Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00323 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 23/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00323 presentata da GIOVANNI RUSSO SPENA martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.092 RUSSO SPENA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: la Gran Bretagna, nell'ambito di indagini sul terrorismo internazionale di matrice islamica, ha richiesto l'estradizione nel Regno Unito del medico italiano, incensurato, dr. Rosario Imperiale, con l'imputazione di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da delitto; in data 19 dicembre 2006, la VII sezione penale della Corte suprema di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli giugno 2006, che aveva accolto la richiesta di estradizione del Regno Unito; il dr. Imperiale è attualmente detenuto, da circa un anno, nel carcere di Poggioreale, sulla base di accuse rispetto alle quali l'imputato ha costantemente dichiarato la propria innocenza, sottolineando in particolare l'infondatezza dei reati a lui contestati, commessi secondo l'accusa a Londra, negli stessi giorni in cui invece l'imputato si trovava a Napoli, come la stessa difesa del dr. Imperiale ha potuto dimostrare; nel contestare la fondatezza delle accuse mossegli, il dr. Imperiale non ha omesso di rilevare il possibile legame e le reciproche implicazioni tra il procedimento penale iniziato nei propri confronti e le dichiarazioni da lui stesso rese alle autorità britanniche, in merito all' extraordinary rendition e ai trattamenti inumani e degradanti subiti dal giovane medico tunisino Wissem HTira; prescindendo dalle ragioni che hanno motivato il parere favorevole in ordine all'estradizione del dr. Imperiale, i difensori di quest'ultimo paventano il rischio -che si teme non infondato- che lo stesso imputato, una volta estradato nel Regno Unito, possa essere sottoposto a condizioni detentive lesive della dignità del detenuto e non conformi ai requisiti sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, nonché dalla Costituzione italiana, ovvero possa essere coinvolto in una extraordinary rendition ; i difensori del dr. Imperiale riferiscono in particolare di un singolare episodio avvenuto nel carcere di Poggioreale, relativo al reiterato invio al detenuto di copie dell'Anti-Terrorism Act inglese da parte di uno studio legale londinese, con l'invito alla collaborazione con la giustizia e la richiesta -non meglio motivata- di un incontro con il medesimo dr. Imperiale, che peraltro non aveva mai nominato quale proprio difensore alcuno degli avvocati del suddetto studio londinese; considerato, inoltre, che: ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"; il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione e delle circostanze sopra descritte; se, anche alla luce delle osservazioni sopra riportate, non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto, adottando, se del caso, nell'ambito delle proprie competenze, ogni provvedimento idoneo a garantire, anche con riferimento alla procedura di estradizione richiamata, la tutela dei diritti fondamentali e il pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale e dalla normativa cogente in materia di estradizione, trattamento penitenziario e processuale dell'estradato, al fine di evitare, soprattutto, che la circostanza di avere egli denunciato le torture subite dal medico tunisino Wissem HTira possa invece risolversi in trattamenti discriminatori nei suoi confronti. (3-00323)