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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02581 presentata da BUEMI ENRICO (LA ROSA NEL PUGNO) in data 13/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02581 presentata da ENRICO BUEMI martedì 13 febbraio 2007 nella seduta n.108 BUEMI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: occorre regolamentare la posizione dei «presentatori» dei titoli di credito per il protesto degli ufficiali giudiziari; questi lavoratori pubblici operano da anni all'interno dei palazzi di giustizia, con un decreto di nomina dei Presidenti di Tribunale e di Corte di appello, svolgendo, alle dirette dipendenze di un dipendente dello Stato, compiti istituzionali supplendo alle gravi carenze di personale del Ministero della giustizia; di fatto il Ministero della giustizia impiega al suo interno lavoratori, non precari ma non assunti, ponendo in atto un comportamento gravemente censurabile -: quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per sapere quanti sono e in quali sedi di Tribunale o di Corte di Appello prestano servizio i presentatori dei titoli di credito degli ufficiali giudiziari, tutto ciò al fine di ponderare e risolvere quello che l'interrogante giudica una ingiustizia perpetrata dallo Stato in danno dei propri lavoratori.(4-02581)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 9 luglio 2007 nell'allegato B della seduta n. 185 All'Interrogazione 4-02581
presentata da BUEMI Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, si fa presente che la figura dei «presentatori» dei titoli di credito per il protesto degli ufficiali giudiziari è disciplinata dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 giugno 1973, n. 349, in base a cui il rapporto di lavoro dei predetti, di natura privatistica, nasce da un decreto di nomina da parte dei capi degli uffici giudiziari (Presidenti di Corti di Appello o di Tribunale) ed il loro impiego da parte degli ufficiali giudiziari è limitato all'attività di levata dei protesti cambiari. In virtù di questo rapporto giuridico di natura privatistica non si instaura alcuna forma di dipendenza organico - funzionale da questo Ministero, tenendo altresì conto che i lavoratori vengono retribuiti direttamente dagli ufficiali giudiziari che li assumono. In considerazione del suesposto quadro normativo non si legittima alcun impiego dei «presentatori» dei titoli di credito all'interno degli uffici NEP, non avendo essi alcun titolo per poter svolgere compiti rientranti nelle competenze dei predetti uffici e, pur svolgendo un servizio di pubblica utilità a favore dell'utenza degli uffici NEP, non potendo essere considerati alla stregua di impiegati pubblici che espletano la loro prestazione lavorativa all'interno del Ministero della Giustizia. Un recente disegno di legge, più precisamente un emendamento non recepito proposto all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevedeva un'assunzione a tempo indeterminato dei presentatori degli effetti cambiari già alle dipendenze degli ufficiali giudiziari in servizio presso le Corti di Appello e i Tribunali ed in possesso del decreto di nomina dei capi dei rispettivi uffici giudiziari fino al 31 dicembre 2003 presso gli Uffici di Riscossione S.p.A., i cui dipendenti hanno un contratto di lavoro assimilabile a tutti gli effetti al personale degli istituti di credito, con un inquadramento ed una progressione economica-funzionale non assimilabile al personale del comparto ministeri. Quanto sopra rappresentato vale ad escludere ulteriormente che i lavoratori in questione possano considerarsi interni a questa Amministrazione, ferma restando la vigenza dell'articolo 2 della citata legge n. 349 del 1973, che, al primo comma, statuisce che il notaio e l'ufficiale giudiziario, sotto la propria responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo a mezzo di presentatori. Ne consegue che l'attualità della predetta disposizione impone la sua osservanza nel caso di ricorso all'impiego di questi lavoratori da parte degli ufficiali giudiziari, nei modi previsti dal legislatore. Alla luce di quanto sopra, la posizione dei «presentatori» dei titoli di credito risulta già regolamentata. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.

sabato 17 febbraio
  • Politica, cultura e società
    A Vicenza si svolge una grande manifestazione contro la decisione del Governo di allargare la base militare statunitense al posto dell'Aeroporto Dal Molin.