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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01331 presentata da SAPORITO LEARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 13/02/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01331 presentata da LEARCO SAPORITO martedì 13 febbraio 2007 nella seduta n.106 SAPORITO - Al Ministro della giustizia - Premesso che: la CISL Umbria ha denunciato l'eccessiva durata della cause di lavoro e previdenziali presso il Tribunale di Perugia; da un'indagine fatta tale durata può arrivare a 4-5 anni in primo grado e di altrettanti in caso di appello; risulta evidente il grave disagio dei cittadini ricorrenti per i quali risulta gravemente attenuata la tutela effettiva dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali il lavoro, l'assistenza in caso di infortunio e di malattia, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda valutare la possibilità di aumentare il ridotto numero di magistrati addetti al settore previdenziale e del lavoro, così come è stato richiesto dal sindacato e dall'Ordine degli avvocati di Perugia, che da tempo denunciano la situazione di carenza. (4-01331)

Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 051 all'Interrogazione 4-01331
presentata da SAPORITO Risposta.
- Si fa presente che la situazione di difficoltà menzionata
dall'interrogante è stata evidenziata anche dal Presidente
del Tribunale perugino nel progetto organizzativo redatto per il biennio
2006/2007. Dal progetto
in esame emerge, invero, una situazione critica del predetto Tribunale,
che appare collegata alla carenza di organico di magistrati e del personale
di cancelleria, pur dopo il modesto aumento disposto con decreto ministeriale
7 aprile 2005. In particolare,
la Sezione lavoro (formata da due giudici designati in via esclusiva dal
Consiglio superiore della magistratura e da un terzo assegnato tabellarmente)
risulta avere - sempre secondo il summenzionato progetto - un
organico inadeguato rispetto alla gravosa mole degli affari e ciò
anche se, nel periodo 2 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, è stata
registrata una lieve diminuzione nella sopravvenienza degli affari in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza, nonché di pubblico impiego. Peraltro,
a seguito della entrata in vigore della cosiddetta legge Pinto le condizioni
lavorative sono diventate più difficili in quanto la Corte di appello
di Perugia è diventata competente per i procedimenti provenienti
dalla Corte di appello di Roma. I rimedi eventualmente
esperibili per fronteggiare tale situazione non rientrano, però,
nella competenza del Ministro Guardasigilli, cui è sottratta ogni
potestà in materia di organizzazione interna del personale di magistratura
assegnato agli uffici giudiziari. Tale potestà, infatti, compete,
per gli uffici giudicanti, ai Capi dei singoli Uffici ed ai relativi Capi
di Corte, mentre al Consiglio superiore della magistratura è demandato
in via esclusiva il potere di sindacato in merito ai contenuti delle proposte
avanzate dai predetti Capi. In capo al Guardasigilli residua, peraltro,
la facoltà di proporre osservazioni al Consiglio superiore a norma
del comma secondo dell'art. 7- bis dell'Ordinamento giudiziario. Vanno esclusi,
quindi, autonomi interventi ministeriali volti a stabilire assetti organizzativi
diversi da quelli proposti dai Capi di Corte, ancorché eventualmente
non approvati dal Consiglio superiore della magistratura; né tra
le potestà riconosciute al titolare del dicastero della Giustizia
è dato rinvenire una autonoma azione finalizzata a porre in essere
gli effetti propri degli istituti delle applicazioni, siano esse di natura
endodistrettuale o extradistrettuale. Anche la disciplina di tali ultimi
istituti, invero, focalizza le fasi d'impulso, di istruzione (ossia,
di verifica dei presupposti della richiesta di applicazione) e di deliberazione
in capo ai medesimi soggetti che sono investiti di analoga potestà
in materia di organizzazione interna degli uffici. Parimenti,
anche i più recenti istituti della supplenza infradistrettuale (introdotta
dal testo dell'articolo 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come modificato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio
1998, n. 133) e della temporanea assegnazione del magistrato distrettuale
giudicante o requirente (si veda, in proposito, la disciplina dettata dalla
legge 13 febbraio 2001, n. 48) non contemplano un intervento diretto
dell'autorità ministeriale. Detti istituti, invero, o sono
funzionali alla concreta applicazione di meccanismi predeterminati ogni
biennio «in via tabellare» (attraverso, cioè, la predisposizione
a cura del Capo di Corte o del Procuratore generale presso la Corte di
appello e la successiva approvazione consiliare di apposite «tabelle
infradistrettuali» destinate ad ovviare alle temporanee vacanze prodottesi
nell'ambito di uffici fra loro «accorpati»), oppure costituiscono,
in via complementare, un ulteriore strumento riservato alla competenza
dei Capi di Corte e dei Procuratori generali, volto a dare soluzione ai
problemi nascenti da vacanze organiche di più lunga durata, ma pur
sempre di natura provvisoria. Tutto ciò
premesso si rappresenta che nell'organico dei giudici togati del Tribunale
di Perugia (composto, oltre al Capo dell'Ufficio, da due Presidenti
di Sezione e da 27 giudici, due dei quali con funzioni di giudice del lavoro)
risultano, attualmente, vacanti solo tre unità di giudice (una delle
quali appartenente all'aliquota dei giudici aventi funzioni di giudice
del lavoro) e che tutte le tre vacanze sono state pubblicate dal Consiglio
superiore della magistratura con telex n. 12945 del 25 maggio 2007. Peraltro con
decreto ministeriale 17 settembre 2007 (in corso di registrazione), la
pianta organica del personale di magistratura del Tribunale di Perugia
è stata incrementata di un posto di giudice. Non appena gli organi
di controllo avranno completato l' iter amministrativo, il provvedimento
sarà trasmesso al CSM per le determinazioni conseguenti in ordine
alla pubblicazione del posto. Per quanto
riguarda, poi, l'organico dei magistrati togati della Corte di appello
di Perugia (composto, oltre che dal Capo di Corte, da due Presidenti di
Sezione, un Presidente di Sezione Lavoro, 9 consiglieri, 2 consiglieri
di Sezione Lavoro ed un magistrato distrettuale giudicante) si segnala
che, allo stato, risulta esservi una sola vacanza di consigliere di Sezione
Lavoro, ma che anche tale vacanza è già stata pubblicata
dal Consiglio superiore della magistratura con telex n. 20262 del
7 agosto 2006. Il Ministro della giustizia Mastella



 
Cronologia
giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.

sabato 17 febbraio
  • Politica, cultura e società
    A Vicenza si svolge una grande manifestazione contro la decisione del Governo di allargare la base militare statunitense al posto dell'Aeroporto Dal Molin.