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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00573 presentata da PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA (FORZA ITALIA) in data 17/07/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00573 presentata da PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI lunedì 17 luglio 2006 nella seduta n.026 PAOLETTI TANGHERONI, BERTOLINI e LICASTRO SCARDINO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro per i diritti e le pari opportunità. - Per sapere - premesso che: la Corte di cassazione ha decretato che non sempre è stupro un rapporto iniziato con l'assenso di entrambi i partner ma non interrotto su richiesta di uno dei due, annullando così la condanna del tribunale di Latina e della Corte d'appello di Roma a quattro anni di reclusione per un giovane ventenne, accusato di violenza su una minorenne; la storia risale al 2000, quando i due fidanzati si erano appartati per scambiarsi effusioni, sfociate in un rapporto completo. La ragazza aveva allora 16 anni e poco dopo la sua prima volta ha denunciato il fidanzato perché dopo un primo consenso avrebbe chiesto invano al partner di fermarsi, senza però essere ascoltata; dopo le due sentenze di condanna l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione denunciando vizi di motivazione e, in particolare, una erronea ricostruzione dei fatti e l'inattendibilità della minorenne; con la sentenza 24061 la Corte ha dato ragione al ragazzo adducendo quale motivazione proprio quel sì iniziale della ex fidanzata; per la Corte di cassazione, accogliendo la richiesta della difesa, non sussiste la violenza nel caso in cui il ragazzo non abbia percepito il dissenso della partner. I giudici hanno accettato la tesi innocentista, che evidenziava come la giovane si sarebbe indotta a denunciare il fatto, perché in perfetta buonafede riteneva di non avere voluto quel rapporto o di averlo desiderato in maniera diversa, sottolineando che i magistrati di primo grado avrebbero omesso di valutare se questo dissenso poteva essere stato percepito dal compagno. In proposito, la Suprema Corte sottolinea che i giudici, nel condannare l'uomo, avrebbero dovuto specificare come il racconto della ragazza, secondo il quale la stessa si sarebbe opposta decisamente nel momento in cui aveva iniziato a sentire forti dolori... si fosse realmente obiettato con dati di concretezza e non si fosse tradotto semplicemente in una mera riserva mentale. Particolare, importante per la Cassazione, perché in questo caso l'imputato, che agiva nella certezza di avere un rapporto consentito, poteva non avere percepito quel disagio che la ragazza avrebbe successivamente manifestato; sarà ora la Corte d'appello di Roma, cui la Cassazione ha rinviato il caso, a vedere se il ragazzo effettivamente avesse percepito il rifiuto della fidanzata perché diversamente al di là dell'asserito presentimento di pensare che l'imputato volesse chiederle scusa per il fatto del giorno precedente, non ci si saprebbe dare una spiegazione persuasiva del fatto che, dopo quello che era successo il giorno precedente, la parte offesa si era nuovamente accompagnata con lo stesso imputato in macchina; non è la prima volta che le decisioni della Corte di cassazione fanno discutere. Infatti nel 1999 ci fu il caso dei cosi detti jeans per il quale i magistrati stabilirono che per una donna che indossi i jeans e viene violentata, non si può parlare di stupro perché è dato di comune esperienza che questo tipo di pantaloni non si possono sfilare nemmeno in parte, senza la fattiva collaborazione di chi li porta; secondo le interroganti sentenze del genere rischiano, da una parte, di incoraggiare atti di violenza che finiscono per godere di impunità e, dall'altra invece, di scoraggiare le donne soprattutto se giovani, a denunciare le violenze subite, perché la denuncia non solo cade nel vuoto, ma le sottopone ad ulteriori umiliazioni -: se non ritengano di adottare urgentemente iniziative normative alla luce della delicata vicenda, volte a tutelare maggiormente i diritti della donna. (4-00573)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 18 giugno 2007 nell'allegato B della seduta n. 171 All'Interrogazione 4-00573
presentata da PAOLETTI TANGHERONI Risposta. - Al fine di garantire alla donna e, più in generale, a tutti i soggetti deboli un'adeguata tutela sostanziale e processuale, questo dicastero ha elaborato, unitamente con il Ministero per i diritti e e le pari opportunità ed il Ministero per le politiche per la famiglia, il disegno di legge d'iniziativa governativa (atto Camera n. 2169) recante «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione», assegnato alla II Commissione giustizia in sede referente in data 19 febbraio 2007. L'iniziativa legislativa del Governo è diretta a rafforzare l'azione di repressione e prevenzione, generale e speciale, dei fatti di violenza sulla persona, specie nelle relazioni familiari e affettive, e di prevaricazione ai danni di soggetti che, per le qualità personali, sono maggiormente vulnerabili. Il disegno di legge, inoltre, mira anche a predisporre e attivare, a vari livelli, una serie di misure di sensibilizzazione sociale e di prevenzione attraverso l'informazione e la formazione dei soggetti coinvolti, introducendo, altresì, una vera e propria «carta dei diritti» delle vittime di violenza al fine di garantire un supporto psicologico, sociale, economico, familiare e previdenziale. Gli specifici interventi in materia di delitti di violenza sessuale (che rappresentano solo una parte del disegno di legge) sono attuati mediante la tecnica della novellazione delle norme del codice penale e di procedura penale, nonché di ordinamento penitenziario, con la finalità di assicurare un maggior grado di tutela alla categorie più deboli quali, appunto, donne e minori. In particolare, si è ritenuto di operare sulle aggravanti previste dall'articolo 609- ter del codice penale, sottolineando la gravità del fatto commesso da chi abbia con la vittima una relazione privilegiata e individuando situazioni di particolare e deprecabile prevaricazione sulla parte offesa. Il disegno di legge incide anche sui meccanismi di computo della pena relativa ai reati di violenza sessuale, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con l'effetto di comportare un inasprimento delle sanzioni concretamente applicabili. Di assoluto rilievo è l'effetto di ricaduta sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione): il combinato disposto rende infatti possibile l'espulsione dello straniero condannato per tali reati, come misura di sicurezza. Ancora, il disegno di legge estende la possibilità di effettuare con incidente probatorio, al di fuori dei casi di irripetibilità, l'audizione della vittima di delitti di violenza e abuso sessuale. Si tratta di un'opportunità, attualmente limitata al caso di vittima infrasedicenne, volta ad evitare che il minore sia sottoposto al cosiddetto lo strepitus fori e, pertanto, ad ulteriori turbamenti e traumi. L'innovazione consente l'assunzione con tale modalità della testimonianza del minore ultrasedicenne e della parte offesa anche maggiorenne, trattandosi di delitti portatori di conseguenze distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti. Infine, per i reati di violenza e abuso sessuale viene previsto come obbligatorio il ricorso al giudizio immediato, se la prova appare evidente, al fine di approdare direttamente al dibattimento, senza l'udienza preliminare. Considerati i tempi necessari per l'espletamento dell'incidente probatorio, si è elevato a 120 giorni il termine entro cui deve essere chiesto il giudizio immediato. Per quanto riguarda l'azione del Governo contro la repressione della violenza sessuale si richiama, inoltre, la disposizione di cui al comma 1261 della legge finanziaria 2007 legge 27 dicembre 2006, n. 296) il quale prevede che una parte del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità sia destinato all'istituzione di un Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le politiche per la famiglia, verranno emanati i criteri di ripartizione del fondo, di cui una parte è destinata all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere ed un'altra parte al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Si fa, infine, presente che anche sulla base dei risultati della ricerca sulla violenza domestica commissionata dal Ministero per i diritti e le pari opportunità (condotta dall'ISTAT e presentata il 21 febbraio 2007) è stata avviata una iniziativa pubblicitaria nazionale di sensibilizzazione e di diffusione del numero verde di pubblica utilità 1522, «Antiviolenza Donna», dedicato al supporto, alla protezione e all'assistenza delle donne vittime di maltrattamenti e violenze. Peraltro, il tema è inserito tra le priorità e le strategie del Piano delle iniziative previste per l'anno europeo delle pari opportunità. Quanto, infine, alle doglianze espresse dall'interrogante in relazione alla sentenza della Corte Suprema menzionata nell'atto di sindacato ispettivo, non può che osservarsi che non spettano in alcun modo all'autorità politica valutazioni sul merito dei provvedimenti giurisdizionali e, tanto meno, in ordine alla prova dei fatti, trattandosi di competenza attribuita costituzionalmente all'Autorità giudiziaria. Nel caso di doglianze da parte dei soggetti legittimati l'ordinamento appresta, comunque, specifici rimedi all'interno dello stesso sistema processuale. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
sabato 15 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G8 di San Pietroburgo si giunge ad un compromesso sul conflitto tra Israele e Libano, chiedendo innanzitutto il rilascio dei militari israeliani e la cessazione degli attacchi di Hamas e Hezbollah e delle operazioni militari di Israele.

mercoledì 19 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    La Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia per contestazioni avanzate sulla legge 3 maggio 2004, n. 112 (“legge Gasparri”), in quanto lesiva della concorrenza.