Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01127 presentata da EUFEMI MAURIZIO (UNIONE DEI DEMOCRATICICRISTIANI E DI CENTRO (UDC)) in data 23/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01127 presentata da MAURIZIO EUFEMI martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.092 EUFEMI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: con legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, stipulata a New York dai Paesi aderenti all'ONU il 20 novembre 1989; la predetta Convenzione, all'articolo 12, comma 2, recita: "A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale."; in data 1° marzo 2004, a seguito di ricorso urgente da parte di un genitore, il Tribunale per i minorenni di Roma, nella persona del presidente dott.ssa Isabella Foschini, ha aperto il fascicolo numero 467/04 E, procedendo, inaudita altera parte , all'affidamento temporaneo del minore al genitore ricorrente, sulla base delle sue sole dichiarazioni, rivelatesi successivamente del tutto infondate; in data 5 luglio 2004, su incarico del Tribunale e delega del Consulente tecnico d'ufficio incaricato prof. Stefano Ferracuti, la dr.ssa Eleonora Cannoni, psicologa infantile, depositava valutazione psicodiagnostica sul minore, acquisita agli atti del Tribunale, indicando che "l'ambiente di vita risulta essere caratterizzato come estremamente pericoloso e insicuro", con esplicito riferimento al luogo di abitazione stabilito dal Tribunale stesso; in data 9 novembre 2004, il Tribunale per i minorenni di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale, acquisendo come dato "pacifico" che il minore avesse trascorso la maggior parte del tempo con il genitore a cui era stato sottratto e che in tale contesto avesse potuto usufruire delle cure del sistema parentale allargato; ciò nonostante, il Tribunale per i minorenni di Roma, ancora in data 14 dicembre 2004, rifiutava di revocare il provvedimento di affidamento del minore, a giudizio dell'interrogante in palese violazione delle proprie prerogative di competenza; in data 14 dicembre 2005, la Corte suprema di Cassazione, con ordinanza numero 2171, riconosceva la "decisione unilaterale della madre" di trasferire il bambino dal contesto parentale abituale, delegando peraltro a terzi l'assistenza al minore, ristabilendo tuttavia l'onere del Tribunale per i minorenni di Roma di provvedere a sanare la situazione; a più riprese, e in particolare in data 27 giugno 2006, con decreto assunto monocraticamente e quindi, a giudizio dell'interrogante, in palese violazione delle procedure relative alla collegialità decisionale, il Presidente dr.ssa Isabella Foschini respingeva ulteriormente le richieste di riportare il minore nel suo contesto di sicurezza e abituale dimora; ancora in data 23 ottobre 2006, a seguito di reiterate istanze per l'ascolto del minore, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma confermava la necessità di continuare le verifiche sulla condotta dei genitori, rifiutando l'ascolto, tramite consulente specialistico, del minore; il genitore responsabile della sottrazione e presso il quale tuttora vive il minore è stato reiteratamente rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Roma per la sistematica violazione degli obblighi stabiliti dal Tribunale per i minorenni; sono pendenti presso la Procura della Repubblica di Roma ulteriori indagini per reati vari, tra cui lesioni gravi a carico del genitore vittima della sottrazione, avvenute alla presenza stessa del minore; ancora in data 17 dicembre 2006, il minore autonomamente, presso l'Ufficio di Polizia della Stazione ferroviaria di Roma Ostiense, ha denunciato il proprio stato di tensione e paura nei confronti del genitore con il quale è costretto a vivere dal decreto del Tribunale per i minorenni di Roma, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative concrete atte a verificare per quali ragioni il Tribunale per i minorenni di Roma, nella persona del Presidente dr.ssa Isabella Foschini, non abbia adottato ad oggi, a quasi tre anni di distanza, alcun provvedimento concreto volto a tutelare l'incolumità fisica e psicologica del minore, a garantirne l'ascolto del minore medesimo nel procedimento che lo vede protagonista, e in ogni caso a ricondurlo in seno al contesto familiare nel quale è cresciuto felicemente fino alla "sottrazione", evidenziando le eventuali ragioni amministrative che l'hanno impedito, e trasmettendo, per quanto di competenza, alle autorità all'uopo preposte gli atti relativi al procedimento citato e agli analoghi casi, che risultano all'interrogante essere diversi e ripetuti. (4-01127)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 051 all'Interrogazione 4-01127
presentata da EUFEMI Risposta.
- L'interrogante lamenta l'asserita inadempienza dei magistrati
del Tribunale per i minorenni di Roma nel provvedere in merito all'affido
di un minore per il quale entrambi i genitori hanno presentato ricorso.
Le doglianze riguardano principalmente la presunta inerzia della predetta
autorità giudiziaria la quale «non ha adottato ad oggi, a quasi
tre anni di distanza, alcun provvedimento concreto volto a tutelare l'incolumità
fisica e psicologica del minore, a garantire l'ascolto del minore
medesimo che lo vede protagonista nel procedimento, e in ogni caso a ricondurlo
in seno al contesto familiare nel quale è cresciuto felicemente
fino alla sottrazione». Risulta, invero,
che sulla vicenda in questione sono stati aperti due procedimenti civili,
uno innanzi al Tribunale per i minorenni di Torino su ricorso presentato
dal padre del minore (ricorso depositato in data 26 febbraio 2004), ed
un altro dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma, su ricorso della
madre (depositato il 27 febbraio 2004). Il Tribunale
per i minorenni di Roma, con decreto del 1º marzo 2004, ha disposto
il collocamento del minore presso la madre ed ha riconosciuto al padre
il diritto di visita ritenendo illegittimo il comportamento con cui questi,
senza il consenso dell'altro genitore, aveva portato il minore a Torino.
Risulta, altresì, che sia stata disposta d'ufficio anche una
consulenza tecnica riguardante il minore e diretta ad accertare «quale
risulti il contesto di appartenenza prevalente». Successivamente,
il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza del 9 novembre 2004,
ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ritenendo competente
il Tribunale per i minorenni di Torino. Contro tale decisione la madre
del minore ha proposto ricorso per regolamento di competenza innanzi alla
Corte di cassazione e la suprema Corte, in accoglimento del ricorso, con
decisione del 19 dicembre 2005, ha cassato la sentenza impugnata ed ha
dichiarato la competenza per territorio del Tribunale per i minorenni di
Roma. A seguito
di ciò la richiamata autorità giudiziaria ha proceduto a
disporre alcune consulenze tecniche d'ufficio sui genitori del minore
per valutarne le capacità genitoriali, nonché l'ascolto
indiretto del minore per il tramite del consulente tecnico. Della vicenda
giudiziaria in questione è stata investita la competente Direzione
generale magistrati che, dopo aver esaminato gli atti e la pertinente documentazione,
ha concluso nel senso che nessun rimprovero può essere mosso ai
giudici del Tribunale per i minorenni di Roma che ebbero ad occuparsi del
caso. La DGM ha
rilevato, peraltro, che le censure mosse dall'interrogante attengono
integralmente al merito dell'attività giurisdizionale espletata,
attività in alcun modo riconducibile ad incuria, approssimazione
o perseguimento di fini estranei a quelli di giustizia. Con riferimento,
poi, alla ulteriore doglianza espressa dal senatore secondo cui i provvedimenti
emessi dal Tribunale per i minorenni di Roma sono stati adottati inaudita
altera parte , la DGM ha precisato che i genitori sono stati sentiti
più volte e che si è proceduto anche all'audizione del
minore tramite consulente tecnico. Alla luce
di quanto sin qui esposto, non si ritiene di ravvisare trascuratezza o
ritardi nella gestione del procedimento, né di dovere attivare alcun
potere ispettivo finalizzato a rivedere l'attività svolta dall'autorità
giudiziaria. Il Ministro della giustizia Mastella