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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00118 presentata da BOCCIA MARIA LUISA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 19/09/2006

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00118 presentata da MARIA LUISA BOCCIA martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.033 BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, VANO, RUSSO SPENA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: nella Casa circondariale di Pisa "Don Bosco" si sono verificati ripetutamente, nel corso del 2006, numerosi scioperi della fame e della sete, attuati da parte di detenuti (condannati ed imputati) al fine di richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti, sull'intollerabilità delle condizioni della vita carceraria in quel carcere; gli organi d'informazione hanno riferito in particolare delle gravissime condizioni di salute in cui versano alcuni detenuti lì ristretti, invitati dallo stesso sindaco di Pisa, Paolo Fontanelli, ad interrompere gli scioperi della fame e della sete per evitare una degenerazione ulteriore del loro stato di salute; come sottolineato dalla stampa ("Il Tirreno", 31 marzo 2006; 9 aprile 2006; 24 aprile 2006; "La Nazione", 9 aprile 2006), le proteste dei detenuti sono state accompagnate dalla presentazione, da parte dei rispettivi difensori, di numerose istanze alla Corte europea per i diritti umani, al Segretario generale di Amnesty International, dott.ssa Irene Kahn, al Difensore civico per i diritti dei detenuti della Toscana, al fine di denunciare l'inosservanza, da parte dei competenti organi della magistratura di sorveglianza, nonché della Direzione del carcere di Pisa, dello standard minimo di garanzie a tutela dei diritti dei detenuti alla salute, alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica ed al rispetto della propria dignità; le proteste dei detenuti appaiono degne della più attenta considerazione, in primo luogo in ragione delle condizioni di estremo disagio e degrado caratterizzanti il carcere di Pisa- che, a fronte di una capienza massima di 226 detenuti, ne ospita oltre 407, disponendo di sole 226 unità di personale della Polizia penitenziaria, di 4 educatori e di 8 psicologi- e dell'assoluta inadeguatezza della struttura sanitaria del Centro diagnostico terapeutico (CDT) del medesimo istituto di pena, che incontra sempre maggiori difficoltà a prestare le cure opportune ai detenuti lì ricoverati, affetti da patologie di assoluta gravità (si riferiscono i casi di soggetti affetti da tumori in stato avanzato; AIDS; da cardiopatie ischemiche; psicopatie, eccetera) ; le suddette proteste dei detenuti lamentano del resto una seria e grave disfunzionalità nell'operato degli organi giurisdizionali territorialmente competenti della magistratura di sorveglianza, i quali, pur a fronte di numerose perizie mediche che in varie ipotesi hanno documentato l'assoluta incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni fisiche di molti detenuti, continuano a rigettare le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e le richieste di ammissione alle misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento alle strutture sanitarie, anche in presenza dei requisiti soggettivi di concedibilità di tali misure, in ragione della ineccepibile condotta penitenziaria dei condannati e della insussistenza di ragioni soggettive ostative all'ammissione degli stessi al trattamento extracarcerario; l'intollerabilità delle condizioni in cui versano i detenuti dell'istituto di pena di Pisa è stata più volte denunciata pubblicamente dai maggiori sindacati degli operatori penitenziari e dalla stampa, riferendosi in particolare di ben due decessi di detenuti, di un suicidio consumato e tre tentati, dal 2003 ad oggi; gli episodi verificatisi sinora nel carcere di Pisa manifestano le condizioni gravemente pericolose e preoccupanti che caratterizzano la quotidianità della vita carceraria, sulla quale quindi appare improcrastinabile un intervento volto a migliorare la situazione complessiva del regime di detenzione ed a sollecitare, per altro verso, ai competenti organi della magistratura di sorveglianza, una più attenta considerazione dei rischi cui quel regime carcerario espone molti detenuti affetti da patologie gravissime, meritevoli delle cure più efficaci, in strutture sanitarie adeguate; considerato che: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, insuscettibile di limitazione alcuna ed idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo modalità idonee a pregiudicare il diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica; l'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancisce una rigorosa disciplina in ordine alle modalità ed ai requisiti del servizio sanitario di ogni istituto di pena, prescrivendo tra l'altro che "ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti (…) in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura"; gli artt. da 5 a 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dettano una rigorosa disciplina in ordine ai requisiti strutturali minimi degli istituti di pena, prescrivendo che le carceri siano realizzate in modo tale "da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati"; che "i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente"; analoga disciplina prevedono gli artt. da 8 a 13 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e gli artt. da 17.1. a 18.10 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'europa dell'11 gennaio 2006 sulle norme penitenziarie in ambito europeo; ai sensi dell'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"; si chiede di sapere: se non si ritenga opportuno fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alle condizioni ed alle modalità di gestione della vita carceraria, nell'istituto di pena di Pisa, nonché in ordine all'operato degli organi territorialmente competenti della magistratura di sorveglianza; in particolare: sulla base di quali criteri siano state motivate le numerose ordinanze di rigetto delle istanze di differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di detenuti gravemente malati, per i quali numerose perizie mediche hanno dichiarato l'incompatibilità con il regime carcerario delle relative condizioni di salute; quali provvedimenti siano stati previsti, all'interno del carcere di Pisa ed in particolare nell'ambito del Centro diagnostico terapeutico, per garantire la dignità ed il diritto alla salute dei detenuti ivi ristretti; se si ritenga che le condizioni di sovraffollamento e strutturale inadeguatezza del carcere di Pisa, che continuano a suscitare proteste ed atti di autolesionismo da parte dei detenuti, siano compatibili con le prescrizioni dettate in materia dalla disciplina dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"; se non sia opportuno adottare adeguati provvedimenti volti a migliorare le condizioni di disagio e degrado in cui versano i detenuti del carcere di Pisa, denunciate ormai troppo spesso nelle sedi più diverse, sottolineandone l'incompatibilità con i requisiti minimi di ordine strutturale, organizzativo ed ambientale, prescritti dalla normativa italiana ed internazionale, al fine di garantire che il trattamento penitenziario sia "conforme ad umanità" ed assicuri "il rispetto della dignità della persona" (art. 1, comma primo, legge 26 luglio 1975, n. 354). (3-00118)

 
Cronologia
sabato 26 agosto
  • Politica, cultura e società
    I consigli di amministrazione di Banca Intesa e Sanpaolo approvano all'unanimità la fusione tra i due istituti.

venerdì 13 ottobre
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    Il sudcoreano Ban Ki Moon, è il nuovo Segretario generale della Nazioni Unite.