Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00267 presentata da BOCCIA MARIA LUISA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 22/11/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00267 presentata da MARIA LUISA BOCCIA mercoledì 22 novembre 2006 nella seduta n.079 BOCCIA MARIA LUISA, RUSSO SPENA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: risulta agli interroganti, sulla base di dichiarazioni dello stesso interessato, che al sig. Carmelo Musumeci, detenuto presso il carcere di Nuoro, è stata irrogata una sanzione disciplinare da parte della direzione del carcere, per avere lo stesso riferito alla prima interrogante - in presenza del direttore dell'istituto di pena, durante un incontro tenutosi nel contesto della visita della suddetta senatrice al carcere di Nuoro - di un episodio verificatosi nel medesimo istituto di pena; tale episodio concerneva le percosse subite da un detenuto del medesimo carcere da parte del comandante dei Carabinieri presente nell'istituto di pena di Nuoro; la gravità dell'episodio riferito e la sua attinenza con l'oggetto del dialogo in corso dimostrano significativamente come la comunicazione del sig. Musumeci muovesse unicamente dall'esigenza di documentare alla prima interrogante le condizioni di grave disagio e tensione che caratterizzano quotidianamente la vita inframuraria nel carcere di Nuoro. Esulava quindi evidentemente, dalle intenzioni del sig. Musumeci, ogni finalità di tipo diffamatorio o comunque lesivo della dignità del comandante, anche in considerazione della notorietà del fatto, denunciato presso la Procura della Repubblica di Nuoro dalla persona offesa; la direzione del carcere di Nuoro ha pertanto sanzionato una condotta, quale quella del sig. Musumeci, che non solo non integra gli estremi delle infrazioni disciplinari di cui al combinato disposto degli artt. 38 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 300; ma costituisce addirittura l'esercizio dei diritti - costituzionalmente tutelati - alla libera manifestazione del pensiero, all'espressione ed alla comunicazione; considerato che: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; ai sensi dell'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"; il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; l'art. 38 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancisce che "i detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione al regolamento", e che tali illeciti disciplinari non possono determinare l'irrogazione di sanzioni diverse da quelle espressamente previste dall'art. 39 della medesima legge; analoga disciplina è sancita dagli artt. da 27 a 32 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dagli artt. da 56.1 a 63 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 sulle norme penitenziarie in ambito europeo, si chiede di conoscere: ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all'azione intrapresa dalla Direzione del carcere di Nuoro, in particolare: a) se la sanzione irrogata al sig. Musumeci sia conforme ai requisiti sostanziali e procedurali previsti dalle norme in materia di disciplina dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 300, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"; b) sulla base di quali criteri sia stata motivata l'irrogazione di tale sanzione; quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare la reiterazione di simili episodi, caratterizzati dall'irrogazione di sanzioni nei confronti di detenuti, per condotte che non sembrano integrare gli estremi delle fattispecie di illecito disciplinare previste dalla normativa in materia di ordinamento penitenziario. (3-00267)