Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00517 presentata da GIORGETTI ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 11/07/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00517 presentata da ALBERTO GIORGETTI martedì 11 luglio 2006 nella seduta n.023 ALBERTO GIORGETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il CCNL per i dipendenti degli studi professionali siglato il 3 maggio 2006 prevede, all'articolo 138, il versamento del contributo mensile di euro 13,00 per ogni dipendente alla CADIPROF - Associazione che ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali sanitari supplementari a favore dei dipendenti nei cui confronti venga applicato il CCNL; tali somme non possono essere erogate direttamente al lavoratore; non è neppure consentito al datore di lavoro stipulare polizza a favore dei dipendenti alternativa a quella prevista dall'articolo 19 del CCNL ancorché titolare di copertura assicurativa analoga; il dipendente non può rinunciare all'iscrizione -: se non intenda emanare una circolare esplicativa del fatto che l'articolo 138 del CCNL degli studi professionali siglato il 3 maggio 2006 sia vincolante solo per le parti firmatarie del CCNL e non già per la generalità degli studi professionali (eccezione fatta per coloro che fanno parte delle Associazioni aderenti e firmatarie) e segnalando che ogni inizio di pagamento di detta contribuzione costituirebbe tacita accettazione; quali azioni intenda intraprendere per verificare al più presto se l'istituzione di CADIPROF e l'obbligatorietà dell'iscrizione, non violino i principi e le regole della evidenza pubblica sia interni che comunitari in materia.(4-00517)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 9 ottobre 2006 nell'allegato B della seduta n. 049 All'Interrogazione 4-00517
presentata da ALBERTO GIORGETTI Risposta. - Nell'interrogazione in esame, si richiede, tra l'altro, di intervenire con una circolare per specificare che il contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali, siglato il 3 maggio 2006, sia vincolante solo per le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro e non per la generalità degli studi professionali. Al riguardo si rappresenta che sembrerebbe superfluo un intervento ministeriale in merito all'applicabilità dei contratti collettivi. Infatti, come costantemente ribadito anche a livello giurisprudenziale, nell'attuale ordinamento i vigenti contratti collettivi di diritto comune sono applicabili, in base al principio di libertà e di autodeterminazione sindacale (articolo 39 Costituzione) ai datori di lavoro iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. Pertanto, in via generale, si deve ritenere applicabile solo il contratto collettivo rispetto al quale l'impresa sia obbligata per affiliazione sindacale ovvero quello cui l'impresa abbia manifestato, comunque, esplicita o implicita adesione. Ciò non toglie che le aziende siano comunque tenute all'applicazione delle norme imperative di legge ed alle specifiche previsioni dei contratti collettivi stipulati per i settori in cui esse operano, la scelta dei quali deve essere effettuata nel rispetto dei principi costituzionali già richiamati. Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale: Rosa Rinaldi.