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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00086 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 07/11/2006

Atto Senato Interpellanza 2-00086 presentata da GIOVANNI RUSSO SPENA martedì 7 novembre 2006 nella seduta n.065 RUSSO SPENA, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DEL ROIO, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, BRISCA MENAPACE, NARDINI, PALERMO, SODANO, TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO, ZUCCHERINI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno - Risultando agli interpellanti che: il 4 ottobre 2006 i senatori Bonadonna e Martone si recavano presso il Centro sociale "Angelo Mai" di Roma, per assistere allo sgombero del medesimo; a tal fine, i suddetti senatori chiedevano agli agenti della Polizia municipale in borghese, ivi presenti per attuare lo sgombero forzoso, di potere accedere nei locali del centro "Angelo Mai", al fine di avere contezza delle modalità di svolgimento dello sgombero in corso, dichiarando agli ufficiali di P.S. la propria qualifica di senatori della Repubblica ed il carattere, la natura e le finalità della propria visita al suddetto centro, quale espressione dell'esercizio della funzione istituzionale svolta dai medesimi senatori, ed in particolare del potere ispettivo riconosciuto ai membri del Parlamento a garanzia degli interessi pubblici, costituzionalmente tutelati, tale da fondare una delle principali prerogative parlamentari; gli agenti della Polizia municipale negavano ai senatori Bonadonna e Martone ogni possibilità di ingresso all'interno dei locali del centro "Angelo Mai", adducendo l'assoluto divieto di accesso ai suddetti locali, disposto con efficacia generale e pertanto insuscettibile di deroga neppure in favore di membri del Parlamento, nell'esercizio delle proprie funzioni; di fronte al diniego di accesso ai locali del centro sociale, opposto dagli agenti della Polizia municipale, ed in seguito alla ricerca ripetuta ma vana di un contatto con l'ufficio del gabinetto del Sindaco, i senatori Bonadonna e Martone si limitavano ad un pacifico contraddittorio verbale con i pubblici ufficiali, esponendo le ragioni della legittimità della propria richiesta e le finalità e la natura della propria visita al suddetto centro sociale, in occasione dello sgombero del medesimo; dinanzi al reiterato diniego, da parte degli agenti, di consentire ai suddetti membri del Parlamento l'accesso nei locali del centro sociale, i medesimi senatori Bonadonna e Martone desistevano dal tentativo di esercitare le proprie prerogative, riconosciute loro invece prontamente dal capitano dei Carabinieri, intanto sopraggiunto, che consentiva quindi ai suddetti senatori di accedere ai locali dell' "Angelo Mai"; considerato, inoltre, che: i senatori Bonadonna e Martone sono stati iscritti nel registro degli indagati; il capo d'imputazione loro ascritto dal pubblico ministero - ed allo stato da verificare, non avendo l'organo della pubblica accusa ancora esercitato l'azione penale secondo le modalità previste dall'articolo 60 del codice di rito - concerne il delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 337 codice penale; l'ipotesi accusatoria - qualora venisse portata avanti dal pubblico ministero e cristallizzata nell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale - appare manifestamente infondata, in ragione dell'assoluta insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del delitto, difettando non soltanto il dolo specifico richiesto dalla fattispecie, ma soprattutto gli elementi costitutivi della condotta delittuosa, in termini di realizzazione di atti di "violenza o minaccia", finalizzati all'opposizione all'atto di ufficio o di servizio compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio; condotte radicalmente estranee al comportamento di pacifico dialogo tenuto invece dai senatori Bonadonna e Martone, pur a fronte di un illegittimo diniego, da parte degli agenti di Polizia municipale, dell'autorizzazione all'accesso al centro sociale, richiesto dai senatori al fine di esercitare le proprie funzioni e prerogative, nel pieno rispetto della normativa costituzionale, legislativa e regolamentare, rilevante in materia; anche prescindendo dall'assoluta e palese infondatezza, nel merito, dell'ipotesi accusatoria, il capo d'imputazione risulta elevato in evidente e grave contrasto con le statuizioni di cui all'articolo 68, comma primo, della Costituzione; tale norma costituzionale prevede infatti, come noto, l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento, nell'esercizio delle proprie funzioni, a garanzia del corretto e libero svolgimento delle prerogative, del ruolo e del mandato conferito ai parlamentari, a tutela degli interessi pubblici e degli equilibri costituzionalmente previsti tra i poteri dello Stato; è appena il caso di rilevare che la formulazione della norma distingue nettamente tra gli atti compiuti dal parlamentare al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni - rispetto ai quali egli risponde ovviamente uti privatus , con gli stessi limiti espressivi e comportamentali imposti a tutti gli altri cittadini - e quelli che rappresentano invece l'estrinsecazione delle proprie funzioni, rispetto ai quali gode dell'insindacabilità a tutela degli interessi pubblici rappresentati dal parlamentare, secondo peraltro il chiaro discrimen delineato dall'articolo 67 della Costituzione, che distingue fra mandato politico - che intercorre tra elettori ed eletti - e funzioni parlamentari che devono essere esercitate nell'interesse di tutto il Paese; il concetto di "opinioni espresse" nell'esercizio delle funzioni del parlamentare, di cui all'articolo 68 della Costituzione, include non soltanto quelle in senso stretto, ovvero rese in sede propria (ad esempio gli interventi in Aula, nelle Commissioni, le interrogazioni, le interpellanze, le dichiarazioni di voto, eccetera), ma anche quelle che vengono estrinsecate in altre sedi (ad esempio dibattiti televisivi, articoli sui giornali, tavole rotonde, interventi e presenza in luoghi ove si stia svolgendo un'attività di pubblico interesse, eccetera), ma pur sempre collegate alle suddette funzioni, da un nesso strutturale, teleologico o funzionale; appare evidente come la richiesta di accesso ai locali dell'"Angelo Mai", da parte dei senatori Bonadonna e Martone, rappresentava un tipico atto di esercizio delle funzioni istituzionali dei parlamentari, segnatamente espressione del potere ispettivo agli stessi riconosciuto dalla normativa costituzionale, legislativa e regolamentare, a tutela degli interessi metaindividuali di cui deputati e senatori sono rappresentanti e garanti; da quanto sinora osservato può chiaramente evincersi come la legittima e pacifica richiesta di accesso al centro sociale dei suddetti senatori non soltanto non integri assolutamente gli estremi del reato per cui sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato, ma la loro condotta risulta, altresì, chiaramente ed inequivocabilmente coperta dalla garanzia costituzionale dell'insindacabilità sostanziale di cui all'articolo 68 della Costituzione, in quanto espressione tipica dell'esercizio delle funzioni dei membri del Parlamento; l'iscrizione dei nomi dei senatori Bonadonna e Martone nel registro degli indagati appare non soltanto carente di alcuna fondatezza nel merito, ma determina altresì un grave e preoccupante vulnus alle prerogative parlamentari ed al libero e corretto svolgimento delle funzioni istituzionalmente conferite ai membri del Parlamento, tale da turbare fortemente ed irragionevolmente i delicati equilibri tra i poteri dello Stato, delineati dall'ordinamento giuridico, costituendo peraltro un grave segnale di intimidazione nei confronti del legittimo esercizio delle prerogative parlamentari, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della questione sopra descritta e del ruolo svolto in quel contesto dall'Amministrazione capitolina; se non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni in merito al tema in oggetto; se intendano, nell'ambito delle proprie competenze, adottare i provvedimenti ritenuti adeguati, al fine di evitare che l'iscrizione nel registro degli indagati dei suddetti senatori si traduca in atti suscettibili di aggravare in misura ancora maggiore il già constatato vulnus alle prerogative parlamentari ed al libero e corretto svolgimento delle funzioni istituzionalmente conferite ai membri del Parlamento. (2-00086 p. a. )





 
Cronologia
giovedì 26 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 327 voti favorevoli e 227 contrari, l'emendamento 2.500 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2 e soppressivo degli articoli da 3 a 47-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.C. 1750), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

sabato 18 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 331 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 16.500 del Governo, sostitutivo dell'articolo 16 del testo e soppressivo dei successivi articoli del d.d.l. C. 1746- bis, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.