Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02199 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 18/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02199 presentata da MARCO ZACCHERA giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094 ZACCHERA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 fissa i termini in cui il magistrato è tenuto a servirsi, sotto la sua responsabilità, alla collaborazione di periti ed esperti tecnici definendo in «vacazioni» orarie il compenso dell'operato di quest'ultimo; negli anni il compenso per questi periti è andato man mano diminuendo in termini di potere d'acquisto tanto che ad oggi ai sensi del decreto ministeriale del 30 maggio 2002 gli emolumenti sono fissati in 14,68 euro per le prime 2 ore di lavoro e in 8,15 euro per le due ore successive (ogni «vacazione» si intende infatti di 2 ore); è evidente che simili compensi non sono adeguati al compito e risulta all'interrogante che la prassi corrente è che venga poi evidenziato un cumulo di ore ben superiori alla realtà per determinare un compenso congruo ed adeguato alle difficoltà delle perizie; questa situazione è fondamentalmente scorretta ed è tra l'altro in assoluto contrasto con gli «studi di settore» che prevedono per i professionisti ricavi-orari teorici di gran superiori a questi valori; poiché gli oneri dei CTU (consulenti tecnici di ufficio) sono a carico delle parti, almeno per le cause civili un loro adeguamento non comporterebbe aggravi per le spese del Ministero ma semmai delle parti che hanno adito la lite o a quella soccombente in virtù di una sentenza -: se il Ministro non ritenga di dover sollecitamente intervenire in questo senso con un adeguamento dei compensi a valori più congrui e contestualmente verificando che le ore di lavoro esposte siano - a cura del magistrato - effettivamente adeguate alla prestazione effettuata. Inoltre, se non si debbano considerare anche valori dissimili per vacazione-oraria per prestazioni professionali di particolare difficoltà o competenza.(4-02199)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedì 13 settembre 2007 nell'allegato B della seduta n. 204 All'Interrogazione 4-02199
presentata da ZACCHERA Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, si rappresenta che l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, al punto n. 2 stabilisce che gli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato sono fissi, variabili e a tempo. Il successivo articolo 50 prevede che la misura degli stessi è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attesa dell'emanazione del predetto decreto, gli onorari commisurati a tempo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, e vengono determinati in base alle vacazioni, corrispondenti a due ore di lavoro. Gli onorari di cui al predetto articolo 4 sono stati rideterminati con decreto ministeriale 30 maggio 2002 nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. Per quanto riguarda l'eventuale adeguamento dei compensi, anche in ordine prestazioni professionali a tempo di particolare complessità, è necessario attendere quanto sarà deciso in sede di elaborazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 50 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, precisandosi che per l'elaborazione del citato decreto è stato istituito un gruppo di lavoro presso il Dipartimento per gli affari di giustizia di questo mistero. Questa amministrazione è in attesa di ricevere il parere del ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla legittimità dell'adottando provvedimento, con riferimento all'articolo 212 della legge n. 266 del 2005, che rinnova il divieto contenuto nell'articolo 36 della legge n. 289 del 2002. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.