Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02365 presentata da FABRIS MAURO (POPOLARI-UDEUR) in data 30/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02365 presentata da MAURO FABRIS martedì 30 gennaio 2007 nella seduta n.100 FABRIS. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: la Costituzione Italiana al terzo comma dell'articolo 24 assicura ai non abbienti il patrocinio gratuito, in tutte le materie (civile, penale e amministrativo); l'articolo 21 della Legge 223 del 4 luglio 2006, al primo e secondo comma, stabilisce che «1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario. 2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato»; tali norme, ad avviso dell'interrogante, solo all'apparenza dispongono una semplice sostituzione dell'Ente preposto al pagamento; in particolare, se prima dell'entrata in vigore della Legge 223 del 4 luglio 2006 le spese di giustizia (fra le quali vanno ricomprese anche gli onorari degli avvocati difensori di cittadini ammessi al patrocinio a spese dello Stato) venivano erogate dalle Poste Italiane spa, sovente facendo ricorso all'anticipazione delle somme dovute, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 21 della Legge 223/2006 il pagamento di tali spese (debitore delle quali è sempre lo Stato) viene effettuato da parte della Banca d'Italia, come si evince dal secondo comma, «...secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità di Stato»; questo potrebbe voler dire, ad avviso dell'interrogante, che la Banca d'Italia provvede al pagamento delle spese di giustizia solo se e quando ha la disponibilità dei fondi per poterlo fare, vanificando il giusto diritto di ogni avvocato a percepire l'onorario per l'attività difensiva espletata nell'interesse dei meno abbienti; se a questo si aggiunge che nella stessa Legge 223/2006 viene progressivamente ridotto lo stanziamento per le spese di giustizia (50 milioni per il 2006, 100 per il 2007 e 200 per il 2008), si arriva al paradosso che si mantiene in vita nel nostro ordinamento giuridico un istituto quale quello del patrocinio a spese dello Stato senza, tuttavia, garantire la relativa necessaria copertura finanziaria dello stesso, determinando molti avvocati a rifiutare di assistere i nuovi clienti con il gratuito patrocinio e quindi pregiudicando la ratio stessa dell'istituto -: quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di evitare la progressiva disapplicazione del patrocinio gratuito con evidente lesione, da una parte, del diritto di difesa costituzionalmente garantito dei cittadini meno abbienti e, dall'altra, con la lesione del diritto dell'Avvocato (così come di qualsiasi altro lavoratore) di percepire l'onorario per l'attività professionale prestata e posto a carico dello Stato. (4-02365)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 9 luglio 2007 nell'allegato B della seduta n. 185 All'Interrogazione 4-02365
presentata da FABRIS Risposta. - In risposta all'interrogazione dell'onorevole Fabris, si rappresenta che le disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto-legge n. 223/06, convertito con modificazioni in legge n. 248/06, riguardano il pagamento di tutte le spese di giustizia iscritte nel capitolo di bilancio 1360 (tranne gli atti di notifica di procedimenti penali) nonché le spese gravanti sul capitolo di bilancio 1362. Detto articolo 21 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle spese di giustizia secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato in luogo del sistema basato sulle anticipazioni da parte degli uffici postali. Tale sistema delle anticipazioni postali, per espressa previsione del legislatore, resta in essere solamente per le spese relative ad atti di notifica nei procedimenti penali e per gli atti di notifica e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'Erario. Pertanto, vigendo la nuova disciplina, tutte le spese di giustizia (ad eccezione di quelle attinenti le attività di notifica) devono essere pagate tramite le Tesorerie Provinciali dello Stato attraverso i funzionari delegati, i quali provvedono con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte dall'Amministrazione della Giustizia. Ai fini del pagamento delle spese di giustizia secondo la citata previsione normativa, il Ministero della Giustizia ha provveduto ad impartire le istruzioni operative per consentire il pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (cap. 1362) ed il pagamento della generalità delle spese di giustizia (cap. 1360), tra le quali la corresponsione dei compensi dovuti ai difensori dei cittadini ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La competente Direzione Generale ha sollecitato i funzionari delegati a far fronte, con il massimo sforzo, alla corresponsione di tutte le spese di giustizia con le prescritte modalità, anche richiedendo integrazioni di fondi, ove necessarie; queste ultime sono già state disposte in favore delle Corti d'Appello che ne hanno fatto richiesta. Tanto premesso, per quanto di competenza di questa Amministrazione, si ritiene di aver posto in essere le condizioni per la risoluzione dei problemi evidenziati dall'interrogante in ordine alla corresponsione dei compensi dovuti ai difensori dei cittadini ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.