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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01766 presentata da CIRINO POMICINO PAOLO (DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA) in data 29/11/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01766 presentata da PAOLO CIRINO POMICINO mercoledì 29 novembre 2006 nella seduta n.079 CIRINO POMICINO, CATONE, BARANI, DEL BUE, FRANCESCO DE LUCA e NARDI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere: quanti e quali condannati con sentenza passata in giudicato per reati di mafia, camorra e altre forme di criminalità organizzata siano stati rimessi in libertà dal 1 o gennaio 1993 al 31 dicembre 2005; quali e quanti patrimoni riconosciuti di proprietà di questi condannati siano stati confiscati e quanti, invece, lasciati nelle proprie disponibilità; quali siano le modalità concrete di gestione dei programmi di protezione e quali siano le autorità che hanno nel merito responsabilità politiche, amministrative, giudiziarie. (4-01766)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 10 settembre 2007 nell'allegato B della seduta n. 201 All'Interrogazione 4-01766
presentata da CIRINO POMICINO Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame deve innanzi tutto osservarsi che la gestione delle speciali misure di protezione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, è di esclusiva competenza della Commissione centrale per le speciali misure di protezione, istituita presso il Ministero dell'interno. Il programma speciale può essere attuato nei confronti delle persone che versano in grave pericolo, per aver tenuto condotte di collaborazione con la giustizia dopo la commissione dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (associazione di stampo mafioso, associazione per il traffico di stupefacenti, associazione contrabbandiera, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione) dei delitti con finalità di terrorismo o eversione. La collaborazione deve presentare le caratteristiche della intrinseca attendibilità e, inoltre, quella della novità o completezza o, quanto meno, essa deve avere un contenuto di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini concernenti la struttura e le modalità di azione delle organizzazioni criminali (articolo 9, comma 3). Gli interessati possono essere ammessi al programma come collaboratori di giustizia, se autori dei reati, o, nei casi in cui siano testimoni, parti offese o parti civili, come testimoni di giustizia (articolo 16-bis, comma 1). La proposta relativa al programma di protezione (articolo 11, comma 1) è formulata dal Procuratore della Repubblica procedente; se più uffici giudiziari sono interessati per indagini collegate, la proposta è formulata da uno di essi d'intesa con gli altri (articolo 11, comma 2). La proposta viene trasmessa alla Commissione centrale per le speciali misure di protezione, di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge. Il programma deliberato dalla Commissione centrale viene attuato, nelle sue modalità esecutive, dal Servizio centrale di protezione, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. I contenuti del programma di protezione sono stabiliti nell'articolo 13, commi 4 e 5, del citato decreto-legge e nel regolamento sull'applicazione delle speciali misure di protezione, adottato con decreto del Ministro dell'interno n. 161 del 23 aprile 2004, e consistono in misure di tutela e assistenza economica. Le prime si concretizzano negli accompagnamenti agli impegni di giustizia a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, nell'autorizzazione ad usare documenti con identità di copertura attribuite dal Servizio centrale di protezione, nell'eventuale cambiamento definitivo delle generalità deliberato dalla Commissione centrale, e nella mimetizzazione attraverso trasferimento in una località protetta. Le misure di assistenza economica consistono nella sistemazione abitativa, in un assegno di mantenimento di importo non superiore al quintuplo dell'assegno sociale, nell'assistenza legale ed in eventuali contribuiti straordinari per il reinserimento sociale al termine del programma (per un importo massimo equivalente a cinque anni di misure di assistenza per i collaboratori e dieci per i testimoni). Per i testimoni di giustizia, l'articolo 16-ter ha introdotto i seguenti interventi economici supplementari: assistenza economica adeguata al tenore di vita precedente la testimonianza; capitalizzazione del costo dell'assistenza ai fini di reinserimento sociale; mantenimento del posto di lavoro per i dipendenti pubblici, in attesa della ricollocazione presso un'altra Amministrazione dello Stato; corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno; mutui agevolati per il reinserimento sociale; acquisizione a prezzo di mercato, da parte dello Stato, degli immobili di proprietà dei testimoni in località d'origine. L'articolo 13-quater, commi 1 e 2, prevede alcuni obblighi per i collaboratori di giustizia, la cui inosservanza viene segnalata alla Commissione centrale per l'eventuale revoca del programma. Tali obblighi sono: non commettere reati; presentarsi alle convocazioni dei giudici; collaborare con il personale addetto alla protezione; non rivelare l'identità assunta né il luogo in cui si è trasferiti, evitare comportamenti che possono condurre a tali risultati e non frequentare altri collaboratori di giustizia o persone dedite al crimine; non abbandonare la località protetta senza autorizzazione; specificare i beni posseduti o controllati, anche indirettamente, e versare il denaro frutto di attività illecite; i beni protetti saranno sottoposti a sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria; sottoscrivere il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-quater, comma 1. In risposta al primo quesito sollevato dall'interrogante si allega un prospetto relativo ai detenuti condannati rimessi in libertà nel periodo 1993-2005 per i reati di associazione mafiosa, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di associazione diretta al traffico di stupefacenti e per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991. (tab. A). Ai reati di associazione mafiosa e a quelli aggravati ex articolo 7, decreto-legge n. 152 del 1991 sono stati aggiunti i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e di associazione diretta al traffico di stupefacenti perché ricadono anch'essi sotto la previsione dell'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., rientrando conseguentemente sotto la competenza delle Direzioni distrettuali antimafia. Analogamente, in risposta al secondo quesito, si allega l'unita tabella, elaborata sulla scorta dei dati forniti dal Ministero dell'interno, relativa al valore dei beni sequestrati e confiscati dalla Direzione investigativa antimafia, dal 1992 al giugno 2006, nei confronti di indiziati od appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso (tab. B). Per completezza, si è in grado, inoltre, di comunicare il numero complessivo dei detenuti alla data del 31 luglio 2007 per gli stessi reati di cui alla tabella «A» (associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione diretta al traffico di stupefacenti e reati aggravati ai sensi dell'articolo 7, decreto-legge n. 152 del 1991: esso è pari a 8346 (di cui 3966 imputati in stato di custodia cautelare e 4380 condannati con sentenza definitiva). Tab. «A» Condannati per alcune tipologie di reato(*) rimessi in libertà nel periodo 1993-2005 Anni 416 bis c.p. 630 c.p. 74 T.U. 309/90 Reati aggravati ex art. 7 d.l. 152/91 1993 151 90 90 2 1994 214 88 214 12 1995 318 119 312 44 1996 385 122 382 31 1997 445 103 493 68 1998 424 93 499 83 1999 488 73 557 150 2000 514 94 617 184 2001 510 95 611 201 2002 605 83 530 204 2003 651 96 193 73 2004 697 94 663 302 2005 634 75 905 436 Fonte Dap - Ufficio per lo sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica (*) Possono sussistere condanne per uno o più dei reati indicati. Tab. «B» VALORI DEI SEQUESTRI E DELLE CONFISCHE DAL 1992 AL 30 GIUGNO 2006 (I valori dei beni sequestrati e confiscati sono espressi in euro) Organizzazioni Sequestri Sequestri Confische (articolo 321 cpp) (1.575/65) (1.575/65) Cosa Nostra 550.795.081 422.560.000 119.214.114 Camorra 1.665.078.888 655.974.823 431.874.000 'Ndrangheta 48.738.099 117.096.254 37.736.000 Crim.Org. Pugl. 63.657.795 65.237.000 52.080.698 Altre 157.869.000 163.447.000 82.288.000 Totali 2.486.138.663 1.424.315.077 723.192.812 Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
sabato 18 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 331 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 16.500 del Governo, sostitutivo dell'articolo 16 del testo e soppressivo dei successivi articoli del d.d.l. C. 1746- bis, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

sabato 2 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Dopo tre anni e mezzo di presenza termina l'Operazione Antica Babilonia delle Forze armate italiane presso la città di Nassiriya e la provincia di Dhi Qar (Iraq). L'operazione di rientro venne chiamata in codice Operazione Itaca.