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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01241 presentata da DIVINA SERGIO (LEGA NORD PADANIA) in data 01/02/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01241 presentata da SERGIO DIVINA giovedì 1 febbraio 2007 nella seduta n.099 DIVINA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: mentre i cittadini italiani corretti devono combattere con incessanti aumenti di prezzi, tasse, ticket e tariffe, oltre che con le restrizioni nell'assistenza sanitaria, i meno corretti, ossia i detenuti (indulto a parte), continuano a godere di ampi privilegi, che la legge finanziaria, restrittiva con i primi, non ha minimamente scalfito, privilegi che spettano indistintamente a tutti, indipendentemente dai reati commessi; infatti il nuovo regolamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000), che ha abrogato il precedente del 1976, non è stato mai modificato e prevede una lunga serie di servizi "gratuiti" e agevolazioni per i carcerati: servizi igienici con acqua calda, docce, bidet (solo per le donne); servizi di barbiere e di parrucchiere; servizio di lavanderia; tre pasti regolari al giorno (quattro per i minorenni) approvati dall'Istituto nazionale della nutrizione per attestare l'adeguatezza delle porzioni, nonché la qualità nutrizionale delle medesime; assistenza sanitaria completa; asili nido per i bambini delle detenute; francobolli e carta per lettere; energia elettrica a tariffa agevolata per uso di computer , compact-disc , lettori di nastri; corsi di formazione professionale, con sussidio orario; corsi di istruzione secondaria superiore, con sussidio giornaliero; assegni familiari per le persone a carico; assistenza materiale alle famiglie; attività ricreative e sportive; paradossalmente, ad un pensionato con reddito medio converrebbe quasi andare in galera, ove vivrebbe molto più decorosamente, risolverebbe senza spese e senza pensieri molti problemi di sopravvivenza e potrebbe mettere da parte la pensione, l'interrogante chiede di sapere: se veramente in ogni istituto di pena, i detenuti godano di tutti i trattamenti citati in premessa; se, in momenti di crisi come l'attuale, in cui si chiedono sacrifici a tutti, in considerazione dei costi elevati a carico degli istituti penitenziari e delle condizioni precarie in cui operano gli agenti di Polizia penitenziaria in carenza di organico e mal retribuiti, non si ritenga opportuno rivedere il numero dei suddetti benefici, visto che il carcere costituisce pur sempre il luogo per l'espiazione di una pena e non un albergo a quattro stelle. (4-01241)

Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 041 all'Interrogazione 4-01241
presentata da DIVINA Risposta.
- Il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria (Decreto
del Presidente della Repubblica n. 230/2000, che sostituisce
il precedente regolamento di esecuzione Decreto del Presidente della Repubblica
n. 431/76), si inserisce nel percorso di riforma delle norme
inerenti all'esecuzione penale che era stato avviato con la legge
n. 354 del 1975, in accordo con i principi sanciti dall'articolo
27 della Costituzione. Con questo percorso, il legislatore ha inteso creare
un impianto normativo che sia funzionale non soltanto alla mera custodia
del detenuto, ma anche al recupero sociale del condannato. È in
questa ottica, quindi, che deve essere inquadrato il nuovo regolamento
di esecuzione della legge penitenziaria, il quale, ispirandosi alle «Regole
minime per il trattamento dei detenuti «adottate dall'ONU nel
1955 ed alle «Regole penitenziarie europee» del Consiglio d'Europa
del 1987, ribadisce la necessità di umanizzare le condizioni di
vita dei detenuti, dando concreta e piena attuazione ai principi ispiratori
della riforma penitenziaria e cercando di trovare un giusto equilibrio
tra la pena, intesa come risposta alle esigenze di sicurezza sociale, e
la sua concreta esecuzione, finalizzata alla rieducazione del condannato. La promozione
dell'istruzione e della cultura riveste, dunque, un ruolo di basilare
importanza nel complesso di interventi volti a favorire la maturazione
personale ed etica dei soggetti in esecuzione penale, poiché attraverso
tale azione trattamentale vengono veicolati modelli, valori ed alternative
comportamentali il cui fine è quello di consentire l'espressione
delle attitudini personali secondo modalità condivise e congruenti
con la sensibilità sociale. A questo proposito,
preme sottolineare che la stessa normativa penitenziaria prevede la responsabilizzazione
e la partecipazione del detenuto condannato alle spese di mantenimento
in carcere, secondo quanto previsto dall'articolo 56 del citato Decreto
del Presidente della Repubblica n. 230/2000 in accordo con quanto
sancito dell'articolo 145 del Codice penale, mentre per i soggetti
che si trovano in una posizione giuridica non definitiva vale la presunzione
di innocenza sancita dal dettato costituzionale. Ciò
premesso, l'amministrazione penitenziaria è chiamata istituzionalmente
a rispettare quanto sancito dalla citata normativa nazionale ed internazionale
sia per quel che riguarda le oggettive condizioni di vivibilità
degli istituti penitenziari, sia per quel che concerne il complesso delle
attività trattamentali, che si configurano quali occasioni in grado
di qualificare positivamente l'interazione tra soggetto detenuto,
istituzione penitenziaria e società civile. Per quanto
concerne l'assistenza sanitaria assicurata ai detenuti, va sottolineato
che il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione
della libertà deve essere ampiamente tutelato e garantito quale
diritto inviolabile dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità. È chiaro
che l'istituto penitenziario in cui un individuo viene ristretto,
concretizzandosi in una formazione sociale, diviene il luogo in cui il
detenuto esplica la propria personalità. Lo Stato,
attraverso l'amministrazione penitenziaria o attraverso le ASL, ha
l'obbligo di predisporre all'interno dell'istituto un servizio
sanitario idoneo, nonché di provvedere al trasferimento dei detenuti
in luogo esterno di cura «ove siano necessarie cure ed accertamenti
diagnostici che non possono essere apprestati dal servizio sanitario organizzato
all'interno dell'istituto»; diversamente verrebbe violato
un diritto costituzionalmente garantito. L'articolo
11, comma. 4 e 5, della legge n. 354/1975 stabilisce, infatti,
che «All'atto dell'ingresso in istituto i soggetti sono
sottoposti a visita medico generale allo scopo di accertare eventuali malattie
fisiche o psichiche». L'importanza di tale adempimento è
sottolineato da un gran numero di circolari emesse dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, le quali insistono sul fatto che la visita medica debba
essere effettuata «con la massima sollecitudine, il massimo scrupolo
e nella maniera più approfondita per evitare che forme patologiche
sia fisiche che psichiche sfuggano al tempestivo controllo e manchino,
quindi, nel corso della detenzione o dell'internamento, di adeguate
attenzioni o cure». Peraltro,
la visita al momento del primo ingresso svolge anche un'importante
funzione di prevenzione, certificando l'idoneità del soggetto
ad essere ammesso a vita in comune anche da un punto di vista sanitario. La condizione
detentiva, nonostante il diritto alla salute non possa essere intaccato
in qualche modo nel suo contenuto essenziale, determina comunque una limitazione
delle modalità di esercizio dello stesso, visto che i detenuti non
hanno la possibilità di scegliere a loro piacimento il luogo di
cura e non possono farsi visitare a loro spese dal sanitario di loro fiducia
senza il rilascio di specifica autorizzazione in tal senso da parte dell'autorità
competente. La materia
della tutela della salute dei detenuti è stata, comunque, oggetto
nel 1999 di uno specifico intervento normativo volto alla riforma della
sanità penitenziaria. Tale riforma prende le mosse dalla legge n. 419/98
di razionalizzazione del sistema sanitario nazionale che, all'articolo
5, prevede interventi anche in tema di servizio sanitario penitenziario. Il decreto
legislativo n. 230/99, così come modificato dal decreto legislativo
n. 433/2000, demanda ai decreti d'attuazione il riordino del
settore. Il principio che, comunque, viene ribadito è che i detenuti,
al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione
delle prestazioni, prevenzioni, diagnosi e cura, nonché dei livelli
essenziali uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale. Nel decreto
legislativo citato i detenuti sono stati esentati dal sistema di compartecipazione
alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario
nazionale, in considerazione del loro stato detentivo e della conseguente
limitazione della libertà di scelta del luogo di cura. Si segnala,
comunque, che la stragrande maggioranza dei detenuti, vuoi per reddito,
vuoi per stato di disoccupazione o per patologie da cui sono affetti, sarebbero
esenti da ticket anche in stato di libertà. Il Ministro della giustizia Mastella



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.

venerdì 2 febbraio
  • Politica, cultura e società
    In occasione della partita di calcio Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie in cui perde la vita l'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso il campionato di calcio.