Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00190 presentata da BOCCIA MARIA LUISA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 18/10/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00190 presentata da MARIA LUISA BOCCIA mercoledì 18 ottobre 2006 nella seduta n.057 BOCCIA MARIA LUISA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 prevede che il direttore dell'istituto penitenziario possa autorizzare l'uso, anche nelle camere di detenzione, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro e di studio; la circolare del Ministero della Giustizia n. 3556/6006 del 15 giugno 2001: "Possesso ed uso di personal computer nelle camere di detenzione. Controllo sui computer ", ammette a contrario senza restrizioni particolari l'uso di strumenti informatici nelle camere comuni adibite allo studio ed alla informazione; l'immotivata ed illegittima disapplicazione, in vari istituti di pena, di tali normative, la frequente assenza di strutture idonee a consentire l'informazione e lo studio, nonché il mancato acquisto, in alcune carceri, dei computer e degli strumenti informatici previsti e promossi dalle norme sull'ordinamento penitenziario, determinano di fatto una palese violazione dei diritti all'istruzione ed allo studio, garantiti dall'articolo 34 della Costituzione a "tutti"; particolarmente grave in tal senso sembra essere la condizione che caratterizza il carcere di Parma, ove la disapplicazione delle suddette norme da parte delle competenti autorità dell'Amministrazione penitenziaria e la conseguente assenza di ogni strumento idoneo a consentire ai detenuti la prosecuzione degli studi - peraltro faticosamente iniziati in regime di detenzione - rischia di alimentare ulteriori tensioni e proteste da parte dei detenuti, volte a manifestare il loro disagio e la loro legittima esigenza di vedersi riconosciuto il diritto allo studio ed alla formazione culturale, nonché il rispetto per la propria dignità; secondo quanto risulta all'interrogante, sulla base di dichiarazioni di un detenuto presso il carcere di Parma, cui è stata più volte rigettata l'istanza di trasferimento in altri istituti di pena compatibili con le sue esigenze di studio, che è stata disposta nei suoi confronti un'insolita visita psichiatrica, asseritamente priva di reali e comprovate motivazioni, che è stata vissuta con profonda preoccupazione e sofferenza dal medesimo detenuto, quale violazione della propria dignità; considerato che: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, processo di cui una delle componenti essenziali è rappresentata proprio dalla formazione culturale e dallo studio; il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977, dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950, dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; tale garanzia è ribadita dall'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"; l'art. 15, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prescrive che "il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia"; l'art. 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 sancisce espressamente che "i detenuti e gli internati sono autorizzati ad avvalersi" anche "dei mezzi di informazione" diversi dalla stampa periodica; l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230, del 30 giugno 2000, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" prevede espressamente che il direttore dell'istituto di pena "può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili", si chiede di conoscere: ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di gestione della vita carceraria nella Casa circondariale di Pisa; in particolare, sulla base di quali criteri siano stati motivati la mancata predisposizione delle strutture idonee a consentire ai detenuti il diritto allo studio, ed il mancato acquisto degli strumenti, anche informatici, ammessi dalle norme previste in materia di disciplina dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 ed al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 300, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"; se il Ministro in indirizzo non intenda acquisire, anche alla luce dei precedenti rilievi e delle istanze proposte dai detenuti del carcere di Pisa, una più approfondita conoscenza della situazione dell'istituto di pena in questione; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare adeguati provvedimenti, tali da contribuire ad eliminare i motivi di tensione tra i detenuti e la direzione del carcere, nonché idonei ad adeguare il regime inframurario alle finalità che la normativa, di ordine costituzionale, legislativo e regolamentare, attribuisce alla pena. (3-00190)