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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00764 presentata da ROTONDO ANTONIO (L' ULIVO) in data 31/07/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00764 presentata da ANTONIO ROTONDO lunedì 31 luglio 2006 nella seduta n.034 ROTONDO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il contratto integrativo della giustizia sottoscritto in data 5 aprile 2000 ha definito le nuove figure professionali del personale del Ministero della giustizia delineando, tra le altre, la figura professionale dell'ufficiale giudiziario; il nuovo ordinamento professionale del personale giudiziario, nell'intento di perseguire la valorizzazione del lavoro pubblico con un impiego più flessibile delle risorse umane ha definito le nuove declaratorie professionali; la normativa contrattuale, ha attribuito agli ufficiali giudiziari pos. ec. B3, C1 e C2 il compimento di tutti gli atti che la legge attribuisce alla competenza dell'ufficiale giudiziario; in data 27 settembre 2002, il Capo Dipartimento, su esplicita richiesta delle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA e UNSA SAG, firmatarie del contratto, emetteva la Circolare prot. n. 6/1521/027-1 con cui si chiariva il disposto principio di interfungibilità dell'attività di notificazione e di esecuzione tra gli ufficiali giudiziari nelle pos. ec. B3, C1 e C2, raccomandando il rispetto della normativa; in data 20 luglio 2004, il Capo Dipartimento, a seguito di un monitoraggio effettuato dal Ministero della giustizia da cui era emerso che in alcuni uffici NEP (notifiche, esecuzioni, protesti) non si ottemperava ancora alle disposizioni contrattuali, emetteva la Circolare prot. n. 6/1285/027-1 con cui si ribadiva l'obbligatorietà per il dipendente a svolgere tutte le funzioni dovute, specificate dalla richiamata norma e dalla circolare esplicativa, invitando ad adeguare il servizio degli uffici NEP al rispetto delle normative vigenti; in data 28 novembre 2005, il vice Capo Dipartimento, trasmetteva a tutti i Presidenti di Corte di Appello la nota inviata alla Funzione Pubblica inerente i disposti principi di interfungibilità tra le attività di esecuzione e notificazione degli ufficiali giudiziari pos. ec. B3, C1 e C2 e con Circolare prot. n. 6/1687/027-1 raccomandava di tenerne conto per la regolamentazione della materia; a tutt'oggi risulta che negli uffici NEP di Corte di Appello di Legge, Tribunale di Brindisi, Tribunale di Udine, Corte di Appello di Caltanissetta, Corte di Appello di Venezia, Tribunale di Padova, Tribunale di Pozzuoli, Tribunale di Vicenza, Tribunale di Siracusa, oltre ad altri piccoli uffici NEP, i coordinatori UNEP (cosiddetti dirigenti UNEP), in difformità delle direttive impartite dal superiore Ministero, non hanno ottemperato all'attuazione del disposto principio di interfungibilità delle attività di esecuzione e notificazione tra gli ufficiali giudiziari, rischiando di determinare - ad avviso dell'interrogante - una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici; l'interfungibilità delle attività degli ufficiali giudiziari, ovunque, ha prodotto soddisfacenti effetti in termini di efficienza ed efficacia dei servizi della Giustizia, riducendo i tempi di notificazione e di esecuzione degli atti giudiziari con notevole miglioramento dell'attività degli uffici NEP -: quali provvedimenti il Ministro della giustizia intenda adottare nei confronti dei dirigenti UNEP che hanno omesso la riorganizzazione dei servizi degli uffici affidati alla propria diretta responsabilità secondo i disposti di interfungibilità; se il ministro della giustizia, alla luce delle vicende descritte, ritenga opportuno affidare alla cancelleria l'attività di direzione degli uffici NEP.(4-00764)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 18 giugno 2007 nell'allegato B della seduta n. 171 All'Interrogazione 4-00764
presentata da ROTONDO Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che già nell'articolata premessa della medesima si menzionano vari interventi di quest'amministrazione volti a migliorare la funzionalità degli uffici NEP e a favorire un più razionale utilizzo delle risorse umane, nello spirito sia della normativa in materia di riforma del pubblico impiego, sia della volontà espressa in sede di contrattazione dalle parti sociali. In questa direzione ci si è mossi dapprima con l'emanazione della circolare prot. VI/1521/027-1 del 27 settembre 2002, diretta a impartire precise direttive circa la corretta lettura delle declaratorie contrattuali e, successivamente, con numerosi interventi mirati presso tutte le Corti di appello, che segnalavano difficoltà di attuazione del disposto principio dell'interfungibilità delle funzioni di notificazione ed esecuzione tra gli ufficiali giudiziari C1 e B3. Inoltre, come riportato nell'interrogazione, in seguito ad un monitoraggio effettuato da questo dicastero per verificare lo stato di attuazione della predetta interfungibilità negli uffici NEP, si è intervenuti nuovamente con circolare prot. n. 6/1285/027-1 del 20 luglio 2004, per chiarire in maniera più incisiva la portata delle norme contrattuali in materia, invitando altresì all'osservanza delle stesse. Al riguardo, non si è sottovalutata la circostanza che i mutamenti introdotti con le nuove declaratorie contrattuali siano stati di tale portata innovativa da richiedere tempi di adeguamento non brevi e, pertanto, si è ritenuto di favorirne la graduale attuazione a livello locale, evitando, per quanto possibile, interventi impositivi da parte dell'amministrazione centrale, che avrebbero potuto comportare momenti di crisi nella gestione degli uffici NEP, con evidenti ripercussioni sull'efficienza degli stessi. Data la delicatezza del mutamento in atto con l'avvio dell'interfungibilità di cui trattasi, anche all'indomani della diffusione sui vari siti Internet delle organizzazioni sindacali di categoria della nota dell'Ispettorato della funzione pubblica, datata 28 ottobre 2005, avente per oggetto la legittimità della citata circolare del 27 settembre 2002, l'amministrazione ha dovuto fronteggiare ulteriori richieste di chiarimenti da parte di alcuni Presidenti di Corte di appello circa l'applicabilità della circolare in questione, ribadendo la legittimità della stessa, in relazione al dettato dell'articolo 25 del contratto collettivo integrativo del 5 aprile 2000 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che statuiscono i principi generali in materia di pubblico impiego; legittimità, tra l'altro, dichiarata da una copiosa giurisprudenza lavoristica che si è espressa al riguardo. In questo contesto, di non facile gestione, si è ugualmente intervenuti presso i Presidenti delle Corti di appello per insistere nell'applicabilità dell'interfungibilità delle funzioni negli uffici NEP, non solo con la circolare del 28 novembre 2005, che portava a conoscenza della risposta data da questa amministrazione all'Ispettorato della funzione pubblica, ma anche con ulteriori richiami in occasione di situazioni contingenti, legate alla carenza di personale di alcuni uffici NEP, palesando che l'applicazione dell'interfungibilità portava ad un migliore impiego delle risorse umane disponibili. Ciò detto, questo dicastero è sempre intervenuto tutte le volte che è stata segnalata dai capi degli uffici giudiziari l'inosservanza della normativa contrattuale nella materia in esame, non potendo ex abrupto provvedere al rilevamento sistematico del tipo di organizzazione adottato da tutti gli uffici NEP presenti sul territorio nazionale e, precisamente, sul piano dell'esercizio delle funzioni da parte del personale in servizio, scavalcando in questo modo i poteri di sorveglianza dei Presidenti delle Corti di appello, cosi come previsti dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 («Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari»). Relativamente alla mancata applicazione dell'interfungibilità negli uffici NEP indicati nell'interrogazione, non si può prescindere dalla necessità di segnalazione da parte dei rispettivi capi degli uffici per avviare un'indagine conoscitiva, al fine di comprendere le motivazioni che inducono i dirigenti UNEP a non adottare il modello organizzativo dell'interfungibilità tra il personale in servizio. Pertanto, qualora perverranno segnalazioni dai capi degli uffici che individuino nei responsabili delle strutture UNEP la mancata applicazione dell'interfungibilità, quest'amministrazione insisterà nel richiedere a questi ultimi l'osservanza delle norme contrattuali vigenti in materia. Si fa, infine, presente che non vi sono inziative legislative in merito all'affidamento alle cancellerie dei compiti di direzione degli Uffici NEP. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
giovedì 27 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 159 voti favorevoli, l'articolo 2 e del disegno di legge S. n. 845 recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Nella seduta del 28 luglio il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso sul quale il Governo ha posto la fiducia, con 161 voti favorevoli.

mercoledì 2 agosto
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro degli esteri D'Alema riferisce alla Camera sulla crisi mediorientale.