Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00234 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 08/11/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00234 presentata da GIOVANNI RUSSO SPENA mercoledì 8 novembre 2006 nella seduta n.067 RUSSO SPENA - Al Ministro della giustizia - Risultando all'interrogante che: il sig. Gregorian Garagin è stato tratto in arresto il 19 marzo 1991 e successivamente condannato per un cumulo di reati, in materia di criminalità organizzata, alla pena di anni 30 di reclusione; il detenuto, dopo aver tenuto per molti anni una posizione irriducibile, ha modificato il suo orientamento, dissociandosi dalla lotta armata ed iniziando ad intraprendere il percorso di recupero proposto dal carcere; a seguito di questo cambio di atteggiamento, ha ottenuto diversi encomi dalla direzione del carcere e, soprattutto, il beneficio della liberazione anticipata; si è laureato, ancora in carcere, in architettura e sta seguendo con profitto il corso di laurea in filosofia; negli ultimi anni è stato detenuto presso il carcere di Fossombrone, dove ha intessuto un ottimo rapporto con il direttore e con gli operatori; recentemente, in ragione del cambio di direzione del carcere di Fossombrone, e della conseguente notevole modifica della gestione della vita inframuraria, il detenuto, in modo difforme da quanto avvenuto precedentemente ed in assenza di effettive ragioni, si è visto negare addirittura la possibilità di sostenere un esame universitario presso il carcere di Roma, città presso la cui università è iscritto al corso di laurea; il detenuto, vedendosi limitare nei suoi più elementari diritti, ha iniziato una protesta simbolica e silenziosa, a seguito della quale è stato trasferito presso il carcere di Secondigliano, sulla base di un provvedimento di natura evidentemente ma ingiustificatamente sanzionatoria, non sussistendo diverse ragioni idonee a legittimare il suddetto trasferimento, né del resto avendo la pacifica e legittima protesta del detenuto integrato gli estremi di alcun illecito, rappresentando al contrario l'esercizio di diritti costituzionalmente sanciti e pertanto meritevoli di tutela; in questa nuova sede il detenuto è stato posto in stato di isolamento in una cella di pochi metri quadrati con annesso spazio per l'aria di modestissima superficie, nonostante il sig. Garagin abbia già espiato più della metà della pena irrogatagli (16 anni di reclusione, a fronte di una condanna a trent'anni) e benché non sussistano in alcun modo ragioni di sicurezza; tale condizione detentiva appare di notevole pregiudizio per le condizioni psico-fisiche del sig. Garagin, da sempre affetto da asma, dal momento che l'eccessiva umidità e l'insufficienza dei volumi d'aria che caratterizzano il luogo di detenzione aggravano considerevolmente la patologia bronchiale da cui il sig. Garagin è affetto; l'intollerabilità della condizione detentiva del sig. Garagin lo ha indotto ad intraprendere, da alcuni giorni, lo sciopero della fame, nella speranza di potere così sollecitare la dovuta attenzione sulle proprie legittime richieste, pur mettendo gravemente a rischio la propria salute, in ragione dell'indigenza; il detenuto, anche attraverso il suo difensore, ha più volte chiesto di essere trasferito nel carcere di Roma - Rebibbia, città dove vivono i suoi anziani genitori e dove potrebbe continuare i suoi studi, così portando avanti quel percorso di recupero da tempo avviato; inspiegabilmente quanto chiesto dal detenuto viene negato, a giudizio dell'interrogante, senza una plausibile ragione ed in violazione di ogni diritto che deve essere garantito ad ogni cittadino, anche se detenuto, ed in particolare dei diritti alla salute, allo studio, alla formazione culturale, ma prima ancora alla dignità, quale pre-condizione per ogni altro diritto, nonché riconoscimento del valore della persona in quanto fine in sé, come può evincersi dal principio personalistico su cui si fonda l'ordinamento giuridico, e nella specie la nostra Costituzione; considerato che: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, intesa quale realizzazione del processo di reinserimento sociale del reo, di cui una delle componenti essenziali è rappresentata proprio dalla formazione culturale e dallo studio; il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; tale garanzia è ribadita dall'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"; l'art. 15, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prescrive che "il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia"; l'art. 38 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancisce che "i detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione al regolamento", e che tali illeciti disciplinari non possono determinare l'irrogazione di sanzioni diverse da quelle espressamente previste dall'art. 39 della medesima legge; analoga disciplina è sancita dagli artt. da 27 a 32 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dagli artt. da 56.1 a 63 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 sulle norme penitenziarie in ambito europeo; ai sensi dell'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"; il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, insuscettibile di limitazione alcuna ed idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo modalità idonee a pregiudicare il diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica; l'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sancisce una rigorosa disciplina in ordine alle modalità ed ai requisiti del servizio sanitario di ogni istituto di pena, prescrivendo tra l'altro che "ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti (…) in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura"; gli artt. da 5 a 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dettano una rigorosa disciplina in ordine ai requisiti strutturali minimi degli istituti di pena, prescrivendo che le carceri siano realizzate in modo tale "da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati"; che "i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente"; analoga disciplina prevedono gli artt. da 8 a 13 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e gli artt. da 17.1. a 18.10 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 sulle norme penitenziarie in ambito europeo; il combinato disposto degli artt. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 85 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 300, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà prescrive che "i trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede" e che "quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente", si chiede di sapere: se il trasferimento coattivo del suddetto detenuto sia conforme alle norme previste in materia di disciplina dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 ed al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 300, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà; sulla base di quali criteri sia stato motivato il trasferimento del sig. Garagin dal carcere di Fossombrone a quello di Secondigliano; quali provvedimenti siano stati previsti per garantire la dignità del detenuto trasferito ed impedire che la suddetta misura si traducesse in un provvedimento vessatorio ed in una indebita discriminazione del sig. Garagin; se le condizioni di sovraffollamento e strutturale inadeguatezza del carcere di Secondigliano, che ha suscitato la protesta simbolica del sig. Garagin, attuata mediante sciopero della fame, siano compatibili con le prescrizioni dettate in materia dalla disciplina dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 300, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà; se non si ritenga opportuno adottare adeguati provvedimenti volti a migliorare le condizioni di disagio e degrado in cui versa il carcere di Secondigliano, denunciate ormai troppo spesso nelle sedi più diverse, sottolineandone l'incompatibilità con i requisiti minimi di ordine strutturale, organizzativo ed ambientale, prescritti dalla normativa italiana ed internazionale, al fine di garantire che il trattamento penitenziario sia "conforme ad umanità" ed assicuri "il rispetto della dignità della persona" (art. 1, comma primo, legge 26 luglio 1975, n. 354). se il Ministro in indirizzo non intenda acquisire, anche alla luce anche dei precedenti rilievi e delle istanze proposta dal sig. Garagin, una più approfondita conoscenza della situazione in cui versa il detenuto, soprattutto al fine di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, per garantire che l'espiazione della pena non si traduca di fatto in un'illegittima violazione dei diritti umani fondamentali, secondo modalità tali peraltro da pregiudicarne irreversibilmente le condizioni psico-fisiche, già gravemente compromesse. (3-00234)