Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01337 presentata da FAZZONE CLAUDIO (FORZA ITALIA) in data 14/02/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01337 presentata da CLAUDIO FAZZONE mercoledì 14 febbraio 2007 nella seduta n.107 FAZZONE - Ai Ministri della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali - Premesso che: in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche", la Regione Lazio ha disciplinato con la legge regionale n. 6 del 1996 le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; il territorio della Provincia di Latina è compreso nell'ambito territoriale ATO 4, denominato Lazio Meridionale - Latina: questo comprende 38 Comuni, in pratica tutta la Provincia di Latina ad eccezione di Campodimele con l'aggiunta di quattro Comuni del Frusinate e due della Provincia di Roma. gli enti locali dell'ambito hanno costituito l'Autorità d'ambito con l'approvazione di una convenzione di cooperazione. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province rappresenta la forma di consultazione, il Presidente della Provincia ha il coordinamento dell'ambito, adotta i provvedimenti di competenza, inoltre l'ambito dispone di una sua segreteria tecnico-operativa; la Regione Lazio, con la delibera della Giunta regionale n. 6729 del 2 agosto 1996 - ha emanato una direttiva regionale "Procedure di applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 - Salvaguardia degli organismi di gestione esistenti" nella quale si legge come nello stesso ambito debba provvedersi alla gestione dei servizi idrici integrati mediante un unico soggetto gestore; questa prescrizione, fondamentale per superare la frammentarietà delle gestioni e consentire il raggiungimento di dimensioni tecniche ed economiche adeguate, può essere disattesa solo nel caso in cui si renda opportuno salvaguardare una gestione, talmente efficace sul piano della qualità e della economicità dei servizi prestati, che il suo superamento costituirebbe una diseconomia per l'intero ambito; tale esigenza va, peraltro, preventivamente accertata mediante predefiniti criteri e parametri. il Comune di Aprilia, ricompresso nell'ATO 4, non ha inteso ratificare la convenzione di gestione del Servizio idrico integrato sottoscritta il 2 agosto 2002 fra la Provincia di Latina, nella qualità di autorità d'ambito, ed i vari Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale; l'ATO 4, con istanza notificata in data 25 luglio 2006, posto che la mancata ratifica delle convenzione, da parte del Comune di Aprilia, avrebbe arrecato grave danno agli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottomale, ha chiesto alla Regione Lazio di esercitare i poteri sostitutivi, adottando formalmente la ratifica della convenzione di gestione in luogo del Comune di Aprilia, come previsto, tra l'altro, dalla normativa vigente (art.6, comma 3- bis della legge regionale n.6/1996), specificando che, decorso infruttuosamente il termine, avrebbe proceduto alla nomina del commissario ad acta ; la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 25 gennaio 2007, ha assunto la decisione di non esercitare i poteri sostitutivi e che la stessa Regione Lazio, ed inoltre ha deciso di costituirsi dinanzi al TAR del Lazio, sezione di Latina, contro la Provincia di Latina, di fatto opponendosi all'applicazione di una legge adottata dalla stessa Regione Lazio, avviando vieppiù, un'indagine amministrativa (nota Ass. Baratti n. 282/07) sull'attività di gestione del servizio idrico integrato nell'ATO 4; la tutela giurisdizionale della Regione Lazio nel giudizio in questione è stata affidata all'Avvocatura dello Stato, malgrado la Regione sia dotata di una propria avvocatura, organizzata in modo strutturale ed organico alle esigenze dell'Ente, nonostante né lo Statuto regionale né altra norma Regionale prevedano la possibilità di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato da parte degli organi regionali, l'interrogante chiede di sapere: se possa ritenersi legittima la facoltà della Regione Lazio di avvalersi in giudizio delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, pur non essendo contemplata tale possibilità nello Statuto od in alcuna altra norma regionale o deliberazione di Consiglio, di fatto scavalcando ed esautorando la propria Avvocatura, ignorando, al contempo, quanto previsto dalla legge n. 103/1979 che espressamente prevede che "le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese alle regioni a Statuto ordinario che decidano di avvalersene con apposita deliberazione di Consiglio regionale"; se, per quanto di competenza, non si ravvisi uno spreco di risorse e denaro pubblico nell'attribuzione dell'incarico all'Avvocatura dello Stato da parte delle Regione Lazio, laddove esiste già una struttura regionale organizzata in modo organico ed appunto destinata a svolgere per l'Ente tale attività, se, nell'ambito delle proprie competenze, i Ministri in indirizzo intendano porre in essere misure ed accertamenti al fine di appurare se tale "scelta" non possa celare una possibile manovra atta a nascondere e a "bypassare" una divergenza di valutazioni tra l'avvocatura della Regione Lazio e gli organi politici regionali; se, per quanto di competenza, non si ritenga censurabile l'atteggiamento, a giudizio dell'interrogante, così marcatamente ed accanitamente contrario della Regione Lazio che, di contro, nella qualità di massimo responsabile del servizio idrico integrato del Lazio dovrebbe essere tenuta ad offrire il suo continuo e costante contributo di autorevolezza e di rappresentatività per la soluzione di eventuali conflitti che dovessero insorgere nell'ambito degli organi ed organismi per legge investiti dalle attività in oggetto e garantire così il massimo rispetto delle proprie leggi e di quelle statali; se, per quanto di competenza, non si ritenga rischiosa, o quanto meno inopportuna, la netta scelta di campo operata della Regione Lazio che anziché adoperarsi affinché l'eventuale dissenso venga fatto valere e ricomposto nell'ambito dei poteri e delle prerogative riconosciute a ciascun Ente locale in seno all'organo collegiale di cui esso fa parte (nel caso del Comune di Aprilia la Conferenza dei Sindaci), secondo il generale principio riconosciuto per il quale non è consentita la soluzione dei conflitti "interorganici" al di fuori della sede naturale propria, ovvero anche in sede "politica"; se, per i profili di competenza, non si ravvisi nelle scelte assunte dalla Regione Lazio un comportamento lesivo del necessario rapporto di lealtà e collaborazione che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra Enti nell'interesse superiore di tutti i cittadini interessati, oltrechè un atteggiamento tendenzialmente capace di ingenerare un potenziale effetto di trascinamento ed incitare ancor di più i dissenzienti all'assunzione di atteggiamenti contrari ai principi della legge dello Stato e della Regione. (4-01337)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 035 all'Interrogazione 4-01337
presentata da FAZZONE Risposta.
- Il patrocinio delle Regioni a statuto ordinario è disciplinato
dal combinato disposto degli articoli 43 del regio decreto n. 1611
del 1933 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 1977,
che attribuiscono in linea generale alle Regioni la possibilità
di avvalersi del patrocinio cosiddetto «facoltativo» dell'Avvocatura
dello Stato. In particolare, nell'articolo 107, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica citato è espressamente stabilito
che «le Regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza
dell'Avvocatura dello Stato». L'articolo
10 della legge n. 103 del 1979 ha, a sua volta, introdotto un ulteriore
regime di patrocinio (cosiddetto «sistematico»), la cui adozione
comporta l'estensione alle Regioni adottanti il medesimo sistema processuale
vigente per le Amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento
all'applicazione delle norme in materia di notificazione degli atti
processuali (articolo 11, regio decreto n. 1611 del 1933, e articolo 144
del codice di procedura civile), del criterio speciale di competenza per
territorio, di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile. In ogni caso,
la mancata adozione della delibera, di cui all'articolo 10 della legge
n. 103 del 1979, non impedisce il ricorso delle Regioni al patrocinio cosiddetto
«facoltativo», di cui agli articoli 43 del regio decreto n. 1611
del 1933 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 1977. Con riferimento
poi all'eventuale istituzione da parte delle Regioni a statuto ordinario
di un servizio legale interno, cui venga istituzionalmente demandato il
patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, in giurisprudenza
si fa presente che esso non comporta, nel silenzio della legge, la rinunzia
della Regione stessa ad avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura
dello Stato, né configura una abrogazione tacita dell'articolo
107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Cass., sez. I, 5 novembre 2004, n. 21236; Cass., sez. un., 29 aprile
2004, n. 8211). Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali Chiti