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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02220 presentata da CATANOSO BASILIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 18/01/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02220 presentata da BASILIO CATANOSO giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094 CATANOSO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: con la legge 30 luglio 1990, n. 217, è stato istituito in Italia il patrocinio a spese dello Stato che ha trovato il suo assetto definitivo con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; nonostante la matrice solidaristica dell'istituto presso alcuni Tribunali e, in particolare, presso il Tribunale di Enna e quello di Ragusa, è invalso l'uso, da qualche anno a questa parte, di subordinare l'ammissione dell'istanza presentata dal cittadino non abbiente, volta ad ottenere il beneficio (diretta cioè al riconoscimento di un diritto di rango costituzionale), alla presentazione di copiosa documentazione, fra cui attestazione di istituti di credito, del Comune, dell'Inps, dell'ufficio di collocamento, della conservatoria dei registri immobiliari, del P.R.A., dei gestori di forniture di energia elettrica e servizi telefonici; ciò avviene anche in presenza di complete dichiarazioni sostitutive di certificazioni che l'interessato allega alla richiesta ed in dispregio, secondo l'interrogante, alla ratio legis , ai principi di speditezza e semplificazione di ogni procedimento amministrativo ed in violazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, che fa espresso divieto alle pubblicheamministrazioni di richiedere atti e certificati «concernenti stati, qualità personali o fatti contenuti nella dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato; il potere conferito dal terzo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 2002 al Giudice di esigere dal cittadino, solo eccezionalmente e motivatamente - distinguendo da caso a caso - la presentazione di docenti che confermino la veridicità di quanto già auto-dichiarato, trova un limite nell'articolo 96 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica che consente al magistrato di respingere l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte; a tal fine, prima di provvedere, il Magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia difinanza per le necessarie verifiche; delleinterpretazioni che l'interrogante giudica opinabili dei Tribunali di Enna e di Ragusa, a farne le spese è - come al solito - il cittadino che, costretto a girovagare fra uffici pubblici e privati, spesso con scarso risultato o con esborso di somme di cui sovente non dispone, abbandona le ricerche, perde la fiducia nella Giustizia, è costretto a rinunziare a difendersi o a procurarsi più o meno lecitamente le risorse economiche per saldare l'onorario dell'avvocato -: se il comportamento dei giudici dei Tribunale di Enna e di Ragusa sia conformeallo spirito ed al dettato della legge che regola il patrocinio a spese dello Stato e se non ritenga di fare chiarezza sull'argomento emanando una circolare che dia direttive precise ai giudici in ordine alle procedure di ammissione al gratuito patrocinio. (4-02220)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata sabato 5 gennaio 2008 nell'allegato B della seduta n. 263 All'Interrogazione 4-02220
presentata da CATANOSO Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, si comunica che il Presidente del tribunale di Ragusa, in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha riferito che egli stesso e gli altri magistrati della sezione penale richiedono la documentazione citata dall'interrogante solo in via alternativa rispetto ad una autocertificazione integrativa, come risulta dallo stampato di decreto da loro approntato e utilizzato. Quanto alle ragioni della prassi adottata, i giudici penali l'hanno giustificata facendo riferimento all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002 il quale recita: «gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio, dell'ordine degli avvocati competente a, provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità, di quanto in essa indicato. I giudici della sezione penale del tribunale di Ragusa, in realtà, si limitano a domandare, con le forme dell'autocertificazione, le notizie utili che consentano loro di determinare, nella forma più esauriente possibile, il reddito complessivo valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio. Del resto, l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, tra gli altri elementi, la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 (articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002). L'articolo 76, comma 3, del citato testo unico specifica, poi, che «ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva». In sostanza, nella nozione di reddito sono incluse tutte le forme di guadagno vantate dal privato richiedente, comprese quelle frutto di evasione o di attività illecite (cfr. Corte Cost. 144/1992; Corte Cost. n. 382/1995; Cass. 25.1.2001 n. 17430, imp. Lucchese), che possono essere desunte dal magistrato grazie anche a detta attività di integrazione, consentita dalla legge, nonché dagli atti e dai fatti emergenti dal procedimento e, infine, dalle presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Peraltro, il potere di rigetto dell'istanza di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002 non avrebbe senso se non grazie a detta attività di integrazione, visto che il giudice deve provvedere sulla domanda, a pena di nullità assoluta, immediatamente (se presentata in udienza) o entro 10 giorni (nei casi di deposito in cancelleria), né si comprende come possano altrimenti sorgere, in capo al magistrato, i «fondati motivi di ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, tenuto conto, del, tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, delle attività economiche eventualmente svolte» (articolo 96, comma 2, testo unico citato). Il presidente del tribunale di Ragusa ha, quindi, concluso che il comportamento dei giudici del suo ufficio non solo è comunque conforme a legge, ma appare tanto più doveroso in quanto in detto circondario le fasce più modeste della popolazione lavorano spesso in nero, per cui è opportuna ogni indagine che, senza pregiudicare il buon diritto di chi ha diritto al beneficio della difesa a spese dello Stato, tuttavia contrasti ogni tentativo di aggirare la legge relativa, con pregiudizio per le finanze dello Stato. In modo analogo, il presidente del tribunale di Enna ha osservato che la gran parte dei processi penali trattati dal suo ufficio è di competenza del tribunale in composizione monocratica ed è, quindi, devoluta alla cognizione dei singoli magistrati operanti nel relativo settore. A questi, in conseguenza, spetta di provvedere, in piena autonomia, sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza possibilità di interferenza da parte del capo dell'ufficio, salvo il gravame avverso i provvedimenti di rigetto o di revoca che si ritengano illegittimamente emessi. L'orientamento di particolare e scrupolosa attenzione nell'accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti economici prescritti per la fruizione del beneficio è stato, comunque, costantemente volto - secondo il citato presidente - ad evitare abusi o la consumazione di truffe aggravate, non certo ad operare un inammissibile restringimento del campo di applicazione della normativa in vigore. Lo stesso presidente ha peraltro riferito che di recente, sulla problematica in questione, è stato istituito un proficuo confronto con la locale camera penale ed in esito a concertazione, si è addivenuti, in data 8 marzo 2007, alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa (a cui tutti i giudici penali hanno aderito), che ai punti 5, 6, 7, 8 prevede la possibilità di ricorso alle dichiarazioni sostitutive in luogo della produzione documentale, con conseguente alleggerimento degli adempimenti reputati più gravosi. Alla luce delle notizie fatte pervenire dai presidenti dei tribunali di Ragusa e di Enna, si evidenzia che i procedimenti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato appaiono svolti in conformità al dettato normativo che li regola. Non si ravvisano, peraltro, profili di competenza di questo Ministero quanto all'indicazione dei criteri di ammissione che, predeterminati dalla legge, sono applicati dal magistrato in piena autonomia e salvo, in ogni caso, il ricorso ai mezzi di gravame previsti dalla legge (articolo 99 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2006 n. 115) avverso il provvedimento di rigetto che la parte ritenga illegittimamente emesso. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.