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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01238 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 01/02/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01238 presentata da GIOVANNI RUSSO SPENA giovedì 1 febbraio 2007 nella seduta n.099 RUSSO SPENA - Al Ministro della giustizia - Risultando all'interrogante che: il sig. Francesco Cavallo, si trova attualmente a scontare la pena della reclusione, all'interno del carcere di Milano 'Opera', versando in condizioni psico-fisiche di assoluta gravità, dichiarate come tali radicalmente incompatibili con la vita inframuraria, da parte non soltanto dei consulenti tecnici della difesa, ma anche dai consulenti tecnici d'ufficio, che hanno più volte auspicato il ricovero del sig. Cavallo in altra struttura, maggiormente compatibile con le sue esigenze di cura, sollecitando la dovuta attenzione in ordine alla gravità della condizione fisio-psichica del medesimo; il sig. Cavallo è affetto da numerose gravi patologie ed è stato sottoposto a numerosi interventi come documentato da perizie, ed è tuttora costretto all'assunzione di farmaci, con assoluta necessità di un urgente intervento o comunque di un adeguato trattamento nosocomiale per le varie forme morbose da cui è affetto, al fine di salvaguardarne l'incolumità psico-fisica e di evitare il peggioramento ulteriore delle condizioni di salute generali, già gravemente compromesse ; le già gravi condizioni di salute del sig. Cavallo, si sono peraltro di recente ulteriormente aggravate, in ragione della carenza dei trattamenti all'uopo necessari, resi impossibili dal regime detentivo; nonostante la positiva condotta penitenziaria e la dichiarata e documentata incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del sig. Cavallo, allo stesso non sono tuttora stati concessi né la detenzione domiciliare, né il differimento dell'esecuzione della pena, misure che sarebbero invece assolutamente necessarie, al fine di evitare l'ulteriore peggioramento delle condizioni di salute del detenuto; non sembra sussistano, del resto, ragioni ostative alla concessione di tali misure, che anzi appaiono pienamente auspicabili, anche soltanto in considerazione dell'età (76 anni) del sig. Cavallo, a prescindere dalla pur dirimente analisi delle sue gravi condizioni di salute, dal momento che l'art. 47- ter della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, come modificato dalla legge 251/2005, dispone in proposito che: "La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609- bis , 609- quater e 609- octies del codice penale, dall'art. 51, comma 3- bis , del codice di procedura penale e dall'art. 4- bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età, purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale", considerato che: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, insuscettibile di limitazione alcuna ed idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo modalità idonee a pregiudicare il diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica; ai sensi dell'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo, altresì, essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti", si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra esposta; se il Ministro, anche alla luce delle considerazioni sinora svolte, non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in merito alla questione in esame, se del caso anche adottando i provvedimenti che ritenga opportuni, al fine di garantire al sig. Cavallo - come agli altri detenuti che versano in condizioni di analoga gravità sotto il profilo sanitario - la tutela effettiva del proprio diritto alla salute, che rischia altrimenti di essere irrimediabilmente pregiudicato da modalità di esecuzione della pena orientate unicamente a criteri retributivi, di prevenzione generale e difesa sociale, poco compatibili con il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona, nonché con la funzione rieducativa e special-preventiva della sanzione penale, che costituiscono principi fondamentali dello Stato di diritto e del nostro ordinamento costituzionale. (4-01238)

Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 043 all'Interrogazione 4-01238
presentata da RUSSO SPENA Risposta.
- Si comunica che il detenuto Francesco Cavallo, nato a Ostuni il
25.10.1931, è stato estradato dalla Spagna in data 17 gennaio 2003
Attualmente egli si trova ristretto presso la casa di reclusione di Milano
Opera, in espiazione di pena fino al 28 luglio 2021, a seguito del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73
e 74 del D.P.R. 309/90. Secondo quanto
riferito dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, il detenuto Cavallo
è affetto da numerose patologie, in gran parte dovute all'età
avanzata (75 anni), ed è adeguatamente assistito dal personale medico
presso il centro diagnostico terapeutico annesso all'istituto penitenziario,
dal momento che le sue condizioni di salute non sono risultate incompatibili
con il regime carcerario. Per quanto
riguarda, poi, la questione della mancata concessione al detenuto della
sospensione dell'esecuzione della pena, va rilevato che l'autorità
giudiziaria competente ha rigettato le istanze avanzate dal Cavallo, motivando
i vari provvedimenti adottati non solo alla luce della pericolosità
sociale del detenuto (pericolosità attestata anche dalla sua latitanza
in Spagna), ma anche in relazione alle condizioni fisiche del richiedente,
che, secondo le varie relazioni sanitarie, risultano adeguatamente controllate
e curate nell'istituto carcerario milanese. Si soggiunge,
peraltro, che l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Sorveglianza
di Milano in data 6.7.2006 è passata indenne al vaglio della Suprema
Corte, che, con sentenza del 15.3.2007, ha rigettato il ricorso proposto
del Cavallo, avallando le scelte motivazionali addotte dal Tribunale di
Sorveglianza. Il Ministro della giustizia Mastella



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.

venerdì 2 febbraio
  • Politica, cultura e società
    In occasione della partita di calcio Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie in cui perde la vita l'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso il campionato di calcio.