Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01196 presentata da BOCCIA MARIA LUISA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 30/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01196 presentata da MARIA LUISA BOCCIA martedì 30 gennaio 2007 nella seduta n.096 BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: risulta agli interroganti, anche sulla base di dichiarazioni contenute nelle lettere di numerosi detenuti, nonché dei dati pubblicati nel Rapporto Antigone, che la Casa circondariale di Parma presenta carenze strutturali e problemi di gestione di assoluta gravità; in particolare, la Casa di pena parmense è destinata a contenere 350 detenuti, ma ne ospita circa 620, con evidenti problemi legati al sovraffollamento, alla carenza di servizi di assistenza e di trattamenti in proporzione al numero dei detenuti; le condizioni di sovraffollamento del carcere aggravano le condizioni di vita dei detenuti, anche in ragione della scarsità del personale dell'amministrazione penitenziaria o medico ivi presente; molti detenuti lamentano inoltre le condizioni di disagio - peraltro pregiudizievoli della propria salute, dato anche il clima rigido del luogo - dovute al divieto di disporre di giubbotti imbottiti, trapuntati o foderati; divieto che non appare certamente riconducibile a ragioni di sicurezza; le stesse attività lavorative sono estremamente limitate, anche per i detenuti sottoposti a regimi detentivi ordinari, e non di "sicurezza rafforzata"; ai detenuti non è concesso l'uso del computer , contrariamente a quanto disposto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che prevede espressamente che il direttore dell'istituto penitenziario possa autorizzare l'uso, anche nelle camere di detenzione, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro e di studio; laddove la Circolare del Ministero della giustizia. n. 3556/6006 del 15 giugno 2001: "Possesso ed uso di pc nelle camere di detenzione. Controllo sui computer ", ammette a contrario senza restrizioni particolari l'uso di strumenti informatici nelle camere comuni adibite allo studio ed alla informazione; ai detenuti è vietato l'acquisto a proprie spese del sopravvitto, possibile unicamente attraverso un ordine all'impresa che fornisce il carcere, che risulta praticare - secondo quanto affermato dagli stessi detenuti - prezzi decisamente elevati rispetto a quelli ordinari, in maniera tale da impedire a coloro che non dispongano di risorse sufficienti di potere integrare il vitto fornito, conformemente alle proprie esigenze e necessità personali; è vietata la detenzione in cella di più di quattro libri: si tratta di un divieto che non solo è lesivo del diritto allo studio del detenuto, ma che non è peraltro motivabile sulla base di ragioni di sicurezza; i servizi di maggiore rilevanza per i detenuti (dall'assistenza sanitaria, alla barberia, all'uso della lavanderia e delle docce) sono possibili unicamente nelle ore destinate all'aria, di modo che i detenuti sono costretti a scegliere se usufruire delle poche ore d'aria oppure avvalersi di servizi parimenti necessari, quali appunto l'assistenza sanitaria, l'uso della doccia, della lavanderia, eccetera; si verifica, altresì, la radicale impossibilità di applicazione del principio della "territorialità della pena", suscettibile di causare notevoli disagi non solo ai detenuti, ma anche ai familiari costretti a lunghi e costosi viaggi, quando non all'assoluta rottura di ogni legame in ragione della impossibilità di effettuare colloqui per mancanza dei mezzi economici necessari a tali lunghi spostamenti; nell'ambito di un reclamo ritualmente presentato in data 30 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario alla magistratura di sorveglianza, nonché alle istituzioni competenti in materia di giustizia, un detenuto del carcere di Parma ha peraltro dichiarato che molti soggetti ivi reclusi sono privati degli abiti, e sono costretti a restare in cella con la sola biancheria intima. Qualora ciò corrispondesse al vero, si tratterebbe ovviamente di una misura fortemente lesiva della dignità dei detenuti, suscettibile di integrare gli estremi dei trattamenti inumani e degradanti, vietati dalla Costituzione e dal diritto internazionale; l'art. 27, comma 3, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, processo di cui una delle componenti essenziali è rappresentata proprio dalla formazione culturale e dallo studio; il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; tale garanzia è ribadita dall'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"; l'art. 15, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prescrive che "il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia"; l'art. 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancisce espressamente che: "i detenuti e gli internati sono autorizzati ad avvalersi" anche "dei mezzi di informazione" diversi dalla stampa periodica; l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" prevede espressamente che il direttore dell'istituto di pena "può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili; gli artt. da 5 a 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dettano una rigorosa disciplina in ordine ai requisiti strutturali minimi degli istituti di pena, prescrivendo che le carceri siano realizzate in modo tale "da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati"; che "i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente"; analoga disciplina prevedono gli artt. da 8 a 13 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e gli artt. da 17.1 a 18.10 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 sulle norme penitenziarie in ambito europeo, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi condizioni di disagio che caratterizzano la vita penitenziaria nel carcere di Parma; se il Ministro intenda acquisire ulteriori informazioni in merito alle ragioni della carenza strutturale e delle condizioni di ridotta funzionalità del carcere di Parma; quali provvedimenti di competenza ritenga opportuno adottare al fine di migliorare le condizioni della vita penitenziaria nel carcere di Parma, così da garantire il pieno rispetto dei diritti alla dignità, alla salute, allo studio ed alla tutela dei rapporti familiari dei detenuti. (4-01196)