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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02170 presentata da DI GIOIA LELLO (LA ROSA NEL PUGNO) in data 17/01/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02170 presentata da LELLO DI GIOIA mercoledì 17 gennaio 2007 nella seduta n.093 DI GIOIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 20 marzo 2005 gli Agrotecnici Ferrighi, Modenese, Stocco, Calesella, Tadiello, Ferri, Baroncini, Braiato, Aglio, Tescaro, hanno depositato un esposto riguardante l'attività disciplinare contro tutti gli stessi esponenti, intrapresa dal Commissario Straordinario Davide Neri per esaudire la richiesta dell'agronomo Paola Finardi; il ministero di giustizia, in più occasioni, ha richiamato il commissario straordinario Neri inibendogli lo svolgimento di attività disciplinare; nonostante i divieti del ministero lo stesso Neri avviava e trasferiva poi a mandato scaduto tutti i procedimenti disciplinari al collegio di Milano-Lodi; in data 24 giugno 2005 con nota prot. n. 12 gli stessi Agrotecnici segnalavano nuovamente l'irregolarità dell'azione disciplinare con tutti i vizi procedurali ed amministrativi ad essa connessi; in data 21 ottobre 2005 prot. 13, veniva nuovamente segnalata l'azione disciplinare intrapresa e continuata a danno degli agrotecnici di Rovigo, dai componenti del collegio provinciale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati di Milano Lodi; in data 4 novembre 2005 gli agrotecnici di Rovigo hanno provveduto ad inoltrare ricorso con procedura d'urgenza, ex articolo 700 C.P.C. onde inibire l'attività illegittima posta in essere, secondo l'interrogante, arbitrariamente dal collegio di Milano-Lodi; nelle more del ricorso il collegio di Milano Lodi provvedeva comunque e senza istruttoria ed interpello degli incolpati, ad irrogare pesanti sanzioni disciplinari, per quanto risulta all'interrogante, di radiazione e sospensione in danno di tutti gli odierni esponenti; tali provvedimenti disciplinari colpiscono l'intero collegio dei revisori dei conti e la maggioranza dei consiglieri, causandone il decadimento immediato; prontamente il collegio nazionale ha disposto, con provvedimento, secondo l'interrogante, abnorme ed illegittimo, la ricostituzione del consiglio del collegio provinciale, senza alcuna consultazione degli iscritti, necessaria per legge nei casi di decadimento di un consiglio; da tali disposizioni presidenziali, il nuovo presidente provinciale, agronomo Angelo Zanellato, provvede a comunicare a tutti gli iscritti la sua nomina e la disponibilità alla massima divulgazione, pubblicazione e riproduzione in copia dei dispositivi dei provvedimenti disciplinari che riguardano gli scriventi; la particolare natura dei dati e delle notizie contenute nei citati dispositivi disciplinari, non approfondisce ulteriormente quelle che secondo l'interrogante è una illegittimità; è venuto a mancare il numero legale nel consiglio del collegio locale, e l'intero collegio dei revisori dei conti, per effetto dei provvedimenti disciplinari, per quanto abnormi e illegittimi, viene a mancare il numero legale necessario al suo funzionamento; non essendo più in condizione di funzionare il consiglio del collegio decade; decadendo il consiglio diviene necessaria la consultazione elettorale degli iscritti (articolo 3 legge 251/86 e ss.mm.); nessun potere è attribuito al Presidente Nazionale in ordine alla nomina diretta dei componenti il consiglio, né in ordine alla surroga dei componenti mancanti; è previsto lo strumento della surroga per integrare la mancanza di alcuni componenti non certo di un intero consiglio decaduto -: quali verifiche e accertamenti siano stati condotti dal Ministero di Giustizia quale ente competente alla vigilanza sul corretto funzionamento degli ordini professionali, anche in relazione ai numerosi esposti inviati dagli agrotecnici rodigini sull'accaduto; se intenda attivarsi affinché si provveda alla completa revisione dei provvedimenti disciplinari sino ad addivenire, ove possibile all'annullamento degli stessi; se ritenga che debbano essere attivate le necessarie procedure di verifica sull'operato del Collegio nazionale degli agrotecnici ed agrotecnici laureati e del collegio di Milano Lodi relativamente all'azione, secondo l'interrogante, persecutoria intrapresa contro i componenti il consiglio del collegio provinciale degli agrotecnici di Rovigo, anche al fine di predisporre, ove sia il caso, eventuali e adeguate procedure disciplinari. (4-02170)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 25 giugno 2007 nell'allegato B della seduta n. 176 All'Interrogazione 4-02170
presentata da DI GIOIA Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, si comunica che con decreto ministeriale del 13 gennaio 2005 è stato sciolto per la prima volta, e proprio su richiesta del consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il Collegio provinciale di Rovigo e nominato un Commissario straordinario per l'indizione delle elezioni. Nelle more, andando di contrario avviso rispetto all'orientamento espresso in ordine alla competenza dal Ministero, il Commissario straordinario apriva procedimenti disciplinari nei confronti di quattro consiglieri e del collegio dei revisori. Tali procedimenti venivano peraltro incardinati, su indicazione del Presidente nazionale, non presso il competente consiglio di Venezia, bensì presso quello di Milano. In data 13 maggio 2005, a seguito delle elezioni regolarmente svolte ed indette dal Commissario straordinario, si insediava il nuovo collegio. Nello stesso venivano confermati quattro consiglieri uscenti e vi era altresì conferma per la carica di Presidente, attribuita all'agroteonico Ferrighi. Nel mese di dicembre 2005 sono state notificate al Ministero della Giustizia le decisioni disciplinari adottate dal collegio di Milano nei confronti dei componenti del disciolto collegio di Rovigo con le quali, in particolare, sono state adottate le sanzioni della radiazione, nei confronti del Presidente Ferrighi, e quella della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di 12 mesi nei confronti di due consiglieri e, per un periodo di 8 mesi, nei confronti di un terzo Consigliere. I componenti del collegio di Rovigo colpiti dalle predette sanzioni disciplinari sono stati, pertanto, tutti sostituiti con i primi dei candidati non eletti ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge professionale n. 251 del 1986 e successive modifiche. Questo Ministero, con due note (la prima del 9 febbraio 2006 e la seconda del 17 febbraio 2006), ha rappresentato la non correttezza della procedura seguita per le sostituzioni dei componenti del collegio di Rovigo ed ha richiesto al Consiglio nazionale l'indicazione della terna di professionisti per il commissariamento del collegio, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge professionale, nei termini di seguito riportati. In particolare, è stato rilevato che le sostituzioni effettuate, dietro indicazione del presidente del Consiglio nazionale, con i primi dei candidati non eletti sono state fondate sul presupposto della «esclusione definitiva» del componente radiato e «dell'esclusione temporanea» dei componenti sospesi. Si è viceversa ritenuto, con la nota del 17 febbraio sopra citata, di dovere distinguere la fattispecie della radiazione da quella della sospensione. Per quanto riguarda la sanzione della radiazione, la quale comporta, ai sensi dell'articolo 9 della legge 251 del 1986 (e successive modifiche) la cancellazione dall'Albo del soggetto interessato e, conseguentemente, anche la decadenza dalla carica di componente del consiglio, per il venire meno del presupposto essenziale della funzione rappresentativa che essa riveste, si è ritenuto che la relativa sostituzione sia disciplinata dall'articolo 3 comma 4 della legge professionale e che, dunque, al professionista radiato debba subentrare - come in effetti si è verificato - il primo dei candidati non eletti. Per quanto riguarda, invece, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione di cui all'articolo 9 legge citata, la legge professionale, al riguardo, non prevede alcun effetto della sanzione in questione sull'iscrizione all'albo né una «sospensione temporanea» dall'incarico di componente del consiglio. In tale ipotesi, pertanto, si è ritenuto che non potesse trovare applicazione il disposto dell'articolo 3 comma 4 citato - come ha sostenuto il presidente del consiglio nazionale - in quanto esso disciplina i casi di decadenza dalla carica ovvero di dimissioni da componente del consiglio. In assenza di specifiche previsioni di legge, dunque, si è ritenuto che i componenti di un consiglio colpiti dalla sanzione della sospensione non potessero essere rimossi dalla carica nemmeno in via temporanea. Ciò posto, e considerato che i membri del consiglio sospesi dall'esercizio della professione non possono esercitare in tale sede per tutto il periodo della durata della sanzione i diritti connessi all'esercizio della professione medesima, ivi compreso, lo stesso diritto di voto, si è rilevato che il collegio di Rovigo, con ben tre componenti sospesi, su sette complessivi, si sarebbe trovato ad operare con un consiglio che supera di una sola unità la maggioranza, per un periodo che va dagli 8 ai 12 mesi (tali sono i termini delle sanzioni irrogate). In considerazione delle gravi e prevedibili ripercussioni sul piano della corretta funzionalità dell'organo che tale situazione avrebbe determinato, è stata prospettata la necessità di ricorrere allo scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge n. 251 del 1986 citata. Non si è, comunque, tralasciato di prendere in considerazione anche l'ipotesi in cui (con un'interpretazione che si colloca fuori dal dettato normativo) i componenti sospesi possano essere sostituiti. In questo caso, tuttavia, l'articolo 3 comma 4 della legge professionale deve essere coordinato con le disposizioni del regolamento professionale e, nel caso di specie, con quelle di cui all'articolo 11. Quest'ultima norma, tuttavia, non può essere interpretata nei termini indicati dal presidente del consiglio nazionale con la nota del 14 febbraio sopra citata. La disposizione del terzo comma dell'articolo in questione, infatti, non può ritenersi, neppure implicitamente subordinata alle disposizioni del primo comma relative al subentro dei primi dei non eletti. In tal senso appare chiara la portata dell'ultima disposizione dell'articolo 11, la quale prevede che quando il numero delle «vacanze» dei membri del consiglio supera la metà dei componenti, il presidente deve indire le elezioni dell'intero organo. Il primo ed il secondo comma dell'articolo disciplinano, invece, le ipotesi di sostituzione di singoli componenti che siano cessati dall'incarico per qualsiasi causa. Tale interpretazione appare aderente non solo al tenore letterale della norma in questione - la disposizione che prevede le elezioni dell'intero organo è infatti collocata in un diverso comma del medesimo articolo - ma anche alla ratio della stessa, che deve essere intesa in linea con i principi di carattere generale che attengono alla natura rappresentativa ed elettiva del consig1io di un ordine professionale. Al riguardo, si è rilevato che una diversa interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del regolamento (peraltro presenti con analoga formulazione nella legislazione ordinamentale di altri ordini professionali) finirebbe per consentire, in astratto, la sostituzione di un intero collegio con candidati non eletti, superando così la volontà degli iscritti, i quali si vedrebbero rappresentati da un nuovo organo senza avere avuto la possibilità di esercitare il diritto di elettorato previsto dalla legge. Si è ritenuto, quindi, di dovere concludere che, nell'ipotesi in cui si dovesse sostenere la possibilità di sostituire i componenti colpiti dalla sanzione della sospensione, la soluzione, nel caso di specie, sarebbe quella dell'elezione dell'intero collegio, per la cui indizione sarebbe comunque necessaria la nomina di un Commissario straordinario, in considerazione dell'esclusione dal consiglio del presidente in quanto radiato. Con le due note sopra citate si è ritenuto, pertanto, di dovere rappresentare l'irregolarità della applicata procedura di sostituzione dei componenti del collegio di Rovigo, in virtù del quale è stata richiesta l'indicazione della terna di professionisti prevista dalla legge. In data 20 marzo 2006 è pervenuta la nota del Presidente del consiglio nazionale, con cui è stata trasmessa la delibera del consiglio dell'11 marzo relativa al parere contrario allo scioglimento del collegio di Rovigo e all'indicazione della terna di professionisti richiesta. Con tale parere il consiglio nazionale ha confermato quanto già in precedenza sostenuto dal presidente, riproponendo le medesime argomentazioni dallo stesso prospettate nei termini sopra evidenziati, in ordine alla legittimità della procedura seguita per la sostituzione dei componenti del collegio di Rovigo. Al riguardo, è stato ritenuto di dovere confermare quanto già rappresentato in ordine alla non regolarità della procedura con cui è stata effettuata la sostituzione dei componenti del consiglio di Rovigo, colpiti dalle sanzioni disciplinari di sospensione dall'esercizio della professione. In particolare, si è rilevato che, a seguito della posizione assunta dal consiglio nazionale, non si era comunque provveduto alla rimozione dei nuovi consiglieri che hanno sostituito i componenti sospesi, in favore di quest'ultimi. Ciò ha impedito, di fatto, ogni possibile valutazione in concreto, da parte di questo Dicastero, in ordine alla funzionalità di un consiglio regolarmente ricostituito, anche se dotato di una limitata maggioranza. Al riguardo si osserva che il consiglio nazionale, nel citato parere, si è limitato ad evidenziare l'insufficiente condizione per la determinazione del commissariamento di un «...giudizio prognostico circa la "possibile" non funzionalità del consiglio del collegio di Rovigo, stante la mancanza di concretezza ed attualità dell'eventuale danno o pericolo prospettato...», senza, tuttavia, porre in essere le condizioni reali affinché questo Dicastero potesse verificare in concreto l'effettiva e corretta funzionalità del consig1io di Rovigo. D'altra parte, vale la pena di sottolineare che la «possibile» prognosi negativa prospettata da questo Ministero con la nota del 17 febbraio sopra citata, indirizzata al presidente del consiglio nazionale - con la quale si ribadisce che non era stata assunta alcuna determinazione definitiva in ordine al commissariamento in questione - avrebbe potuto essere sicuramente oggetto di più approfondita valutazione qualora il consiglio naziona1e si fosse adoperato in tal senso. Alla luce di quanto sopra esposto e considerata l'irregolare composizione del consiglio del collegio di Rovigo, si è pertanto ritenuto necessario procedere, con decreto ministeriale 28 aprile 2006, ad un secondo commissariamento del collegio di Rovigo, nominando l'agrotecnico Pierluigi Rigato Commissario straordinario, scelto nella terna dei nominativi forniti con delibera dell'11 marzo 2006 dal consiglio nazionale. Con decreto presidenziale del T.A.R. Lazio, emesso «inaudita altera parte», in data 12 maggio 2006, veniva disposta in via cautelare e provvisoria la sospensione del citato decreto di commissariamento, che veniva confermata nella camera di consiglio del 24 maggio 2006. Tanto posto si rappresenta che, allo stato, il decreto di commissariamento risulta tuttora sospeso a seguito della decisione del giudice amministrativo. Per quanto riguarda, in particolare, i procedimenti disciplinari in argomento, si evidenzia che detta materia è riservata esclusivamente alla competenza dei consigli dell'ordine - territoriali e nazionale - e che, pertanto, questa Amministrazione non ha alcun potere di intervento diretto in sede disciplinare. Si rappresenta, in ogni caso, che il consiglio nazionale dei dottori agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dinanzi al quale sono pendenti i ricorsi avverso le decisioni disciplinari in questione, ha comunicato con nota del 5 marzo 2007 che, a seguito delle istanze di ricusazione avanzate dai ricorrenti, è stato nominato un consiglio nazionale ad acta per la trattazione dei relativi procedimenti e che questi ultimi, a causa della complessità della vicenda, si trovano tuttora in fase di istruttoria. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.