Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00617 presentata da FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO (VERDI) in data 12/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00617 presentata da MASSIMO SAVERIO ENNIO FUNDARO' lunedì 12 febbraio 2007 nella seduta n.107 FUNDARÒ e LION. - Al Ministro della giustizia, al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per le politiche per la famiglia. - Per sapere - premesso che: l'ordinamento giuridico del nostro paese rivolge una particolare attenzione alla difesa dell'infanzia ed alla tutela dei diritti dei minori, favorendo l'applicazione di una politica che tenda a creare le migliori condizioni di vita per consentire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dei fanciulli; una delle principali norme in materia di protezione dei minori è la legge 27 maggio 1991, n. 176 recante «ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989». Di tale legge, l'articolo 23, in particolare, si occupa dei minori in situazioni difficili, prevedendo che lo Stato riconosca che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati debbano condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. Il medesimo Stato è tenuto a riconoscere il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e deve incoraggiare e garantire, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. Ai sensi di tale articolo della Convenzione è altresì prescritto che in considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto di cui trattasi deve essere gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale; le cronache di questi giorni si sono occupate di un caso accaduto nel Comune di Ragusa, in cui un minore disabile di tredici anni, frequentante la seconda media dell'Istituto «Vann'Anto» del medesimo Comune, è stato accusato di avere reazioni aggressive nei confronti dei compagni e dei docenti e di ostacolare il regolare svolgimento delle lezioni; a tal proposito, risulta agli interroganti, che il Tribunale dei minori di Catania, in applicazione dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, abbia affidato il minore di cui ci si occupa ai servizi sociali del Comune di Ragusa, incaricandolo di curare nel più breve tempo possibile il collocamento del minore in un istituto di tipo psicopedagogico ove debba ricevere protezione per sé e cure farmacologiche e psicologiche; in materia di «Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento», ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è tra l'altro indicato che l'esercizio dell'insegnamento da parte dei docenti è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni; il minore coinvolto nella vicenda, nel mese di maggio 2005, ha ottenuto lo stato di soggetto handicappato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ancora la Convenzione di New York del 1989 sopra riportata, come ratificata dallo Stato italiano, prescrive che un minore deve essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; deve essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; l'obbligo che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; anche l'articolo 25 del regio decreto- legge n. 1404 del 1934, prevede che il provvedimento di affidamento del minore ai servizi sociali debba avvenire tramite l'adozione di un provvedimento deliberato con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il Pubblico Ministero e l'assistenza del difensore; secondo i riferimenti riportati, il minore di cui si tratta avrebbe dovuto essere tutelato in ogni circostanza descritta e in particolare non si sarebbe dovuto separare dai genitori -: se siano a conoscenza della vicenda riportata in premessa; se ritenga che lo Stato italiano non si stia rendendo inadempiente rispetto ai propri obblighi internazionali in relazione alla Convenzione di New York del 1989; quali provvedimenti urgenti intendano adottare per rimediare agli stati di eccesso subiti dal minore e dai genitori. (3-00617)