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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01145 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 23/01/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01145 presentata da TIZIANA VALPIANA martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.092 VALPIANA, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, VANO - Al Ministro della giustizia - Premesso che: nel mese di agosto 2006 il Dipartimento per la giustizia minorile ha disposto la temporanea disattivazione del Centro di prima accoglienza (CPA) di Trento, a causa di lavori di straordinaria manutenzione nello stabile in cui il servizio è ubicato; al fine di garantire la continuità funzionale del servizio, il Dipartimento ha individuato nel CPA di Treviso la struttura territorialmente più vicina e di conseguenza maggiormente idonea ad accogliere i giovani sottoposti a misure precautelari nel distretto di competenza del Centro per la giustizia minorile di Trento; a distanza di oltre quattro mesi da tale provvedimento, il CPA di Trento non ha ripreso a funzionare e, di conseguenza, si continua a far ricorso al CPA di Treviso; tale ultimo centro si caratterizza notoriamente per le condizioni di strutturale inidoneità ad accogliere i minori arrestati, in ragione della sua ubicazione all'interno dell'Istituto penale per minorenni di Treviso e della scarsità dei locali in grado di svolgere le funzioni di accoglienza secondo le direttive ministeriali, si chiede di sapere: quali siano i motivi per i quali il CPA di Trento risulta ancora inagibile dopo quattro mesi dalla sua temporanea disattivazione; per quali ragioni ci si continui ad avvalere di una struttura inadeguata qual è il CPA di Treviso, anziché verificare, anche con la competente magistratura minorile, l'utilizzo temporaneo di una comunità pubblica o autorizzata, come prevede l'art. 18, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 ("Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"), secondo cui «quando riceve notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede ad indicare»; a tal proposito è noto agli interroganti che tale modalità è abitualmente in uso per i minori arrestati nella regione Friuli Venezia Giulia, dove non esiste un CPA ma una comunità autorizzata; quali motivi abbiano indotto il Dipartimento della giustizia minorile a non considerare tale possibilità, tenuto conto anche dell'istituzione di un Centro per la giustizia minorile a Trento, la cui autonomia tecnico-finanziaria avrebbe dovuto esplicarsi verificando le possibili alternative atte ad individuare una soluzione in quel territorio, senza gravare funzionalmente ed economicamente su un servizio, qual è il CPA di Treviso, riconducibile invece alla giurisdizione del Centro per la giustizia minorile di Venezia; se la distanza intercorrente tra il CPA di Treviso ed il distretto di Trento e Bolzano non rischi di rappresentare un ostacolo all'eventuale accesso dei familiari dei minorenni arrestati in Trentino e ristretti presso la struttura trevigiana, per effettuare visite e colloqui con i giovani indagati e per incontrare gli operatori, compromettendo le garanzie in termini di assistenza e sostegno ai minori ed ai loro familiari, tenuto conto che il tempo di permanenza degli arrestati in un CPA è al massimo di 96 ore; se tale fattore sia di ostacolo anche al contatto tra i minori arrestati ed i loro difensori, non consentendo il pieno esercizio del diritto al colloquio immediato tra il minore ed il difensore fin dall'inizio dello stato di privazione della libertà personale, così determinando il rischio di una violazione (o quantomeno di una illegittima compressione) del diritto alla difesa, sancito come inviolabile dall'art. 24 della Costituzione; se tale condizione non gravi oltre misura sul personale tecnico-amministrativo e sanitario incardinato presso il CPA di Treviso, notoriamente esiguo; se tale condizione non determini un sovraffollamento del CPA di Treviso i cui esigui locali non sono neppure in grado di soddisfare le esigenze dei minori arrestati nel Veneto; se tale condizione non stia gravando eccessivamente sui capitoli di spesa del Centro per la giustizia minorile di Venezia, competente, in termini di riparto giurisdizionale, sul CPA di Treviso, in relazione al mantenimento degli arrestati (vitto, spese mediche, eccetera); se le spese relative alla retribuzione del personale della Polizia penitenziaria assegnato al Centro per la giustizia minorile di Trento, ed incaricato delle attività di traduzione (indennità supplementari, eventuali ore di lavoro straordinario, eccetera) tra le regioni Veneto e Trentino, siano compatibili con i limiti finanziari previsti dal Dipartimento per la giustizia minorile; inoltre, considerato che le norme di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 ("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"), stabiliscono che "i centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati" e che "I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari", si chiede di sapere: quali iniziative abbia attualmente intrapreso il Dipartimento della giustizia minorile per consentire al CPA di Treviso di svolgere le proprie funzioni conformemente alle direttive e ai requisiti previsti dalla suddetta norma, soprattutto in ragione della sua distanza dal Palazzo per la giustizia minorile di Venezia-Mestre e della sua collocazione, da ben quindici anni, all'interno dell'Istituto penale per i minorenni di Treviso; quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare, al fine di eliminare questa situazione di palese violazione della normativa vigente, e correlativamente dei diritti soggettivi che tale normativa intende tutelare. (4-01145)

Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 029 all'Interrogazione 4-01145
presentata da VALPIANA Risposta.
- Le problematiche connesse alla temporanea disattivazione del Centro
di prima accoglienza di Trento, resasi necessaria per dar corso all'esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile, sono state
superate il 27 febbraio 2007 con la ripresa del normale funzionamento del
Centro. Le ragioni
che hanno indotto il Dipartimento per la giustizia minorile ad utilizzare
la struttura di Treviso sono riconducibili alla mancanza di disponibilità,
nel distretto di Corte di Appello di Trento, di una comunità pubblica
autorizzata ad accogliere minori stranieri arrestati o fermati. La struttura
di Treviso, pertanto, è apparsa nelle vicinanze la più idonea
a garantire ai minori sia la costruzione di progetti per l'eventuale
reinserimento nel territorio di appartenenza sia la possibilità
dei rapporti con i familiari e l'esercizio del diritto al colloquio
con il proprio difensore. I minori che
dal 7 agosto 2006 alla data di riapertura del Centro di prima accoglienza
di Trento sono stati sottoposti ai provvedimenti dell'autorità
giudiziaria di Trento e Bolzano sono stati 14, numero che non ha determinato
un sovraffollamento nel Centro di Treviso e, di conseguenza, un maggiore
carico di lavoro per il personale della struttura. Si sottolinea,
infine, che il Centro per la Giustizia minorile di Venezia non ha segnalato
un aggravio di spesa in relazione alla richiamata situazione di emergenza. Il Ministro della giustizia Mastella



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.