Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01354 presentata da COSTA ROSARIO GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 14/02/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01354 presentata da ROSARIO GIORGIO COSTA mercoledì 14 febbraio 2007 nella seduta n.108 COSTA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: l'ufficio del giudice di pace di Casarano (Lecce) lamenta da anni la mancanza di personale che faccia fronte alla grande mole di lavoro, seconda, per quantità, solo a Lecce; è assurdo pensare che un ufficio così impegnato abbia alle proprie dipendenze un solo giudice, un solo cancelliere, un solo operatore ed un solo ausiliario; a puro titolo d'esempio basti pensare che l'ufficio del Giudice di pace di Lecce ha 23 giudici e quello di Nardò 5; una semplice sindrome influenzale che colpisca una sola delle quattro unità in forza a Casarano rischia di paralizzare completamente il lavoro dell'intero ufficio; i numeri annui relativi agli uffici di Casarano parlano chiaro, con 2.000 iscrizioni a ruolo, 1.200 sentenze pubblicate, 800 decreti ingiuntivi; è assai frequente che i casi portati in udienza superino le 100 unità con punte di 157 casi; mediamente un'udienza dura circa 5 ore, facendo sì che per espletare tutto il lavoro ogni caso dovrebbe essere trattato nel tempo record di 2 minuti; la situazione è aggravata dal fatto che sempre più spesso i cittadini ricorrono al giudice di pace; che una simile situazione tende al tracollo, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza provvedendo ad aumentare in modo adeguato e permanente l'organico in servizio presso il suddetto ufficio anche per salvaguardare la professionalità e la salute del personale attualmente in forza e i diritti della cittadinanza. (4-01354)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 036 all'Interrogazione 4-01354
presentata da COSTA Risposta.
- La pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Casarano
è composta da 4 unità e risulta quasi interamente coperta,
poiché l'unico posto vacante è quello di cancelliere
C2. In realtà le presenze effettive sono 4, poichè, in aggiunta
alle tre unità di ruolo, risulta in servizio anche una unità
della posizione economica B3, comandata dal Comune ai sensi dell'art.
26, comma 4, della legge n. 468/99. Quanto alle
difficoltà operative conseguenti alle assenze temporanee del personale
addetto all'ufficio deve evidenziarsi che tali assenze - connesse
generalmente a motivi di salute, ferie o altro - afferiscono a diritti
del lavoratore e, proprio perchè non programmabili né rifiutabili,
devono essere ricondotte ad un costo sociale che ha carattere fisiologico
ed è comune a tutti gli uffici giudiziari del paese e che non può,
certo, essere distribuito tra tutti gli uffici mediante spostamenti di
personale. Ciò
premesso, in un contesto in cui le perduranti limitazioni al reclutamento
di personale non consentono rilevanti margini di azione, le soluzioni più
efficaci per dotare un ufficio del Giudice di Pace di personale amministrativo
in tempi rapidi (sia in caso di scopertura del posto che di assenze temporanee)
sono rappresentate dal comando di personale comunale ai sensi dell'art.
26, comma 4, della legge n. 468/99 e dalle applicazioni di personale nell'ambito
del distretto. In proposito,
si rammenta che la competenza in materia di applicazioni all'interno
del distretto appartiene, per gli uffici giudicanti, al Presidente della
Corte di Appello, così come previsto dall'art. 18 dell'accordo
con le Organizzazioni Sindacali (sottoscritto il 28 luglio 1998) e dalla
circolare n. 2/3-S-448 del 7 aprile 2000 dell'allora Direzione Generale
dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali. L'istituto
dell'applicazione, infatti, trova fondamento nell'esigenza di
sopperire alla mancanza di personale negli uffici giudiziari sia nelle
ipotesi di scopertura di posti che di assenze prolungate: in ogni caso,
è sempre prevista una comparazione preventiva tra le esigenze dell'ufficio
dal quale viene sottratta la risorsa umana e le esigenze dell'ufficio
presso il quale la stessa andrà a prestare servizio. Naturalmente
l'istituto ha natura straordinaria, ma, come chiarito dalla circolare
n. 2/3-S-448 del 2000, «in taluni casi esso costituisce l'unico
strumento di gestione delle risorse umane esistenti nel distretto, a causa
delle consistenti vacanze esistenti in alcuni profili che non è
stato possibile colmare». Il ricorso
all'applicazione, pertanto, è ammesso e possibile in relazione
alle esigenze di copertura delle vacanze degli organici purché venga
garantito l'avvicendamento del personale applicato (ricorrendo, se
del caso, anche all'utilizzo del personale in servizio in uffici diversi),
per evitare che il peso dell'applicazione sia a carico di una sola
persona o di un solo ufficio. Peraltro,
la devoluzione della competenza in merito al Presidente della Corte di
Appello in caso di scoperture e/o assenze negli uffici giudicanti, trova
la sua ratio nella conoscenza che quest'ultimo, nella veste
di titolare del potere di sorveglianza sugli uffici del distretto, può
avere delle esigenze effettive degli uffici. Occorre ricordare,
poi, che il Presidente del Tribunale di Lecce può soppenre alla
carenza di personale negli uffici del Giudice di Pace mediante l'attivazione
di comandi di dipendenti comunali che abbiano operato presso gli uffici
di conciliazione, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge 24 novembre
1999, n. 468, nei modi previsti dalla circolare n. 4/1-5-979 del 7 settembre
2000. Inoltre si
fa presente che, secondo una interpretazione meno rigorosa della normativa
summenzionata e, nello specifico, dei limiti territoriali in essa indicati,
il personale comunale può essere utilizzato anche presso un ufficio
del Giudice di Pace diverso da quello ove insiste il Comune di appartenenza
del dipendente, purché si resti nell'ambito del medesimo circondario. Il Presidente
del Tribunale di Lecce, quindi, potrà valutare anche l'opportunità
di destinare all'ufficio di Casarano alcuni dipendenti comunali attualmente
in servizio presso altri uffici del Giudice di Pace del circondario, tenendo
conto delle esigenze di servizio di questi ultimi (si rileva che nel circondario
in esame vi sono oltre 15 unità di personale comunale comandato). Infine, per
quanto riguarda l'organico dei giudici di pace, si segnala che la
pianta organica prevede 2 posti di giudice e che uno solo è presente. La copertura
del posto vacante rientra nelle attribuzioni del Consiglio Superiore della
Magistratura. Il Ministro della giustizia Mastella