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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01192 presentata da LIOTTA SANTO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 30/01/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01192 presentata da SANTO LIOTTA martedì 30 gennaio 2007 nella seduta n.096 LIOTTA - Ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che: l'11 e il 12 giugno 2006 si svolgevano, nel comune di Forza d'Angrò (Messina), le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale; alle elezioni amministrative risultava vincente il candidato Sindaco Bruno Miliadò; il 4 marzo 2004 il Giudice monocratico del Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, dichiarava colpevole Bruno Miliadò per il reato di cui agli articoli 81 e 479 del codice penale per avere: "nella qualità di funzionario delegato per l'autentica delle firme presso il Comune di Forza D'Angrò, falsamente attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nelle domande di richieste premio di cui al regolamento C.E.E. 3007/84" e lo condannava alla pena di reclusione di anni uno; il 24 febbraio 2005 la Corte d'appello di Messina respingeva l'appello dell'imputato e confermava la sentenza del Giudice monocratico di Messina, sezione distaccata di Taormina; la sentenza di cui sopra passava in giudicato il 1° marzo 2006 con pronuncia della Corte suprema di cassazione; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'art. 58, "Cause ostative alla candidatura", al comma 1, lettera c) , indica "coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati dalla lettera b) "; Bruno Miliadò, nonostante quanto previsto dal disposto normativo citato, si candidava alla carica di sindaco del Comune di Forza D'Angrò; il predetto decreto, all'art. 58, comma 4, prevede: "eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse", si chiede di sapere: quali interventi urgenti si intendano porre in essere in merito alla vicenda sopra descritta; se i Ministri in indirizzo non ritengano di promuovere tutte le iniziative di competenza atte a ristabilire i principi di legalità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del decreto legislativo 267/2000. (4-01192)

Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 055 all'Interrogazione 4-01192
presentata da LIOTTA Risposta.
- Appare preliminarmente opportuno ricordare che la disciplina degli
enti locali in Sicilia, Regione a Statuto speciale, attribuisce al Presidente
della Regione e all'Assessore regionale con delega alle Autonomie
locali la competenza in materia di controlli sugli organi dei Comuni, eccezion
fatta per le fattispecie di scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico
e per infiltrazioni mafiose, ipotesi di competenza statale. Detto regime
specialistico si applica anche alla fattispecie cui fa riferimento l'interrogante,
relativa al provvedimento di revoca dell'elezione a Sindaco del Comune
di Forza d'Agrò del signor Bruno Miliadò, eletto in
occasione delle consultazioni amministrative del giugno del 2006. In particolare,
il signor Miliadò è stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, ad un anno di reclusione per il reato di cui agli articoli
81 e 479 del codice penale, commesso in qualità di funzionario del
comune stesso. In base al
regime ordinario (articoli 41 e 58 del decreto legislativo n. 267/2000),
il Consiglio comunale, nel corso della prima seduta, deve esaminare la
condizione degli eletti e, se del caso, deve dichiararne l'ineleggibilità,
revocando il provvedimento. L'eventuale elezione o nomina è
nulla, qualora sussista una causa ostativa alla candidatura (tra cui figura
la condanna penale definitiva alla pena della reclusione superiore a 6
mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti una pubblica funzione). In Sicilia,
alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11 della legge regionale n. 7 del 1992 in base alle quali «Le
operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale
del Comitato regionale di controllo». Tuttavia,
a seguito della riforma costituzionale del 2001, detto Comitato è
stato soppresso e ciò ha reso non esperibile il rimedio della revoca
del provvedimento di convalida dell'eletto. Al fine di
promuovere una pronuncia dell'autorità giudiziaria ordinaria
sulla nullità delle elezioni e per le conseguenze sull'intero
procedimento elettorale dell'amministrazione di Forza d'Agrò,
il Prefetto di Messina ha promosso l'azione popolare prevista dall'articolo
70 del T.U.O.E.L. A tal proposito, anche il competente Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha concordato
circa l'opportunità di promuovere detta azione popolare, ritenendola
l'unico strumento utile ai fini della dichiarazione di nullità
delle elezioni inficiate dalla condizione di incandidabilità del
sindaco di Forza d'Agrò. Si fa presente
comunque che, allo stesso fine, sono stati anche presentati un ricorso
al Tribunale ordinario di Messina da parte di un candidato alle stesse
elezioni e un atto stragiudiziale da parte di alcuni consiglieri comunali,
inviato all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali ed alla Prefettura di Messina per l'adozione
dei provvedimenti di competenza. In accoglimento
del ricorso presentato dal Prefetto di Messina, il Tribunale di Messina,
con sentenza n. 529/07 del 4 aprile 2007, ha dichiarato la nullità
dell'elezione a sindaco nel comune di Forza D'Agrò del
signor Bruno Miliadò nonché la decadenza dello stesso dalla
carica. Il 16 luglio
2007, la Corte di appello di Messina - sezione civile - con sentenza
n. 382/07, ha rigettato tutti gli appelli alla sentenza 529/07. Il successivo
23 agosto, il competente Assessorato della famiglia delle politiche sociali
e delle autonomie locali, della Regione Sicilia, prendendo atto delle sopra
citate sentenze, ha dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco del comune
di Forza D'Agrò il signor Miliadò Bruno, con i conseguenti
effetti riflessi necessitati della decadenza della giunta e del consiglio
comunale. Per la provvisoria gestione dell'ente è stato nominato
un commissario regionale. Per completezza
di informazioni, si fa presente che sulla vicenda pende un ricorso in Cassazione
presentato dal signor Bruno Miliadò. Il Sottosegretario di Stato per l'interno Pajno



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.