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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00222 presentata da BOCCIA MARIA LUISA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 07/11/2006

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00222 presentata da MARIA LUISA BOCCIA martedì 7 novembre 2006 nella seduta n.065 BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, VANO, MARTONE, VALPIANA, RUSSO SPENA - Al Ministro della giustizia - Risultando agli interroganti che: Diana Blefari si trova attualmente a scontare la sua condanna all'ergastolo nel carcere di Rebibbia, in regime di 41- bis ; dopo mesi di rifiuto del cibo, che ne hanno compromesso notevolmente le condizioni fisiche e psichiche, Diana Blefari versa attualmente in una gravissima situazione psicologica, che l'ha condotta ad una forma di totale rifiuto di ogni tipo di contatto con il mondo esterno, rifiutando anche quei pochi colloqui concessi con i familiari ed il difensore; le consulenze tecniche effettuate dai medici denunciano la gravità del suo stato psico-fisico e l'urgenza di consentire alla stessa di ristabilire sia pur minime forme di contatti e relazioni intersoggettive, al fine di permetterle di superare il processo psicologico di rifiuto totale della realtà esterna che ne sta compromettendo, in maniera irreversibile, le condizioni psico-fisiche; in particolare, per due volte (a dicembre 2005 ed a giugno 2006) la sig.ra Blefari è stata inviata a Sollicciano per effettuare un'osservazione psichiatrica ed entrambe le volte i sanitari, pur nella parzialità dell'osservazione per la scarsa o nulla collaborazione della paziente, hanno concluso per la necessità che la stessa sia inserita "in un contesto detentivo ordinario, purché lo stesso "nuovo" contesto sia dotato di un servizio psicologico/psichiatrico atto a garantire la rilevazione immediata di qualsiasi elemento psicopatologico significativo sopraggiunto; ciò al fine di garantire un'eventuale precoce cura e la tutela della persona"; anche dalla perizia disposta dalla Corte di assise di appello di Roma in relazione alla capacità processuale della Blefari, emerge indirettamente la necessità che la stessa sia sottoposta ad un regime detentivo ordinario; il perito, che evidentemente ignorava la condizione detentiva particolare alla quale la Blefari era sottoposta, in considerazione del quadro psicopatologico osservato suggerisce "il trasferimento presso un carcere dotato di servizi psichiatrici di pronta emergenza, a meno che non sia possibile che il Servizio psichiatrico di Rebibbia maschile, carcere attiguo a quello ove è detenuta la Blefari, possa assumere il carico dell'assistenza quotidiana della donna, la qual cosa sarebbe di gran lunga preferibile alla traduzione della stessa in altra sede, ove la detenuta sarebbe afflitta dalla lontananza delle figure familiari di riferimento"; da quanto detto dal perito emerge l'importanza del rapporto con i familiari, mentre il regime cui la detenuta è sottoposta consente un solo colloquio al mese attraverso un vetro. Va peraltro rilevato che la Blefari solo dal mese di maggio 2006 ha ricominciato ad accettare i colloqui con il padre e la sorella e tale apertura, stante il rifiuto di rapporti con chiunque altro (avvocati, amici per via epistolare, coimputati, compagne di detenzione e operatori penitenziari) va assolutamente incentivata perché allo stato rappresenta l'unica possibilità di monitorare il suo stato di salute e probabilmente anche l'unica possibilità concreta sul piano terapeutico; considerato che: la ratio sottesa alla norma di cui all'art. 41 bis , comma 2 ordinamento penitenziario peraltro dovrebbe essere quella di interrompere qualsiasi flusso di comunicazione con l'organizzazione di appartenenza operante all'esterno, ma la Blefari non ha collegamenti "in assoluto" con nessuno in quanto da oltre un anno vive in uno stato autistico ed è completamente chiusa in se stessa. Proprio la rottura di ogni rapporto sia visivo che epistolare con i suoi compagni, con gli amici, i familiari e gli avvocati è il sintomo principale e per certi versi eclatante della sua malattia, e pertanto l'applicazione del massimo regime di rigore nel caso di specie rischia di risultare disfunzionale, quando non meramente vessatoria; la sig. ra Blefari per mesi è stata collocata in una sezione o area riservata del carcere de L'Aquila unitamente alle altre coimputate detenute, Lioce e Proietti, ma nemmeno con loro, come è facile accertare attraverso le relazioni del carcere, la stessa ha intrattenuto alcun tipo di rapporto. Da aprile 2006 è detenuta a Rebibbia ed anche in questo carcere non ha mai usufruito delle ore d'aria o degli altri spazi di socialità. Va peraltro rilevato che la Blefari non accentua i propri sintomi al fine di richiedere aiuto ma, al contrario, tende a nascondere la propria malattia (come se in una qualche misura ne fosse comunque cosciente) e forse per questo rifiuta qualsiasi contatto con chi l'ha conosciuta in precedenza; il regime di massima sorveglianza cui Diana Blefari è sottoposta rischia di pregiudicarne definitivamente il recupero delle normali e fisiologiche condizioni fisio-psichiche, dal momento che, vietandole anche brevi e sporadiche relazioni interpersonali, ne impedisce il superamento del blocco psicologico che ne caratterizza la condizione, rendendone così radicalmente impossibile anche la risocializzazione; fine cui l'art. 27, terzo comma, Cost., subordina la legittimità e la funzione della pena; dalla sentenza del luglio 2006 del competente Tribunale di sorveglianza può chiaramente evincersi la contraddizione tra gli obiettivi e la ratio del regime di 41 bis , come noto finalizzato ad impedire eventuali comunicazioni con l'esterno del condannato, e la reale condizione di Diana Blefari Melazzi che da circa un anno si è chiusa in una forma di autoisolamento che elimina anche quei ridottissimi spazi di socialità che sopravvivono per chi è sottoposto al regime del 41 bis ; l'ineccepibile condotta penitenziaria della sig.ra Blefari Melazzi non sembra rappresentare una condizione tale da legittimare la proroga del regime di isolamento disposto nei confronti della stessa; nonostante la gravità dei delitti ascritti alla sig.ra Blefari, la delicatezza del caso e la gravità delle condizioni di salute della suddetta detenuta impongono un vaglio accurato delle condizioni di legittimità e dell'opportunità di reiterare nei confronti della Sig.ra Blefari il regime di massima sicurezza disposto nei suoi confronti; la decisione del primo ottobre 2006, del Ministro in indirizzo, di reiterare l'assegnazione della Blefari al regime del 41 bis ha suscitato perplessità e preoccupazione in larga parte dell'opinione pubblica, come documentato dagli organi di stampa; da quanto emerge dalle relazioni peritali, il primo passo per salvaguardare la salute della sig.ra Blefari è quello di inserirla in un contesto detentivo ordinario in modo che possa quantomeno fruire di colloqui settimanali con i familiari, i soli con i quali in questo momento è disposta a parlare ed i soli che possano convincerla della necessità di un intervento terapeutico, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, assumere ulteriori informazioni, e disporre eventualmente ulteriori perizie in ordine allo stato di salute della sig.ra Blefari, in maniera tale da potere avere una più approfondita ed aggiornata conoscenza delle eventuali patologie da cui la stessa sembra essere affetta; se il Ministro non ritenga adeguato considerare l'opportunità di sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori provvedimenti, eventualmente anche di revoca dell'assegnazione della sig.ra Blefari al regime di 41- bis , in ragione del suo grave stato di salute, in maniera tale da non pregiudicarne irreversibilmente le pur ridotte possibilità di recupero. (3-00222)

 
Cronologia
giovedì 26 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 327 voti favorevoli e 227 contrari, l'emendamento 2.500 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2 e soppressivo degli articoli da 3 a 47-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.C. 1750), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

sabato 18 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 331 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 16.500 del Governo, sostitutivo dell'articolo 16 del testo e soppressivo dei successivi articoli del d.d.l. C. 1746- bis, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.