Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00205 presentata da DELLA VEDOVA BENEDETTO (FORZA ITALIA) in data 19/09/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00205 presentata da BENEDETTO DELLA VEDOVA martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.037 DELLA VEDOVA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il comma 2 dell'articolo 391 bis codice di procedura penale assicura e garantisce all'avvocato il diritto di ricercare ed acquisire nelle forme di legge le fonti di prova a discarico; è a conoscenza dello scrivente deputato il seguente caso (che lo scrivente non ha elementi per giudicare «isolato» o sintomatico di una prassi diffusa): in un procedimento, in cui fra le imputazioni contestate v'è anche quella gravissima del tentato omicidio, un pubblico ministero ha rifiutato di disporre l'audizione ai sensi del comma 10 dell'articolo 391 bis codice di procedura penale di testimoni non detenuti, non sottoposti ad indagini né imputati nello stesso procedimento, che avevano esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 391 bis codice di procedura penale rifiutando di rispondere e rendere deposizione al difensore di un imputato; premesso tutto quanto sopra, si chiede di sapere -: se si ritenga sussistere in capo al pubblico ministero una qualsiasi forma di discrezionalità nell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 391- bis comma 10 codice di procedura penale che non sembrano né emergere né discendere dal tenore della norma (Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362); in caso affermativo, quale ne siano i limiti e da dove si ritengono discendere, atteso che dalla lettura della norma parrebbe in realtà trattarsi di «atto dovuto» come tale non suscettibile di alcuna valutazione nel merito ad opera del magistrato, cui spetterebbe al contrario un potere-dovere di controllo in ordine alla sola legittimità formale dell'istanza e degli atti alla stessa presupposti, stante l'avvenuta anticipazione del contraddittorio tra accusa e difesa alla fase procedimentale in ragione del nuovo testo dell'articolo 111 Cost., nonché l'avvenuta introduzione di un «diritto pieno alla ricerca della prova», assegnato al difensore dalla legge 397/00; in caso negativo, se il rigetto o la sola inerzia rispetto ad istanze ex articoli 391 bis comma 10 codice di procedura penale e 391- quater codice di procedura penale debba rilevare, ed eventualmente in quale sede di legge, sotto il profilo sanzionatorio nei confronti del magistrato che se ne renda responsabile; all'esito dei quesiti sopra formulati, si chiede inoltre di sapere cosa intenda fare il Ministro al livello più generale di indirizzo politico onde assicurare alle Difese l'effettività del diritto alla ricerca delle fonti di prova a discarico, così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 111 Cost. novellato e della 397/00 sulle investigazioni difensive.(3-00205)