Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00089 presentata da BOCCIA MARIA LUISA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 08/11/2006

Atto Senato Interpellanza 2-00089 presentata da MARIA LUISA BOCCIA mercoledì 8 novembre 2006 nella seduta n.067 BOCCIA MARIA LUISA, MARTONE, GIANNINI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: la prima interpellante si è recata il 1° novembre 2006 in visita presso il carcere di Nuoro, anche al fine di poter conoscere le ragioni per le quali numerosi detenuti ivi reclusi hanno iniziato un ulteriore sciopero della fame, a così breve distanza dall'analogo sciopero a staffetta dell'agosto 2006, nonché per incontrare i detenuti che hanno realizzato l'iniziativa - degna di nota - della pubblicazione di un volume collettaneo di poesie; nel corso della suddetta visita si è avuto modo di ascoltare - peraltro alla presenza ed in contraddittorio con il direttore del carcere - le ragioni di doglianza di dieci detenuti in regime di elevato indice di vigilanza cautelativa (EIVC), i quali auspicano l'intervento di un'ispezione del Ministero della giustizia, affinché sia possibile constatare le perduranti condizioni di grave degrado del carcere sotto il profilo igienico-sanitario, le sue carenze strutturali ed organizzative, le modalità di gestione della vita inframuraria e la radicale assenza di dialogo con la direzione; durante la suddetta visita si è avuto modo di constatare la fondatezza dei motivi di doglianza dei detenuti, in particolare: sotto il profilo delle carenze strutturali, si rileva la fatiscenza della struttura nel suo complesso ed in particolare del muro di cinta, pericolante, nonché l'assoluta mancanza di adeguate condizioni igieniche, che determinando peraltro la presenza di topi, rischia di pregiudicare gravemente la salute dei detenuti; il sovraffollamento della struttura, in particolare nella sezione dei detenuti comuni, dove le celle, con unico servizio igienico, ne ospitano fino a sette, determina rilevanti pregiudizi ai diritti alla salute, alla dignità, alla privacy dei detenuti; il servizio sanitario interno appare fortemente carente, dal momento che gli unici medici specialisti presenti sono un odontoiatra, un dermatologo ed un infettivologo, nonostante l'alta frequenza di casi di epatite ed altre patologie da cui sono affetti i detenuti richiederebbe un servizio sanitario più efficiente ed un organico di medici più corposo, o quantomeno proporzionato con le esigenze di un istituto di pena che al momento ospita circa duecentottanta detenuti; la mancanza di uno spazio adeguato all'accoglienza dei bambini limita di fatto naturalmente la frequenza delle visite, determinando un rapporto difficile e traumatico tra i genitori detenuti ed i figli; si è altresì rilevata l'assenza di strutture idonee a garantire il diritto allo studio ed all'informazione, nonché la componente trattamentale e la finalità rieducativa della pena, dal momento che il difetto di corsi di formazione, di attività socio-culturali (palestre ed attività connesse) e l'impossibilità per tutti i detenuti di poter essere impiegati nelle poche attività lavorative offerte dal carcere (cucina e pulizie) determinano, di fatto, uno "stato di abbandono" dei detenuti suscettibile di violare il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, ledendo altresì i diritti fondamentali alla dignità ed alla formazione educativa e culturale; non è prevista la possibilità - sancita invece dalle norme sull'ordinamento penitenziario - di utilizzare, a fini culturali, di istruzione e di formazione scolastica ed universitaria, computer , biblioteche (l'unica presente è in stato di ristrutturazione da circa due anni), violando così il diritto alla informazione, all'educazione ed alla formazione culturale dei detenuti; l'impossibilità di applicare la legge Simeoni è fortemente legata alla mancanza di progetti di formazione inframuraria che diano possibilità concrete di reinserimento sul territorio e di ricorso a modalità di esecuzione della pena comprensive di percorsi trattamentali realmente volti alla rieducazione del condannato; si verifica altresì la radicale impossibilità di applicazione del principio della "territorialità della pena", suscettibile di causare notevoli disagi non solo ai detenuti, ma anche ai familiari costretti a lunghi e costosi viaggi, quando non all'assoluta rottura di ogni legame in ragione della impossibilità di effettuare colloqui per mancanza dei mezzi economici necessari a tali lunghi spostamenti; diversi detenuti in regime di EIVC sono assegnati a celle che ospitano più di una persona, contrariamente alle prescrizioni di cui alla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) 3479/5929, che dispone invece l'assegnazione dei detenuti, sottoposti al regime in esame a celle singole; considerato che: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, processo di cui una delle componenti essenziali è rappresentata proprio dalla formazione culturale e dallo studio; il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; tale garanzia è ribadita dall'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"; l'art. 15, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prescrive che "il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia"; l'art. 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 sancisce espressamente che: "i detenuti e gli internati sono autorizzati ad avvalersi" anche "dei mezzi di informazione" diversi dalla stampa periodica; l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" prevede espressamente che il direttore dell'istituto di pena "può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi condizioni di disagio che caratterizzano la vita penitenziaria nel carcere di Nuoro; se intenda acquisire ulteriori informazioni - se del caso anche attraverso un'ispezione - in merito alle ragioni della carenza strutturale del carcere e dei motivi di doglianza dei detenuti, anche alla stregua di quanto sinora osservato; se non ritenga opportuno - ed eventualmente in quali tempi intenda procedervi - adottare provvedimenti idonei a rimuovere le rilevate disfunzioni e carenze dell'istituto di pena in esame, anche al fine di eliminare lo stato di perdurante tensione che caratterizza il rapporto quotidiano tra detenuti ed amministrazione nel suddetto carcere, così da potere altresì ristabilire un clima certamente più adeguato al non certo agevole processo di rieducazione e risocializzazione che fonda la legittimità della pena nel nostro ordinamento costituzionale. (2-00089)

 
Cronologia
giovedì 26 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 327 voti favorevoli e 227 contrari, l'emendamento 2.500 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2 e soppressivo degli articoli da 3 a 47-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.C. 1750), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

sabato 18 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 331 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 16.500 del Governo, sostitutivo dell'articolo 16 del testo e soppressivo dei successivi articoli del d.d.l. C. 1746- bis, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.