Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00114 presentata da BOCCIA MARIA LUISA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 19/09/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00114 presentata da MARIA LUISA BOCCIA martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.033 BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, VANO - Al Ministro della giustizia - Risultando agli interroganti che: nel mese di luglio 2006 la direzione della Casa circondariale di Fossombrone (Pesaro) è stata assunta dalla dott.ssa Caterina Ciampoli; l'avvicendamento nella titolarità della direzione dell'istituto di pena è stato accompagnato da un mutamento incisivo delle modalità di gestione della vita carceraria, ed in particolare delle attività culturali e di informazione legittimamente permesse ai detenuti, alla stregua della normativa costituzionale, legislativa e regolamentare, attualmente vigente in materia di ordinamento penitenziario; nei mesi di luglio ed agosto 2006 sono state già presentate tre istanze di reclamo ai sensi dell'art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso taluni provvedimenti disposti dalla direzione dell'istituto di pena, asseritamente illegittimi. In particolare, si è lamentata la mancata concessione del colloquio con il nipote da parte di un detenuto, pur in presenza dei requisiti necessari per l'autorizzazione. Inoltre, in tutte le istanze di reclamo, si è lamentata la mancata restituzione del computer legittimamente posseduto dai detenuti ai sensi della normativa vigente, dagli stessi affidato agli operatori tecnici per interventi di manutenzione; i provvedimenti in esame non costituiscono misure sanzionatorie di alcun illecito disciplinare contestato agli istanti; tali provvedimenti della Direzione del carcere di Fossombrone risultano gravemente pregiudizievoli non solo della dignità, ma anche dei diritti all'informazione ed alla formazione culturale, riconosciuti ai soggetti sottoposti a misure privative della libertà personale dalla normativa vigente in materia di ordinamento penitenziario; considerato che: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977, dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950, dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; tale garanzia è ribadita dall'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"; l'art. 15, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prescrive che "il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia"; l'art. 18, commi primo e terzo, prevede che "i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone", e che "particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari"; l'art. 18, sesto comma, sancisce espressamente che: "i detenuti e gli internati sono autorizzati (...) ad avvalersi" anche dei "mezzi di informazione" diversi dalla stampa periodica; l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" prevede espressamente che il direttore dell'istituto di pena "può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili"; l'art. 38, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancisce che "i detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione al regolamento", e che tali illeciti disciplinari non possono determinare l'irrogazione di sanzioni diverse da quelle espressamente previste dall'art. 39 della medesima legge; analoga disciplina è sancita dagli artt. da 27 a 32 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dagli artt. da 56.1 a 63 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 sulle norme penitenziarie in ambito europeo, si chiede di sapere: se non si ritenga necessario fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di gestione della vita carceraria nella Casa circondariale di Fossombrone; in particolare, sulla base di quali criteri siano stati motivati i provvedimenti di mancata restituzione dei computer ai legittimi proprietari ed il diniego di autorizzazione di un detenuto al colloquio con il nipote siano contrari alle norme previste in materia di disciplina dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; se il Ministro in indirizzo non intenda acquisire, anche alla luce dei precedenti rilievi e delle istanze proposte dai detenuti del carcere di Fossombrone, una più approfondita conoscenza della situazione dell'istituto di pena in questione; se non ritenga opportuno adottare adeguati provvedimenti, tali da contribuire ad eliminare i motivi di tensione tra i detenuti e la Direzione del carcere, anche al fine di evitare una degenerazione della situazione analoga a quella verificatasi nel carcere di Lodi, diretto sino a pochi mesi or sono dalla medesima dott.ssa Caterina Ciampoli, secondo direttive e modalità la cui dubbia legittimità è stata oggetto di numerose interrogazioni parlamentari nel gennaio 2006, nonché di critica da parte degli organi di informazione e delle associazioni di volontari impegnati nel lavoro in carcere. (3-00114)