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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00350 presentata da LARATTA FRANCESCO (L' ULIVO) in data 19/10/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00350 presentata da FRANCESCO LARATTA giovedì 19 ottobre 2006 nella seduta n.055 LARATTA, LAGANÀ FORTUGNO, OLIVERIO, MISITI, AMENDOLA, MANCINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO e BIANCHI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: la S.r.l. Socedil Molinaro, nata nel 1985 per volontà di Roberto Molinaro per proseguire l'attività commerciale paterna iniziata nel 1960, dedita alla distribuzione commerciale di materiali per l'edilizia, sin dall'anno 1990 ad oggi ha subito atti intimidatori di vario tipo, attentati a mezzo esplosione di colpi di lupara, nonché estorsioni compiute quasi sempre mediante richieste di prelievo di merci ma senza effettuazione di alcun corrispettivo in denaro; proprio tale ultima specifica modalità di esecuzione dei tentativi estorsivi, talvolta riusciti, è sempre stata qualificata sotto il profilo penale in maniera differente e fuorviante, e, secondo gli interroganti, tale da rendere, inutile ogni attività investigativa non compiutamente supportata da attività di indagine di alto profilo e di commisurato impiego di tecnologie; siffatte lacune nella rubricazione dei reati ipotizzabili, sempre di matrice estorsiva, hanno generato irrimediabili storture nei procedimenti generati dalle innumerevoli, precise, puntuali, dettagliate e circostanziate, denunce nominative dell'imprenditore Roberto Molinaro; proprio per le precise coraggiose denunce l'imprenditore, al fine di collaborare pienamente e senza riserve con la giustizia, sempre esponendosi senza veli nei confronti della criminalità anche organizzata, e, sempre, facendo nomi e cognomi dei presunti responsabili senza reticenza, ha messo a rischio la propria incolumità personale e quella della propria famiglia e del proprio patrimonio solo per l'orgoglio e la dignità di uomo libero; tutti i procedimenti penali scaturiti dalle proprie denunce, quando non direttamente archiviati, non hanno mai sortito effetti tangibili, o, se li hanno sortiti, lo sono stati - a detta dell'imprenditore in questione - in modo fuorviante e non consono alla effettiva realtà dei fatti avvenuti; in particolare l'imprenditore lamenta che per i fatti più rilevanti, avvenuti in suo danno nel dicembre 1990, nel novembre 2002, nel settembre 2003, nel novembre 2003, nonché, nei primi dieci mesi del corrente anno 2006, di avere ottenuto risultati non conformi a giustizia e verità, talvolta anche col rischio di diventare da vittima a carnefice per le strumentali ritorsioni degli imputati che hanno tentato ulteriori intimidazioni nei propri confronti anche mediante lo strumento improprio della querela per calunnia; più precisamente, per i fatti del dicembre 1990 lamenta di avere avuto rubricato, come parte offesa, un reato di tipo estorsivo come esercizio arbitrario delle proprie ragioni poi affermato con sentenza (della pretura di Lamezia Terme del 20 marzo 1992) in minaccia semplice; per i fatti del novembre 2002 di avere ricevuto richiesta di archiviazione perché «...la vicenda oggetto del procedimento non è riconducibile al genus estorsione ai danni di operatore commerciale in quanto attiene ad un diverbio scaturito a seguito del rifiuto da parte della parte offesa di cedere a credito alla A moglie del B una fornitura di materiali di...», e, solo in esito a reclamo al GIP affermato con sentenza (del GIP di Lamezia Terme del 3 maggio 2005) in estorsione; per i fatti del settembre 2003, lamenta di avere avuto rubricato, come parte offesa, un reato di tipo estorsivo, come violenza privata, pur avendo subito «atti idonei e diretti in modo non equivoco, consistiti nell'attingere le vetrine dell'attività commerciale Socedil di Molinaro Roberto mediante colpi di arma da fuoco, a costringere quest'ultimo a sottoscrivere in accordo per la risoluzione di un contenzioso in corso», evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà ossia per il netto rifiuto del Molinaro; per i fatti del novembre 2003, consistiti in una richiesta estorsiva in denaro per lire italiane 200.000.000, lamenta, addirittura, di non avere avuto mai notizia dell'apertura di un apposito procedimento penale, pur avendone richiesto espressamente notizia scritta, quasi come se mai fosse stato rubricato ed iscritto al registro notizie di reato della procura della Repubblica di Lamezia Terme; in ultimo, per i fatti accadutigli sin dai primi dieci mesi del corrente anno 2006, lamenta di dovere assoggettarsi, anche e suo malgrado, a subire una istanza di fallimento, secondo gli interroganti, infondata; tale ultimo evento, comporta, semplicemente per il titolo e la natura dell'azione ancorché, secondo gli interroganti, infondata e pretestuosa, un danno imminente, grave ed irreparabile per l'imprenditore Roberto Molinaro e per la propria società, danno irrisarcibile giacché irreparabilmente lesivo dell'immagine e della reputazione commerciale dell'azienda nonché tale da poter costringere l'azienda alla chiusura per la semplice circostanza della certa imminente sospensione di linee di credito di cui è titolare da parte degli istituti bancari; allo scopo di capire se le evidenti storture di tutte le vicende di cui appare essere vittima fossero dovute ad un erroneo inserimento di dati personali all'interno della banca dati contenuta nel CED del ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo n. 196/2003 del 30 giugno 2003, ebbe ad effettuare richiesta di accesso, ai dati ed alle informazioni personali ivi contenute, ricevendo l'impropria risposta, dal Commissariato di PS di Lamezia Terme sotto la questura di Catanzaro, in data 7 dicembre 2005, che «attualmente la sua posizione negli schedari risulta aggiornata», invece, di ricevere la prevista «comunicazione in forma comprensibile al fine di verificare se gli stessi dati fossero o meno stati trattati in violazione delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento»; pur avendo presentato, alla prefettura di Catanzaro, regolare e completa domanda, in data 7 settembre 2005, per il rilascio di porto di pistola per uso difesa personale, considerate le evidenti innegabili esigenze di difesa personale, alla data odierna e dopo oltre un anno, non ha avuto né reiezione né accoglimento; a giudizio degli interroganti tutti gli episodi sopra citati evidenziano come sia difficile per un imprenditore calabrese, come Roberto Molinaro, comprendere le ragioni di siffatte inique ed aberranti situazioni in cui continuativamente è incorso ed incorre -: se non si intenda verificare se vi siano stati ritardi o deficienze di qualunque tipo da parte della questura e della prefettura di Catanzaro per le pratiche amministrative in ultimo citate, tali da non determinare congrue ed opportune risposte ovvero la risoluzione dei casi; se non ritenga opportuno un monitoraggio di tutti i procedimenti penali, in cui il Molinaro Roberto possa assumere, o possa avere assunto, la veste sia di parte offesa od indagata, volto ad accertare quali e quante attività investigative siano rimaste in essere, ossia per verificare l'esistenza ed eventualmente i motivi dell'alta percentuale di anomalie segnalate dall'imprenditore; se intenda avviare nuove e più efficaci azioni di rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine e della magistratura, nel territorio di Lamezia Terme, perché si giunga ad una rapida soluzione dei delitti impuniti e per dare un forte segnale di presenza dello Stato, da sempre annunciato non riscontrabile nei fatti. (3-00350)

 
Cronologia
mercoledì 18 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, in via definitiva, la proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (C. 17-D), approvata dal Senato l'11 ottobre (legge 20 ottobre 2006, n. 271).

giovedì 26 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 327 voti favorevoli e 227 contrari, l'emendamento 2.500 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2 e soppressivo degli articoli da 3 a 47-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.C. 1750), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.