbe dovuto impedire la nomina a giudizio dell'interrogante dell'avv. Tito, in quanto si tratta di causa di ineleggibilità che opera di diritto e che comporta la decadenza dall'ufficio e che inspiegabilmente tale grave e seria circostanza non ha impedito al Commissario ad acta di nominare il Tito, preferendolo ad altro candidato in possesso di adeguato e corposo curriculum e che è risultato, non a caso, il più votato dal Consiglio comunale di Palermo pur non raggiungendo l'altissimo quorum dei 2/3 dei componenti l'assemblea cittadina; che pertanto l'avv. Tito non poteva essere nominato per mancanza di altri importanti requisiti previsti dal bando quali l'assenza di liti con il Comune e l'esercizio di professione in conflitto con gli interessi del Comune. Risulta in maniera inoppugnabile che l'avv. Tito all'atto della presentazione della domanda aveva in corso una lite con il Comune di Palermo pendente di fronte al TAR Sicilia (vanta crediti per essere stato componente dell' Authority per i servizi pubblici di Palermo). Inoltre sia all'atto della presentazione della domanda per partecipare alla selezione ed anche successivamente, l'avv. Tito ha difeso privati cittadini in conflitto con gli interessi del Comune. L'argomento è stato sollevato in Consiglio comunale ed il Segretario generale del Comune, in data 24/5/2006 con nota prot. n. 227077, ha chiesto un parere all'Avvocatura comunale "in ordine alla configurabilità di eventuali situazioni di conflitto di interesse in capo al predetto legale che ricopre attualmente la carica di difensore civico del comune di Palermo"; che alla luce dei fatti su esposti si è in presenza di una nomina chiaramente clientelare e partitica, che espone l'istituto del difensore civico a malevoli e sarcastiche considerazioni non ultima quella di essere una sorta di poltrona di sottogoverno cui collocare soggetti che vantano crediti politici nei confronti dei loro sponsor politici titolari di cariche istituzionali. Una "condizione" inaccettabile che mette in discussione l'alta figura del difensore civico garante dei diritti umani e di cittadinanza nonché tutore della funzionalità amministrativa e dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità e trasparenza che devono contraddistinguere i pubblici uffici, che la nomina del difensore civico di Palermo e di altri Comuni, così come riportato dal quotidiano "La Sicilia" di mercoledì 22 marzo 2006, dal "Giornale di Sicilia" del 19 maggio 2006 e da "La Repubblica" del 19 maggio 2006 è oggetto di indagini e di inchieste da parte di diverse Procure della Repubblica, a motivo del fatto che si effettuano nomine in spregio delle leggi e dei regolamenti per soddisfare interessi di parte e clientelari, scegliendo soggetti molto vicini ai gruppi di potere che amministrano gli enti locali e la stessa istituzione regionale, accertato che la Regione, attraverso l'attuale Dirigente generale dell'Assessorato alla famiglia e alle autonomie locali, ha spedito nei Comuni dell'Isola - compreso Palermo - ben 70 commissari ad acta per procedere, in sostituzione dei Consigli Comunali, alla nomina dei difensori civici. Attività sostitutiva che non poteva essere azionata in quanto consolidata giurisprudenza del TAR Sicilia, del Consiglio di Giustizia Amministrativa e dell'Ufficio legale della Regione, esclude che si possa in materia intervenire in quanto non c'è un preciso obbligo di legge, ma una semplice previsione statutaria. In ogni caso i commissari ad acta devono essere nominati dal vertice di governo politico e non dai Dirigenti generali, e devono far parte dell'ufficio ispettivo dell'Assessorato citato. A quanto pare risultano nominati dipendenti non appartenenti alla qualifica dirigenziale e per giunta fuori dall'ufficio ispettivo, che il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha motivatamente sentenziato annullando o sospendendo numerosi provvedimenti di nomina di difensori civici e di commissari ad acta. Decisioni che non hanno visto concorde il TAR di Palermo il quale non concede sospensive (non si capisce il perché visto le articolate e motivate decisioni della sezione di Catania e di altri TAR), ma, quando giudica nel merito, ha anch'esso annullato atti di nomina di difensori civici perché palesemente illegittimi e privi della necessaria motivazione. Di converso il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sempre confermato le decisioni del TAR di Catania ed annullato (per quanto riguarda il rigetto di sospensive) quelle del TAR di Palermo. Stranamente, però, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, solo per quanto concerne la sospensiva dell'atto di nomina del difensore civico di Palermo, ha confermato l'ordinanza del TAR di Palermo che a suo tempo aveva respinto la domanda di sospensione. Un'altalenante e contraddittoria giurisprudenza - fatta salva la coerenza dei pronunciamenti del TAR di Catania - che non aiuta a fare chiarezza, disorienta chi chiede giustizia e consente, di fatto, che soggetti privi dei necessari requisiti "occupino", per periodi anche lunghi, l'importante ufficio di difensore civico, l'interrogante chiede di conoscere: quali provvedimenti od iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare od intraprendere per fare chiarezza su tutta la complessa questione della nomina del difensore civico della città di Palermo e sulle vicende relative alle nomine dei commissari ad acta che, sostituendosi ai consigli comunali, devono nominare i garanti dei diritti dei cittadini; inoltre, quali attività istituzionali intendono avviare per porre fine a comportamenti fortemente elusivi della normativa vigente che consentono la nomina di soggetti privi dei necessari requisiti per ricoprire l'incarico di difensore civico; quale valutazione diano il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, della contraddittoria giurisprudenza degli organi di giustizia amministrativa in Sicilia, pur in presenza di consolidata giurisprudenza prodotta da altri TAR italiani in materia di nomina di difensori civici; infine, lo stato delle indagini presso la Procura della Repubblica di Palermo e di altre Procure relativamente alle nomine dei difensori civici illegittimamente insediatisi. (4-00170)