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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02446 presentata da MASCIA GRAZIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 05/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02446 presentata da GRAZIELLA MASCIA lunedì 5 febbraio 2007 nella seduta n.103 MASCIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'Imam Osama Mustafa Hassan Nasr, conosciuto come Abu Omar, è stato sequestrato a Milano il 17 febbraio 2003; dati ormai accertati testimoniano che dopo il prelevamento avvenuto a Milano, Abu Omar è stato condotto presso la base Usa di Aviano, da lì a Ramstein, in Germania, ed infine in Egitto dove è stato consegnato alle autorità di quel paese e sottoposto, secondo la sua testimonianza, ad orrende torture nel carcere speciale di Al Tora dove è tuttora detenuto; il Parlamento europeo il 18 gennaio 2006 ha stabilito di costituire una commissione temporanea sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri; il 6 settembre 2006 il Presidente americano George W. Bush ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno effettivamente creato una rete di centri di detenzione segreti all'esterno delle proprie frontiere, dove numerosi prigionieri sono stati detenuti per essere poi trasferiti a Guantanamo; la suddetta commissione temporanea ha accertato che ben 46 scali sono stati effettuati da aeroplani utilizzati dalla CIA negli aeroporti italiani, che in talune occasioni provenivano o volavano verso paesi collegati con il circuito delle consegne straordinarie e con il trasferimento di detenuti; per quella cattura illegale la Procura della Repubblica di Milano ha inquisito 35 persone, 26 agenti della Cia, un carabiniere dei Ros e 8 agenti italiani del Sismi; per dare luogo al processo in Italia a carico degli agenti CIA è necessario che il Ministero della giustizia proceda alla richiesta di estradizione dei 26 cittadini statunitensi; la magistratura della Repubblica Federale di Germania in data 31 gennaio 2007 ha emesso 13 ordini di arresto contro i presunti agenti CIA che, analogamente a quanto avvenuto in Italia, avrebbero proceduto al sequestro di un cittadino tedesco-libanese nel 2004 -: se il Ministro della giustizia, anche in virtù di quanto emerso dagli orientamenti della Commissione temporanea istituita dal Parlamento europeo su questo argomento, intenda dare seguito alla richiesta della Procura di Milano per quanto attiene l'estradizione e altri atti di assistenza giudiziaria.(4-02446)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 14 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 156 All'Interrogazione 4-02446
presentata da MASCIA Risposta. - In relazione al sequestro dell'egiziano Nasr Osama Muostafa Hassan, alias Abu Omar, commesso a Milano il 17 febbraio 2003, il Procuratore della Repubblica di Milano ha iscritto il procedimento penale n. 10838/05. Nell'ambito di tale procedimento, la Procura generale della Repubblica di Milano, su richiesta dell'ufficio inquirente, il 7 novembre 2005 trasmise alla Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia la richiesta di estradizione di 22 cittadini americani, nei confronti dei quali erano state emesse tre ordinanze di custodia cautelare per sequestro di persona dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Il 22 dicembre 2005 veniva trasmessa al competente ufficio ministeriale anche la richiesta di estensione delle ricerche a fini estradizionali delle 22 persone, da diffondersi in ambito extraeuropeo a mezzo Interpol. Il Ministro della giustizia pro-tempore provvedeva, in due tempi, a diffondere le ricerche sia nei tredici Paesi del mandato di arresto europeo collegati alla banca dati Sis-Sirene, sia nei dodici Paesi che, pur avendo aderito al nuovo strumento, non dispongono del predetto collegamento, ricorrendo al canale Interpol. Il 12 aprile 2006 il Ministro della giustizia comunicava all'Autorità giudiziaria milanese la decisione, adottata ai sensi dell'articolo 720 comma 3 c.p.p., di non presentare agli Stati Uniti la domanda di estradizione e di non diffondere le ricerche dei soggetti in ambito internazionale extraeuropeo. Nel corso delle indagini emergevano, intanto, elementi probatori a carico di altri quattro cittadini statunitensi e di alcuni esponenti del S.I.S.Mi. e, in data 3 luglio 2006, il giudice per le indagini preliminari emetteva una nuova ordinanza di custodia cautelare, sostitutiva delle tre precedenti, a carico di 28 persone, cioè dei precedenti 22 e di ulteriori 4 indagati americani nonché di due cittadini italiani. Essa veniva eseguita nei confronti dei due italiani e rimaneva ineseguita nei confronti dei 26 stranieri. Anche per gli ulteriori 4 stranieri le ricerche venivano diffuse in ambito europeo. Il 7 agosto 2006 la Procura generale presso la Corte di Appello di Milano trasmetteva al Ministero della giustizia la richiesta di presentazione al Governo degli Stati Uniti d'America della domanda di estradizione nei confronti dei 26 cittadini americani. Soltanto il successivo 3 novembre 2006, peraltro, la Procura di Milano trasmetteva al Ministero della giustizia la traduzione in inglese degli atti processuali necessari per avviare la richiesta di estradizione. Al riguardo, va preliminarmente osservato che la richiesta di estradizione costituisce un atto complesso, che non si esaurisce nella mera richiesta processuale del competente ufficio giudiziario, ma involge autonomi poteri e responsabilità politiche del ministro, chiamato ad effettuare una complessiva valutazione dell'interesse nazionale nei rapporti con le autorità straniere, tenendo anche conto della necessità di un ordinato funzionamento dell'insieme delle strutture e dei poteri dello Stato. Trattasi, dunque, di un atto politico per eccellenza, non soggetto a termini e di cui è parte la scelta stessa del tempo stesso dell'adozione, positivo o negativo che sia il provvedimento da adottarsi. Alla luce di queste considerazioni, sembrano istituzionalmente improprie le sollecitazioni provenienti dall'esterno. Accanto all'interesse processuale, di esclusiva competenza dei giudici, coesistono le autonome determinazioni del potere esecutivo. D'altra parte, se si dovesse tenere conto soltanto dell'interesse processuale non vi sarebbe ragione di prevedere un potere del ministro in materia. A tale proposito, va inoltre evidenziato che l'attesa di una formale decisione dello scrivente non ha comportato e non comporterà alcun effetto sul regolare svolgimento del processo nei confronti degli imputati, siano essi presenti o contumaci, poiché la circostanza che non si concluda il rapporto estradizionale, vuoi per il mancato inoltro della domanda, vuoi per il rifiuto del Paese richiesto, non determina alcuna improcedibilità. Prova ne è che, anche durante l'attesa della decisione, il processo ha avuto regolare corso, pervenendo di recente gli atti di rinvio a giudizio. Si soggiunge, altresì, che pubbliche prese di posizione di esponenti dell'amministrazione americana, da ultimo John Bellinger, consulente legale del Segretario di Stato, hanno più volte anticipato, sulla base di una valutazione giuridica dei fatti diversa da quella dell'autorità giudiziaria milanese, un sicuro provvedimento di rigetto di un'eventuale richiesta di estradizione. Va ricordato, in proposito, che è principio generale in materia quello che subordina l'estradizione alla cosiddetta «doppia incriminazione». Nei rapporti di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti d'America tale principio è consacrato nell'articolo 2 del Trattato di estradizione firmato a Roma il 13 ottobre 1983. In base ad esso «un reato comunque denominato, dà luogo ad estradizione solamente se è punibile dalla legge di entrambe le parti contraenti». Anche alla luce di questo elemento una decisione immediata appare ininfluente e non necessaria l'attività processuale in corso. Non sfugge certo il rilievo giuridico e politico delle questioni sottese ad una eventuale richiesta di estradizione, né il fatto che essa sia comunque possibile anche a fronte dalla manifestata contrarietà dell'amministrazione americana, la quale ritiene lecite azioni poste in essere da propri funzionari in presenza di una minaccia terroristica. Tra l'altro, impone una riflessione la circostanza che la stessa prospettazione accusatoria della Procura della Repubblica di Milano fa riferimento ad una qualche sorta di autorizzazione data da nostre articolazioni statali. Da ultimo, un decisivo elemento depone per la necessità di un'ulteriore attesa, in vista del completamento di un quadro istruttorio ancora parziale. Si tratta, naturalmente, del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto il 14 febbraio scorso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica di Milano, sulla base della ritenuta violazione del segreto di Stato da parte dell'autorità giudiziaria, che impedirebbe l'utilizzazione processuale di elementi informativi e documentali acquisiti nel corso delle indagini ed attinenti alla struttura ed al funzionamento del S.I.S.Mi. Sulla base di analoghe motivazioni, il Governo, di recente, ha proposto nuovo ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del giudice per le indagini preliminari milanese e per l'annullamento del provvedimento di rinvio a giudizio. L'accoglimento del ricorso e, quindi, della domanda di annullamento di una lunga serie di atti di indagine, determinerebbe, infatti, necessariamente il venir meno di parte degli elementi di prova acquisiti nel processo e la regressione di quest'ultimo alla fase delle indagini. All'evidenza, una siffatta decisione della Corte costituzionale modificherebbe in radice, anche a prescindere dalla puntuale valutazione delle singole posizioni personali dei diversi imputati, il complessivo quadro processuale nell'ambito del quale viene ora sollecitata l'estradizione dei funzionari americani. Per quanto precede, si ritiene doveroso attendere l'acquisizione di tutti gli elementi che consentano una piena ed equilibrata valutazione dell'interesse dello Stato ad assicurare i pertinenti seguiti alla richiesta formulata dall'autorità giudiziaria milanese. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
venerdì 2 febbraio
  • Politica, cultura e società
    In occasione della partita di calcio Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie in cui perde la vita l'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso il campionato di calcio.

giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.